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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 17376/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettef§entitd le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e,tvx Cc i c rhe .1? i' vIm yvt. (4 en )c.,) 115-d:rol rj [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con sentenza in data 5 aprile 2022, questa Seconda Sezione della Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del 15 novembre 2021 della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Nicola avverso la pronuncia 8 gennaio 2018 della Corte di appello di Torino, con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano; Considerato che, con successiva nota pervenuta in cancelleria, la Corte di appello di Milano ha segnalato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto individuarsi inderogabilmente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. e, quindi, avrebbe dovuto essere la Corte di appello di Brescia e non la Corte di appello di Milano; Rilevato che il PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia procedere alla correzione di errore materiale contenuto nel disposto della sentenza di questa Corte n. 13918 del 5/4/2022, indicando come giudice del rinvio la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] l'ammissibilità dell'istanza (Sez.5, Ord. n.44607 del 24/10/2005 Rv.232799; Sez.3, Ord. n. 8354 del 12/11/2014 Rv.262551; Sez. 2, Ord.09/06/2022 n, 28742); Ritenuto che al caso in esame debba essere applicato il disposto del secondo comma dell'art. 634 cod. proc. pen. secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione pronunciata con ordinanza, come nel caso di specie avvenuto, il giudice del rinvio debba essere individuato secondo la disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. (Sez. 2, Ord. 9/6/2022 n. 28742); Rilevato quindi che il giudice del rinvio deve essere individuato nella Corte di appello di Brescia; e che quindi debba essere disposta la correzione della sentenza in epigrafe, disponendosi il rinvio alla Corte di appello di Brescia, con trasmissione degli atti anche a cura della cancelleria della Corte di appello di Milano; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione del 5 aprile 2022 n. 13198, resa nel procedimento R.G.N. 344/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola sostituendo la locuzione: "ad altra sezione della Corte d'appello di Milano" con quella corretta: "alla Corte d'appello di Brescia".

Manda alla cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale dell'atto.

Così decis in Re}m , il 11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere ens95ePosiTATo [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente (Vince zo Tu nelli) SECONDA S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettef§entitd le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e,tvx Cc i c rhe .1? i' vIm yvt. (4 en )c.,) 115-d:rol rj [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con sentenza in data 5 aprile 2022, questa Seconda Sezione della Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del 15 novembre 2021 della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] Nicola avverso la pronuncia 8 gennaio 2018 della Corte di appello di Torino, con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano; Considerato che, con successiva nota pervenuta in cancelleria, la Corte di appello di Milano ha segnalato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto individuarsi inderogabilmente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. e, quindi, avrebbe dovuto essere la Corte di appello di Brescia e non la Corte di appello di Milano; Rilevato che il PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia procedere alla correzione di errore materiale contenuto nel disposto della sentenza di questa Corte n. 13918 del 5/4/2022, indicando come giudice del rinvio la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] l'ammissibilità dell'istanza (Sez.5, Ord. n.44607 del 24/10/2005 Rv.232799; Sez.3, Ord. n. 8354 del 12/11/2014 Rv.262551; Sez. 2, Ord.09/06/2022 n, 28742); Ritenuto che al caso in esame debba essere applicato il disposto del secondo comma dell'art. 634 cod. proc. pen. secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione pronunciata con ordinanza, come nel caso di specie avvenuto, il giudice del rinvio debba essere individuato secondo la disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen. (Sez. 2, Ord. 9/6/2022 n. 28742); Rilevato quindi che il giudice del rinvio deve essere individuato nella Corte di appello di Brescia; e che quindi debba essere disposta la correzione della sentenza in epigrafe, disponendosi il rinvio alla Corte di appello di Brescia, con trasmissione degli atti anche a cura della cancelleria della Corte di appello di Milano; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione del 5 aprile 2022 n. 13198, resa nel procedimento R.G.N. 344/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola sostituendo la locuzione: "ad altra sezione della Corte d'appello di Milano" con quella corretta: "alla Corte d'appello di Brescia". Manda alla cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale dell'atto. Così decis in Re}m , il 11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere ens95ePosiTATo [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente (Vince zo Tu nelli) SECONDA S