CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2023
Cassazione n. 35460/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/selli-te le conclusioni del PG n p• t ce,r -e I '2_ C c-CIsQ AW-Le."-i-O [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2023 il Tribunale di Nuoro - quale giudice della esecuzione - ha disposto la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento alla sentenza emessa in data 21 gennaio 2022. 1.1 P motivo della revoca sta nel mancato assolvimento, secondo il dell'onere- esistente in capo al Biscu -di presentarsi presso l'UEPE di Nuoro per l'avvio dell'attività, una volta divenuta irrevocabile la sentenza . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 n ricorrente, in sintesi, evidenzia che la sentenza non è mai stata effettivamente messa in esecuzione dall'ufficio del Pubblico Ministero e che non è mai stato indicato un termine entro il quale era necessario prendere il contatto con l'ente prescelto. Lo stesso Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a contattare [OSCURATO:PERSONA] e si era limitato a comunicare al GE che il Biscu non aveva (a sua volta) comunicato l'avvio del lavoro di pubblica utilità. 2.2 Si contesta, in particolare, la esistenza dell'onere di attivazione in capo al condannato, così come affermato dal GE . 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Come è stato già affermato in precedenti arresti di questa Corte di legittimità - condivisi dal Collegio - in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (v. per tutte Sez. I n. 15861 del 17.9.2020, dep.2021, rv 281189) . Va dunque ribadito che non vi è alcun onere di attivazione in capo al condannato, dovendo essere attivata la procedura di ufficio con emissione dell'ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore I