Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00223/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 31/03/2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettatol’istanza di riconoscimento della continuazione, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXX, erelativa – secondo quanto si riporta nella premessa del provvedimento impugnato – allasentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela in data01/07/2015, irrevocabile dal 13/09/2015, con la quale gli è stata applicata la pena di mesisette e giorni ventisette di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commessi a Gela il 02/10/2014, e alla sentenza emessa dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 20/11/2019, irrevocabile dal 21/01/2021, con la quale è statocondannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 24.667,00 di multa per ireati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Palermo e a Gela tra il settembre el’ottobre 2014.La Corte territoriale richiamava una propria precedente ordinanza in data 08/01/2024con la quale aveva già rigettato analoga richiesta avente ad oggetto quattro sentenze, tra lequali le due oggetto della presente richiesta e ribadiva che la pluralità delle condotte nonrimandava ad un unico disegno criminoso ma ad un’abitualità a delinquere.

Segnalavaaltresì che dal certificato penale emergeva che l’istante aveva riportato condanna per tredelitti dolosi della stessa indole commessi nell’arco di dieci anni con una penacomplessivamente superiore a cinque anni di reclusione e poi era stato condannato per undelitto doloso commesso entro dieci anni dall’ultimo dei delitti precedenti, di talchésussisterebbero i presupposti dell’art. 102 cod. pen.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.1.

In premessa ha evidenziato che l’originaria istanza aveva ad oggetto non solo ledue istanze alle quali fa riferimento l’ordinanza impugnata ma anche altre due (la sentenzaemessa dal Tribunale di Gela in data 22/05/2019, irrevocabile dal 16/10/2019, con la quale èstato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commessi in Gela nel marzo 2017 e la sentenza emessa dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 23/04/2019, irrevocabile dal 10/01/2020, con la quale è statocondannatoalla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commesso in Gela il 30/03/2017); lamenta dunque che di tali sentenze nonè stata svolta una valutazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.2.2.

Quindi con il primo motivo ha denunciato la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.,lamentando che le motivazioni dell’ordinanza erano estremamente generiche perché nonavevano preso in considerazione né l’omogeneità delle condotte né la loro prossimitàtemporale né gli altri indicatori rilevanti; era stata anche trascurata la dedotta e documentatatossicodipendenza del condannato all’epoca dei fatti.2.3.

Con il secondo motivo ha dedotto che il rigetto dell’istanza era viziato da unamotivazione contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che non esplicita se nella nuovaistanza vi siano elementi di novità e non esamina la dedotta condizione ditossicodipendenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.2.

Il ricorrente introduce le sue censure evidenziando che nella propria originariaistanza aveva richiesto la valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione nonsolo con riguardo alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Gela in data 01/07/2015, irrevocabile dal 13/09/2015, con la quale gli è stataapplicata la pena di mesi sette e giorni ventisette di reclusione ed euro 1.000,00 di multa peri reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Gela il 02/10/2014, e alla sentenzaemessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 20/11/2019, irrevocabile dal21/01/2021, con la quale è stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusioneed euro 24.667,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Palermoe a Gela tra il settembre e l’ottobre 2014 (quelle effettivamente riportate in premessa dallaCorte territoriale nel provvedimento impugnato) ma anche con riguardo alla sentenzaemessa dal Tribunale di Gela in data 22/05/2019, irrevocabile dal 16/10/2019, con la quale èstato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commessi in Gela nel marzo 2017 e alla sentenza emessa dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 23/04/2019, irrevocabile dal 10/01/2020, con la quale è statocondannatoalla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commesso in Gela il 30/03/2017.Tuttavia se è pur vero che di queste ultime due sentenze la Corte nissena non fa cennoquando riporta il contenuto dell’istanza, la motivazione nel suo complesso ne fa espressavalutazione laddove richiama la precedente ordinanza in data 08/01/2024 con la quale erastato preso in esame (ed escluso) il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tutte equattro le sentenze di cui l’istanza chiedeva anche in questa occasione una valutazione; aciò si aggiunga che il giudice dell’esecuzione ha comunque preso in esame anche tutti iprecedenti penali risultati dal certificato penale del ricorrente.Sicché sotto tale profilo l’omissione in sé non assume alcun rilievo ai fini del giudizio dilegittimità.3.

Procedendo quindi all’esame del primo motivo del ricorso, si osserva che con esso silamenta l’omessa valutazione degli indici rilevanti ai fini dell’art. 81 cod. pen., nonché deldocumentato stato di tossicodipendenza, di cui aveva prodotto certificazione.In effetti la motivazione riprende in buona parte argomenti contenuti nella precedenteordinanza emessa in sede di esecuzione in data 08/01/2024 e non affronta il profiloriguardante la tossicodipendenza.3.1.

Occorre ricordare che, secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazionedell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essereinterpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze dellacondotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenzadell’autore dei delitti sanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa inconsiderazione per valutare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che sianocollegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altre condizioni per lasussistenza della continuazione.per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, inquanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto.

Ne consegue che, perl 'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato ditossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denarocon attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sonoindicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originariaideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell'istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a fronte dellatossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p. (sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490-01; sez. 1, n.33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità ilprecetto in base al quale, «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva,viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice cheometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato ditossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187-01;similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).3.2.

Ai fini del presente giudizio, nel quale il provvedimento impugnato si è pronunciatosu un’istanza di continuazione tra i medesimi fatti reato oggetto di precedente analogaistanza e di conseguente ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, passata ingiudicato, occorre pure ricordare che già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha fissato ilseguente principio: «quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza nondecide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce sudeterminate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione,il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine perl'impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza è dunquecorrelata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tuttele volte in cui ha il carattere della definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dalgiudice all'esito del procedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazioneconsiderata impedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi cheincidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovoincidente di esecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc.p.c. e Sessa, Rv. 196317 - 01).Sicchè «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmenteirrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in manieraassoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovielementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini delladecisione anteriore» (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, P.G. in proc.

Bellin, Rv. 256406 –01).La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad una nuovavalutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" si realizza quando «siprospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparentenovità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questionigiuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano giàformato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 – 01).In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «nellaparte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca merariproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli attiche, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formatooggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni,Rv. 227329 - 01).E così è stato escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere la preclusione delgiudicato esecutivo la formazione di orientamento giurisprudenziale diverso da quello alquale aveva aderito la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817del 11/03/2009, Cat, Rv. 243810 - 01).Invece in fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reatocontinuato che, rispetto alla precedente, riguardava una ulteriore condanna sopravvenutaper reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggettodell'istanza, l’esito del precedente giudizio di esecuzione non è stato ritenuto preclusivo diuna nuova valutazione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).3.3.

Ma la Suprema Corte ha anche annullato il provvedimento con il quale il giudicedell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non avevaformato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiaratoinammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (Sez. 1, n.19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).Da ciò può concludersi che anche quando l’istanza di applicazione della disciplina delladocumentazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto delle stesse sentenze, mal’istanza deduce documentazione nuova non valutata nella precedente decisione eastrattamente rilevante per una rivalutazione complessiva della richiesta, il precedenteprovvedimento non comporta alcuna preclusione.Se poi, come nel caso di specie, la documentazione attiene allo stato ditossicodipendenza del condannato sulla quale, in conseguenza del disposto dell'art. 671,comma primo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, il giudice dell’esecuzioneha l’obbligo di motivare, a maggior ragione può escludersi che l’ordinanza di diniego giàemessa possa esonerare il giudice dell’esecuzione dal procedere ad una nuova valutazionecomplessiva della richiesta.3.4.

Nel provvedimento impugnato che pure valuta gli altri indici elaborati dallagiurisprudenza in ordine all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. manca alcuna valutazionedella dedotta documentazione sulla tossicodipendenza del condannato, della quale vannoverificati i contenuti, accertata la rilevanza e la pertinenza rispetto ai periodi di commissionedei fatti e infine apprezzata l’eventuale incidenza sul quadro dimostrativo dell'unicità deldisegno criminoso con riferimento ai reati oggetto dell’istanza che possano risultare – anchesolo in parte di essi – collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altrecondizioni per la sussistenza della continuazione.Né può valere ad integrare la lacuna motivazionale il richiamo alla precedenteordinanza in data 08/01/2024, che, sebbene avesse ad oggetto gli stessi reati, nonconteneva nemmeno essa alcuna valutazione dell’elemento della tossicodipendenza, cosìrendendo – per le ragioni sopra evidenziate – insussistente ogni effetto preclusivo e nonriproponibili gli argomenti in essa già esposti, se privi di specifica integrazione.4.

Dalla fondatezza del primo motivo deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnatacon rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione (in forza di CorteCost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedonoche non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta diapplicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 delmedesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad unacomplessiva rivalutazione della richiesta di riconoscimento dell’unicità del disegno criminosotra tutti i fatti dedotti come avvinti dalla continuazione, confrontandosi con le risultanze inordine alla condizione di tossicodipendenza del condannato nei periodi di riferimento.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diCaltanissetta.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 31/03/2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettatol’istanza di riconoscimento della continuazione, avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXX, erelativa – secondo quanto si riporta nella premessa del provvedimento impugnato – allasentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela in data01/07/2015, irrevocabile dal 13/09/2015, con la quale gli è stata applicata la pena di mesisette e giorni ventisette di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commessi a Gela il 02/10/2014, e alla sentenza emessa dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 20/11/2019, irrevocabile dal 21/01/2021, con la quale è statocondannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 24.667,00 di multa per ireati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Palermo e a Gela tra il settembre el’ottobre 2014.La Corte territoriale richiamava una propria precedente ordinanza in data 08/01/2024con la quale aveva già rigettato analoga richiesta avente ad oggetto quattro sentenze, tra lequali le due oggetto della presente richiesta e ribadiva che la pluralità delle condotte nonrimandava ad un unico disegno criminoso ma ad un’abitualità a delinquere. Segnalavaaltresì che dal certificato penale emergeva che l’istante aveva riportato condanna per tredelitti dolosi della stessa indole commessi nell’arco di dieci anni con una penacomplessivamente superiore a cinque anni di reclusione e poi era stato condannato per undelitto doloso commesso entro dieci anni dall’ultimo dei delitti precedenti, di talchésussisterebbero i presupposti dell’art. 102 cod. pen.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.1. In premessa ha evidenziato che l’originaria istanza aveva ad oggetto non solo ledue istanze alle quali fa riferimento l’ordinanza impugnata ma anche altre due (la sentenzaemessa dal Tribunale di Gela in data 22/05/2019, irrevocabile dal 16/10/2019, con la quale èstato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commessi in Gela nel marzo 2017 e la sentenza emessa dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 23/04/2019, irrevocabile dal 10/01/2020, con la quale è statocondannatoalla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commesso in Gela il 30/03/2017); lamenta dunque che di tali sentenze nonè stata svolta una valutazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.2.2. Quindi con il primo motivo ha denunciato la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen.,lamentando che le motivazioni dell’ordinanza erano estremamente generiche perché nonavevano preso in considerazione né l’omogeneità delle condotte né la loro prossimitàtemporale né gli altri indicatori rilevanti; era stata anche trascurata la dedotta e documentatatossicodipendenza del condannato all’epoca dei fatti.2.3. Con il secondo motivo ha dedotto che il rigetto dell’istanza era viziato da unamotivazione contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinviodel provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che non esplicita se nella nuovaistanza vi siano elementi di novità e non esamina la dedotta condizione ditossicodipendenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.2. Il ricorrente introduce le sue censure evidenziando che nella propria originariaistanza aveva richiesto la valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione nonsolo con riguardo alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Gela in data 01/07/2015, irrevocabile dal 13/09/2015, con la quale gli è stataapplicata la pena di mesi sette e giorni ventisette di reclusione ed euro 1.000,00 di multa peri reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Gela il 02/10/2014, e alla sentenzaemessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 20/11/2019, irrevocabile dal21/01/2021, con la quale è stato condannatoalla pena di anni sette e mesi otto di reclusioneed euro 24.667,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commessi a Palermoe a Gela tra il settembre e l’ottobre 2014 (quelle effettivamente riportate in premessa dallaCorte territoriale nel provvedimento impugnato) ma anche con riguardo alla sentenzaemessa dal Tribunale di Gela in data 22/05/2019, irrevocabile dal 16/10/2019, con la quale èstato condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commessi in Gela nel marzo 2017 e alla sentenza emessa dalla Corte diappello di Caltanissetta in data 23/04/2019, irrevocabile dal 10/01/2020, con la quale è statocondannatoalla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90, commesso in Gela il 30/03/2017.Tuttavia se è pur vero che di queste ultime due sentenze la Corte nissena non fa cennoquando riporta il contenuto dell’istanza, la motivazione nel suo complesso ne fa espressavalutazione laddove richiama la precedente ordinanza in data 08/01/2024 con la quale erastato preso in esame (ed escluso) il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tutte equattro le sentenze di cui l’istanza chiedeva anche in questa occasione una valutazione; aciò si aggiunga che il giudice dell’esecuzione ha comunque preso in esame anche tutti iprecedenti penali risultati dal certificato penale del ricorrente.Sicché sotto tale profilo l’omissione in sé non assume alcun rilievo ai fini del giudizio dilegittimità.3. Procedendo quindi all’esame del primo motivo del ricorso, si osserva che con esso silamenta l’omessa valutazione degli indici rilevanti ai fini dell’art. 81 cod. pen., nonché deldocumentato stato di tossicodipendenza, di cui aveva prodotto certificazione.In effetti la motivazione riprende in buona parte argomenti contenuti nella precedenteordinanza emessa in sede di esecuzione in data 08/01/2024 e non affronta il profiloriguardante la tossicodipendenza.3.1. Occorre ricordare che, secondo risalente e costante giurisprudenza la formulazionedell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, deve essereinterpretata alla luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze dellacondotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti e che la condizione di tossicodipendenzadell’autore dei delitti sanzionati con sentenze irrevocabili deve essere presa inconsiderazione per valutare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che sianocollegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altre condizioni per lasussistenza della continuazione.per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, inquanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto. Ne consegue che, perl 'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato ditossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denarocon attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sonoindicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originariaideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatichedell'istituto della continuazione» (Sez. 5, n. 40349 del 07/11/2006, Rv. 235426-01).Pur essendo sempre stata ribadita la necessità di verificare che, a fronte dellatossicodipendenza, sussistano gli altri requisiti richiesti dall’art. 81 cpv. c.p. (sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Rv. 275420; sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490-01; sez. 1, n.33518 del 07/07/2010, Rv. 248124-01), è stato fissato dalla giurisprudenza di legittimità ilprecetto in base al quale, «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva,viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice cheometta di considerare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato ditossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione» (da ultimo Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187-01;similmente sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864-01).3.2. Ai fini del presente giudizio, nel quale il provvedimento impugnato si è pronunciatosu un’istanza di continuazione tra i medesimi fatti reato oggetto di precedente analogaistanza e di conseguente ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione, passata ingiudicato, occorre pure ricordare che già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha fissato ilseguente principio: «quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza nondecide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce sudeterminate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione,il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine perl'impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza è dunquecorrelata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tuttele volte in cui ha il carattere della definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dalgiudice all'esito del procedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazioneconsiderata impedisce la riproponibilità delle questioni decise; eventuali elementi nuovi cheincidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovoincidente di esecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc.p.c. e Sessa, Rv. 196317 - 01).Sicchè «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmenteirrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in manieraassoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovielementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini delladecisione anteriore» (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406 –01).La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad una nuovavalutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" si realizza quando «siprospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparentenovità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questionigiuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano giàformato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 – 01).In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «nellaparte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituisca merariproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli attiche, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formatooggetto della precedente decisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni,Rv. 227329 - 01).E così è stato escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere la preclusione delgiudicato esecutivo la formazione di orientamento giurisprudenziale diverso da quello alquale aveva aderito la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817del 11/03/2009, Cat, Rv. 243810 - 01).Invece in fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reatocontinuato che, rispetto alla precedente, riguardava una ulteriore condanna sopravvenutaper reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggettodell'istanza, l’esito del precedente giudizio di esecuzione non è stato ritenuto preclusivo diuna nuova valutazione (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).3.3. Ma la Suprema Corte ha anche annullato il provvedimento con il quale il giudicedell'esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non avevaformato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiaratoinammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (Sez. 1, n.19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01).Da ciò può concludersi che anche quando l’istanza di applicazione della disciplina delladocumentazione ha ad oggetto gli stessi fatti di reato oggetto delle stesse sentenze, mal’istanza deduce documentazione nuova non valutata nella precedente decisione eastrattamente rilevante per una rivalutazione complessiva della richiesta, il precedenteprovvedimento non comporta alcuna preclusione.Se poi, come nel caso di specie, la documentazione attiene allo stato ditossicodipendenza del condannato sulla quale, in conseguenza del disposto dell'art. 671,comma primo, cod. proc. pen., risultante dall’intervento del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, il giudice dell’esecuzioneha l’obbligo di motivare, a maggior ragione può escludersi che l’ordinanza di diniego giàemessa possa esonerare il giudice dell’esecuzione dal procedere ad una nuova valutazionecomplessiva della richiesta.3.4. Nel provvedimento impugnato che pure valuta gli altri indici elaborati dallagiurisprudenza in ordine all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. manca alcuna valutazionedella dedotta documentazione sulla tossicodipendenza del condannato, della quale vannoverificati i contenuti, accertata la rilevanza e la pertinenza rispetto ai periodi di commissionedei fatti e infine apprezzata l’eventuale incidenza sul quadro dimostrativo dell'unicità deldisegno criminoso con riferimento ai reati oggetto dell’istanza che possano risultare – anchesolo in parte di essi – collegati e dipendenti da essa, sempre che sussistano anche le altrecondizioni per la sussistenza della continuazione.Né può valere ad integrare la lacuna motivazionale il richiamo alla precedenteordinanza in data 08/01/2024, che, sebbene avesse ad oggetto gli stessi reati, nonconteneva nemmeno essa alcuna valutazione dell’elemento della tossicodipendenza, cosìrendendo – per le ragioni sopra evidenziate – insussistente ogni effetto preclusivo e nonriproponibili gli argomenti in essa già esposti, se privi di specifica integrazione.4. Dalla fondatezza del primo motivo deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnatacon rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione (in forza di CorteCost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedonoche non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta diapplicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 delmedesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad unacomplessiva rivalutazione della richiesta di riconoscimento dell’unicità del disegno criminosotra tutti i fatti dedotti come avvinti dalla continuazione, confrontandosi con le risultanze inordine alla condizione di tossicodipendenza del condannato nei periodi di riferimento. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diCaltanissetta.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris