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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25353/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2392/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla pena inflittagli.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599b1s cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti.

E, come questa Corte di legittimità ha precisato,in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente sti- pulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi- che non ricorre nel caso in esame- di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; conf.

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale.

Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.N. 2392/2022 R.G.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2392/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla pena inflittagli. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). 3. L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599b1s cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato,in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente sti- pulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi- che non ricorre nel caso in esame- di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; conf. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). L'istituto del patteggiamento in primo grado e del c.d. concordato in appello, quanto alla pena, trovano, infatti, il medesimo fondamento primario nella conver- gente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell'imputazione (re- sponsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Nella concreta fattispecie la pena è stata applicata nella misura richiesta e non è illegale. Restava, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.N. 2392/2022 R.G. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 m
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