CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 36643/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9961-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 1259 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 183/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 14/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto notificato il 18 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Macerata 183/2018 del 14 febbraio 2018 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Per quanto qui interessa, il ricorrente, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sottoscriveva una clausola contrattuale che lo rendeva personalmente responsabile delle obbligazioni contrattuali contratte dalla società da lui rappresentata con l'impresa di servizi e annunci pubblicitari " You can. It" di cui [OSCURATO:PERSONA] era titolare. Quest'ultimo conveniva innanzi al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la società Petrini e il suo legale rappresentante per ottenere il pagamento, in via tra solo solidale, della penale convenuta per il recesso intervenuto dopo il primo rinnovo, pari al canone annuale di € 1164,00. La società convenuta e [OSCURATO:PERSONA], nel resistere alla domanda, deducevano sia la carenza di legittimazione attiva della società nei confronti del Petrini personalmente, sia la nullità della clausola contrattuale sotto più profili, e più precisamente perché sottoscritta unitamente ad altre clausole, impegnando il legale rappresentante all'adempimento degli obblighi contrattuali della società, e comunque vessatoria; in subordine, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il Petrini deducevano di nulla dovere in ragione della riscontrata incompatibilità dei sistemi informatici in uso nelle due aziende, che aveva impedito di usufruire dei servizi indicati nel contratto. Il GdP di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere respinto l'eccezione di carenza di legittimazione della società attrice nei confronti del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel merito dichiarava risolto il contratto e, in accoglimento delle ragioni dei convenuti, affermava che nulla fosse dovuto a titolo di penale per il recesso. 3. Nel giudizio di appello instaurato da [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] e, per converso, in accoglimento dell'appello, condannava sia il Petrini che la società a r.I., in via tra loro solidale, al pagamento della penale contrattuale convenuta. 4. La controversia è stata discussa all'adunanza camerale del 29 aprile 2021 fissata ex art. 380bis.1 cod.proc.civ. Considerato che: 5. Con il 1° motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ., per avere il Tribunale affermato la sussistenza dell' obbligo del Petrini di pagare la penale in base a una clausola specificamente sottoscritta unitamente ad altre otto di vario e diverso contenuto, da ritenersi nulla in quanto vessatoria e non specificamente sottoscritta. Sul punto il controricorrente deduce l'inammissibilità del motivo in quanto esso sarebbe scrutinabile solo attraverso un accertamento di merito implicante la valutazione del contenuto della clausola penale. 6. Con il 2° motivo il ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione dell'articolo 1469 ter cod.proc.civ., ex articolo 360 numero 3 cod.proc.civ., nonché dell'articolo 34 Codice del Consumo, per avere il Tribunale di Macerata ritenuto valida la clausola contrattuale contenente la responsabilità personale del sottoscrittore, respingendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], persona fisica, e affermando la responsabilità personale dello stesso nell' inadempimento del contratto sottoscritto dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Da un lato, deduce che sia mancata la prova, gravante sull'attore, della trattativa individuale intervenuta sulla clausola ex articolo 34 comma 5 del Codice del Consumo, e, dall'altro, sia stata J( correttamente rilevata la nullità della clausola, motivo per cui il Petrini non avrebbe titolo per essere chiamato a rispondere dell'inadempimento della società. 7. Con il 3° motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione degli articoli 1460 cod.civ., ex art. 360 numero 3 cod.proc.civ. ed ex art. 360 numero 5 cod.proc.civ., ovvero il difetto assoluto di motivazione sull'eccezione di inadempimento, per avere la "Corte d'appello di Ancona" (recte il Tribunale di Macerata) omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, deduce che sia stata disattesa una prova, espressamente richiamata e valorizzata nella sentenza di primo grado ma immotivatamente pretermessa dal giudice di secondo grado, concernente le contestazioni con le quali la società acquirente si era doluta dell'incompatibilità del software acquistato, avendo inutilmente chiesto all'impresa di servizi di fornire gli strumenti indispensabili per rendere possibile il trasferimento in automatico dei files pubblicitari. Deduce, più precisamente, che siano state disattese le deposizioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe confermato la mancata fornitura di un programma idoneo, il diniego del venditore di ogni forma di assistenza, e ciò alla luce di una scarna CTU che avrebbe concluso per una colpevole negligenza da parte della società acquirente. Deduce, al contrario, che sussiste la prova che la (~ venditrice non ha fornito alla società acquirente né i software, né la conoscenza tecnica, e nemmeno gli strumenti per creare trasmettere i filexia pubblicizzare. 8. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ., non risultando soddisfatto il requisito di autosufficienza. 9. In atti manca ogni riferimento al contenuto specifico della clausola o della deposizione testimoniale in questione, né viene individuato il luogo processuale in cui nel fascicolo siano reperibili tali elementi fattuali. Mancando tali elementi, le violazioni dedotte nei primi due motivi si esauriscono in un' astratta deduzione di violazione della normativa. Il ricorrente, difatti, è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con autonome indagini integrative (cfr. Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6735 del 08/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013) . 10. Il terzo motivo presenta il medesimo vizio di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod.proc.civ., in quanto si fa riferimento a risultanze istruttorie pretermesse e al conseguente difetto assoluto di motivazione, senza trascrivere in parte il contenuto della deposizione testimoniale asseritamente non considerata, né indicare l'atto processuale in cui essa è reperibile. 11. Le censure, pertanto, risultano generiche e astratte per consentirne una piena valutazione in sede di giudizio di legittimità, laddove il principio di autosufficienza di cui all'art. 360 nn. 3 e 6 cod. proc. civ. richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata. 12. Pertanto, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). 13. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali, come di seguito liquidate in favore del resistente, sulla base delle tariffe vigenti, oltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione cheliquida in C 1000,00 per onorari, oltre C 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, ulteriori oneri di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del g ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 29 aprile 2021, nella camera di consiglio della sezione