CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38642/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2019 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Viterbo - giudice dell'appello - ha integral- mente confermato la sentenza con la quale il giudice di pace di Viterbo il 16 aprile 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di lesioni colpose nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il 6 settembre 2013 con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria stimata di giustizia, oltre al risarcimento dei danni•alla parte civile. 2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 35 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, norma che disciplina l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, ed inoltre carenza, con- traddittorietà ed illogicità di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva ed "irrecuperabile carenza istruttoria" sia circa la dinamica del fatto sia circa la ricor- renza delle condizioni per l'applicazione della richiamata norma. 3.E' pervenuta memoria della parte civile, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. Le riferite doglianze sono meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 2-8, specc. 7-8, della sentenza), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta in alcun modo, avendo redatto un ricorso che è testualmente identico all'atto di appello, con minimi adattamenti formali che non ne modificano in alcun modo il contenuto. Infatti, secondo pacifico e risalente insegnamento di legittimità, che non vi è ragione alcuna per disattendere, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in ap- pello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi conside- rare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n.11933 del 27/01/2005, Giagnorio, • Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). Discende la - vistosa - aspecificità dell'impugnazione. 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere