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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 22436/2026

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svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria della difesa depositata il 9.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 2 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquiladichiarava inammissibile l’istanza proposta dall’odierno ricorrente avente ad oggetto laconcessione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà.

Premesso che ilricorrente è in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due emesi sei in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla ProcuraGenerale di Catania l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rileva che i reati per i quali il ricorrente sta espiando la penarientrano tra quelli ostativi di prima fascia per i quali l’accesso alle misure alternative èsubordinato, tra l’altro, all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna ovvero all’assoluta impossibilità di tale adempimento.Evidenzia che, con ordinanza del 20.3.2019, all’istante è stato riconosciuto un credito di euro12.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen. e che non risulta che egli vi abbiarinunciato, sicché egli non risulta assolutamente impossibilitato ad adempiere agli obblighiprevisti per legge.Inoltre, il Tribunale ha rilevato che le attività lavorative dedotte si svolgerebbero aCatania, luogo di provenienza dell’istante, ove è ancora operativa l’associazione mafiosa perla quale è stato condannato, con conseguente pericolo di ripristino di contatti con lacriminalità organizzata.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, osserva che il Tribunale avrebbe dovuto,in primo luogo, valutare la condotta intramuraria.

Nel corso dei trenta anni didetenzione, deduce di avere avuto un comportamento ineccepibile, haconseguito titolo di studi superiori, ha effettuato donazioni a favore diONLUS ed ha interrotto ogni legame con il paese di provenienza, fattaeccezione per i legami familiari.2.2.

Con il secondo e terzo motivo, che si trattano congiuntamentein quanto strettamente connessi, rileva che il credito da egli vantato ex art.35-terOrd. pen. non è esigibile in quanto, in base al disposto dell’art. 48-bisd.P.R. n. 602 del 1973, la pubblica amministrazione, prima di procedere apagamenti eccedenti i 5000,00 euro, deve verificare eventuali inadempienzecon sospensione del pagamento.

Nel caso in esame, egli è debitore neiconfronti dell’Erario per spese processuali e di giustizia di molto superiori alcredito vantato, sicché egli non può disporre del credito riconosciutogli.2.3.

Con il quarto motivo, eccepisce che il richiamo alla persistenteoperatività del clan Santapaola non è conferente, posto che egli ha cessatoogni contatto e rapporto con i membri dell’associazione da trenta anni, che isuoi sodali sono detenuti o deceduti, che egli si trova in condizioni di salutee di età tali da non consentirgli di riprendere l’attività illecita, che taluni sodalisono stati ammessi alla misura invocata dal ricorrente, che stantel’ampiezza dell’operatività dell’associazione mafiosa, egli non potrebbe maitornare in alcun luogo della Sicilia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso inquanto meramente ripropositivo dei motivi prospettati al Tribunale di sorveglianza, con le cuimotivazioni, invece, non si confronta.4.

Con memoria difensiva del 9.3.2026, la difesa del ricorrente reitera gli argomentigià esposti in sede di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La semilibertà, prevista dall’art. 48 legge n. 354 del 1975, è regime chepermette al condannato di trascorrere una parte del giorno fuori dall’istitutopenitenziario per svolgere att ività lavorative, istrutt ive o uti l i al larisocial izzazione.L’ammissione alla semilibertà è soggetta ad alcune preclusioni applicative,tra le quali quelle previste per i condannati per taluno dei delitti indicati nell’art.4-bis, comma 1 Ord. pen., i quali, ai sensi del comma 1-bis della norma citata,possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche in assenza dicollaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. Pen., “purché glistessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di taliadempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto allaregolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorsorieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazionecriminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con ilcontesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino ditale collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanzepersonali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno dellamancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ognialtra informazione disponibile.

Al fine della concessione dei benefici, il giudiceaccerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittimesia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha negato il beneficio sul presuppostoche il ricorrente, pur avendone la possibilità, per essersi visto riconoscere ilcredito di euro 12.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen., non haadempiuto, neanche parzialmente, alle obbligazioni civili e agli obblighi diriparazione pecuniaria.

Nella motivazione, tuttavia, non si chiarisce se la sommariconosciuta sia stata effettivamente erogata o se, invece, come riferito dalricorrente, sia andata a compensare il debito gravante sul ricorrente per le speseprocessuali.

La circostanza è, evidentemente, rilevante in quanto, nel primocaso, l’inadempimento anche parziale delle obbligazioni civili sarebbe frutto diuna scelta del ricorrente e, quindi, integrerebbe una causa di inammissibilitàdell’istanza.

Diversamente, le obbligazioni civili sarebbero state, almeno in parte,adempiute, l’istanza potrebbe non essere inammissibile e, quindi, andrebbevalutata nel merito sotto gli ulteriori profili.3.

Si rende, pertanto, necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnatacon rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovogiudizio nel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune motivazionievidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diL'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria della difesa depositata il 9.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquiladichiarava inammissibile l’istanza proposta dall’odierno ricorrente avente ad oggetto laconcessione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà. Premesso che ilricorrente è in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due emesi sei in forza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla ProcuraGenerale di Catania l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rileva che i reati per i quali il ricorrente sta espiando la penarientrano tra quelli ostativi di prima fascia per i quali l’accesso alle misure alternative èsubordinato, tra l’altro, all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna ovvero all’assoluta impossibilità di tale adempimento.Evidenzia che, con ordinanza del 20.3.2019, all’istante è stato riconosciuto un credito di euro12.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen. e che non risulta che egli vi abbiarinunciato, sicché egli non risulta assolutamente impossibilitato ad adempiere agli obblighiprevisti per legge.Inoltre, il Tribunale ha rilevato che le attività lavorative dedotte si svolgerebbero aCatania, luogo di provenienza dell’istante, ove è ancora operativa l’associazione mafiosa perla quale è stato condannato, con conseguente pericolo di ripristino di contatti con lacriminalità organizzata.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, osserva che il Tribunale avrebbe dovuto,in primo luogo, valutare la condotta intramuraria. Nel corso dei trenta anni didetenzione, deduce di avere avuto un comportamento ineccepibile, haconseguito titolo di studi superiori, ha effettuato donazioni a favore diONLUS ed ha interrotto ogni legame con il paese di provenienza, fattaeccezione per i legami familiari.2.2. Con il secondo e terzo motivo, che si trattano congiuntamentein quanto strettamente connessi, rileva che il credito da egli vantato ex art.35-terOrd. pen. non è esigibile in quanto, in base al disposto dell’art. 48-bisd.P.R. n. 602 del 1973, la pubblica amministrazione, prima di procedere apagamenti eccedenti i 5000,00 euro, deve verificare eventuali inadempienzecon sospensione del pagamento. Nel caso in esame, egli è debitore neiconfronti dell’Erario per spese processuali e di giustizia di molto superiori alcredito vantato, sicché egli non può disporre del credito riconosciutogli.2.3. Con il quarto motivo, eccepisce che il richiamo alla persistenteoperatività del clan Santapaola non è conferente, posto che egli ha cessatoogni contatto e rapporto con i membri dell’associazione da trenta anni, che isuoi sodali sono detenuti o deceduti, che egli si trova in condizioni di salutee di età tali da non consentirgli di riprendere l’attività illecita, che taluni sodalisono stati ammessi alla misura invocata dal ricorrente, che stantel’ampiezza dell’operatività dell’associazione mafiosa, egli non potrebbe maitornare in alcun luogo della Sicilia.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso inquanto meramente ripropositivo dei motivi prospettati al Tribunale di sorveglianza, con le cuimotivazioni, invece, non si confronta.4. Con memoria difensiva del 9.3.2026, la difesa del ricorrente reitera gli argomentigià esposti in sede di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La semilibertà, prevista dall’art. 48 legge n. 354 del 1975, è regime chepermette al condannato di trascorrere una parte del giorno fuori dall’istitutopenitenziario per svolgere att ività lavorative, istrutt ive o uti l i al larisocial izzazione.L’ammissione alla semilibertà è soggetta ad alcune preclusioni applicative,tra le quali quelle previste per i condannati per taluno dei delitti indicati nell’art.4-bis, comma 1 Ord. pen., i quali, ai sensi del comma 1-bis della norma citata,possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche in assenza dicollaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. Pen., “purché glistessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di taliadempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto allaregolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorsorieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazionecriminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con ilcontesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino ditale collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanzepersonali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno dellamancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ognialtra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudiceaccerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittimesia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha negato il beneficio sul presuppostoche il ricorrente, pur avendone la possibilità, per essersi visto riconoscere ilcredito di euro 12.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 35-ter Ord. pen., non haadempiuto, neanche parzialmente, alle obbligazioni civili e agli obblighi diriparazione pecuniaria. Nella motivazione, tuttavia, non si chiarisce se la sommariconosciuta sia stata effettivamente erogata o se, invece, come riferito dalricorrente, sia andata a compensare il debito gravante sul ricorrente per le speseprocessuali. La circostanza è, evidentemente, rilevante in quanto, nel primocaso, l’inadempimento anche parziale delle obbligazioni civili sarebbe frutto diuna scelta del ricorrente e, quindi, integrerebbe una causa di inammissibilitàdell’istanza. Diversamente, le obbligazioni civili sarebbero state, almeno in parte,adempiute, l’istanza potrebbe non essere inammissibile e, quindi, andrebbevalutata nel merito sotto gli ulteriori profili.3. Si rende, pertanto, necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnatacon rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovogiudizio nel rispetto dei principi enunciati e colmando le lacune motivazionievidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diL'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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