Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 33923/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4913/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio exart. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 26334 del 9/10/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] −l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore responsabile della testata giornalistica telematica “viaemilianet.it”, e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora, [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della pubblicazione, in data 16 gennaio 2012, di un articolo che, secondo l’attore, aveva arrecato grave pregiudizio alla sua reputazione; −i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda; −il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1027/2018, rigettava la domanda attorea; −proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; −la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3076/2021, in riforma della decisione di primo grado, accertava la responsabilità dei convenuti e li condannava, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’appellante, oltre alle spese di lite; −avverso questa sentenza Guerra proponeva ricorso per cassazione, riguardante il quantumdella liquidazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e Tazzioli impugnavano la decisione con ricorso incidentale, deducendo l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che l’articolo si riferiva a “[OSCURATO:PERSONA]”e non a “[OSCURATO:PERSONA]”; −questa Corte, con l’ordinanza n. 26334 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigettava la domanda risarcitoria, condannando il ricorrente principale alle spese di tutti i gradi del giudizio; −con ricorso ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revocazione della menzionata ordinanza, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa: in particolare, secondo il ricorrente, nel ritenere insussistente l’identificazione del soggetto diffamato, questa Corte avrebbe erroneamente negato un fatto che risultava pacificamente accertato nei precedenti gradi di giudizio (dato che entrambi i giudici di merito avevano inequivocabilmente identificato la sua persona quale soggetto diffamato), incorrendo così in errore revocatorio; lamentava altresì l’eccessività della condanna alle spese di lite; −[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistevano con un unico controricorso; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 11 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −il ricorrente denuncia «l ’ errore revocatorio consiste nell ’ aver ritenuto come vero il fatto che “il nome “Rino”non può certo valere (è notorio) nep- pure come diminutivo del nome “Guglielmo”, per cui la condanna pronun- ciata dal Giudice d’Appello si trova priva di una elementare base fattuale - l’identificazione mediante la condotta che si adduce diffamatoria della per- sona che verrebbe appunto diffamata -, il che ovviamente tutto il reso as- sorbe”.

Ciò in quanto nella concreta fattispecie, secondo entrambe le sen- tenze di merito, il nome “Rino”, unitamente alle altre circostanze ignorate dalla ordinanza impugnata e invece valorizzate dalla sentenza della Corte d’Appello, era stato ritenuto certamente idoneo a identificare l’odierno ri- corrente»; −in riferimento alla revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez.

U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) -e vanno qui ribadite -le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari inda- gini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il conte- nuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; −ciò premesso, dalla stessa formulazione delle ragioni addotte dal ri- corrente nella domanda di revocazione si evince l’inammissibilità dell’impu- gnazione proposta; −infatti, l ’ ipotizzata violazione di una norma processuale (secondo la prospettazione del ricorrente, l’ordinanza impugnata non avrebbe potuto sovvertire un accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito senza al- cuna contestazione delle parti sul punto e, anzi, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile l’avversario motivo) non integra mai un errore revocatorio, perché potrebbe configurarsi, al più, un errore di diritto (in iudicando); nem- meno integra un errore revocatorio la pretesa eccessività della condanna alle spese comminata col provvedimento impugnato; −in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; alla decisione consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio, che sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, se dovuto; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudi- zio, liquidate in Euro 3.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4913/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio exart. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 26334 del 9/10/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] −l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore responsabile della testata giornalistica telematica “viaemilianet.it”, e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora, [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della pubblicazione, in data 16 gennaio 2012, di un articolo che, secondo l’attore, aveva arrecato grave pregiudizio alla sua reputazione; −i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda; −il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1027/2018, rigettava la domanda attorea; −proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; −la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3076/2021, in riforma della decisione di primo grado, accertava la responsabilità dei convenuti e li condannava, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’appellante, oltre alle spese di lite; −avverso questa sentenza Guerra proponeva ricorso per cassazione, riguardante il quantumdella liquidazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e Tazzioli impugnavano la decisione con ricorso incidentale, deducendo l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che l’articolo si riferiva a “[OSCURATO:PERSONA]”e non a “[OSCURATO:PERSONA]”; −questa Corte, con l’ordinanza n. 26334 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigettava la domanda risarcitoria, condannando il ricorrente principale alle spese di tutti i gradi del giudizio; −con ricorso ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revocazione della menzionata ordinanza, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa: in particolare, secondo il ricorrente, nel ritenere insussistente l’identificazione del soggetto diffamato, questa Corte avrebbe erroneamente negato un fatto che risultava pacificamente accertato nei precedenti gradi di giudizio (dato che entrambi i giudici di merito avevano inequivocabilmente identificato la sua persona quale soggetto diffamato), incorrendo così in errore revocatorio; lamentava altresì l’eccessività della condanna alle spese di lite; −[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resistevano con un unico controricorso; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 11 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −il ricorrente denuncia «l ’ errore revocatorio consiste nell ’ aver ritenuto come vero il fatto che “il nome “Rino”non può certo valere (è notorio) nep- pure come diminutivo del nome “Guglielmo”, per cui la condanna pronun- ciata dal Giudice d’Appello si trova priva di una elementare base fattuale - l’identificazione mediante la condotta che si adduce diffamatoria della per- sona che verrebbe appunto diffamata -, il che ovviamente tutto il reso as- sorbe”. Ciò in quanto nella concreta fattispecie, secondo entrambe le sen- tenze di merito, il nome “Rino”, unitamente alle altre circostanze ignorate dalla ordinanza impugnata e invece valorizzate dalla sentenza della Corte d’Appello, era stato ritenuto certamente idoneo a identificare l’odierno ri- corrente»; −in riferimento alla revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) -e vanno qui ribadite -le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari inda- gini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il conte- nuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; −ciò premesso, dalla stessa formulazione delle ragioni addotte dal ri- corrente nella domanda di revocazione si evince l’inammissibilità dell’impu- gnazione proposta; −infatti, l ’ ipotizzata violazione di una norma processuale (secondo la prospettazione del ricorrente, l’ordinanza impugnata non avrebbe potuto sovvertire un accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito senza al- cuna contestazione delle parti sul punto e, anzi, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile l’avversario motivo) non integra mai un errore revocatorio, perché potrebbe configurarsi, al più, un errore di diritto (in iudicando); nem- meno integra un errore revocatorio la pretesa eccessività della condanna alle spese comminata col provvedimento impugnato; −in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; alla decisione consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio, che sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, se dovuto; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudi- zio, liquidate in Euro 3.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norm
Sentenza Cassazione n. 33923/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris