CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Moncalieri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 2/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/5/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Il ricorso proposto dal difensore della Belliero è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con un percorso argomentativo privo di aporie e frizioni logiche. Infatti, i giudici d'appello hanno disatteso la questione relativa alla eccepita tardività della querela richiamando le dichiarazioni del Ferrero e facendo applicazione dei principi enunziati dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui iI titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 , n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 - 01) con l'ulteriore precisazione che la decadenza ex art. 124 cod. pen. deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165 - 01) e un'eventuale situazione di incertezza va risolta in favore del querelante (Sez. 2 , n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168 - 01). 2.1 Le doglianze relative al difetto di prova di artifizi o raggiri in relazione agli assegni ..6009 e 6211 sono ugualmente reiterative di doglianze proposte in sede d'appello e disattese dalla Corte di merito con argomenti esenti da illogicità manifeste, stante l'avvenuta valorizzazione del rilascio dei titoli in un ristretto arco temporale da parte del legale rappresentante della società presso cui l'imputata prestava la propria attività di contabile e l'incasso diretto da parte della medesima. La difesa incorre, inoltre, in genericità della censura laddove non chiarisce per quali ragioni l'amministratore avrebbe dovuto direttamente e personalmente versare importi a beneficio dell'imputata esulanti da quelli costituenti la sua retribuzione. 3. La parte civile costituita ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese con atto del 30 ottobre 2023. Ritiene il Collegio non possa accedersi alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patrono in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri int:eressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2 , n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 - 02; n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713 - 01; Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 - 01). Nella specie le conclusioni della parte civile non contengono alcuna critica all'impugnazione introdotta dall'imputata. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera