CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono aspecifici e comunque manifestamente infondati in quanto afferenti ad asseriti difetto della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per entrambe le imputazioni mosse al ricorrente che la lettura del provvedimento impugnato smentisce immediatamente perché connotata da un argomentare lineare sui relativi temi di giudizio oltre che da una esauriente e coerente disamina dei dati processuali acquisiti, nonché da una puntuale valutazione in relazione alle generiche negate, anche nella presente sede rivendicate senza indicare le ragioni utili ad un giudizio di segno diverso pretermesse dai giudici del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.