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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19219/2026

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!Numero registro generale 4091/2026Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 19219/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 4091-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:MESTRINER [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cancrini e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, viaBaiamonti, n. 25;- controricorrente –e nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionalecentrale d’appello, n. 142 del 2025, pubblicata il 23 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4091/2026Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 19219/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4091/2026Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 19219/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 4091-2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:MESTRINER [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cancrini e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Ufficio in Roma, viaBaiamonti, n. 25;- controricorrente –e nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionalecentrale d’appello, n. 142 del 2025, pubblicata il 23 settembre 2025;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 4091/2026Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 19219/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti delProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, essendo parte soltanto in senso formale; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 19219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris