CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 14734/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5912/2020 R.G. proposto da: Ministero per i beni e le attività culturalie per il turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia , in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 11, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 532/2019 depositata il26/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di alcuni dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali, inquadrati nella seconda area professionale, all’inquadramento nella superiore area in virtù dello scorrimento della graduatoria di un concorso riservato a personale internobandito nel 2007. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che: il diritto allo scorrimento della graduatoria erasorto sulla base della decisione del Ministero di coprire i posti vacanti; andava disapplicato il provvedimento con il quale era stata negata l’autorizzazione allo scorrimento; non era applicabile alla fattispecie la riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009perché la procedura era stata bandita in epoca antecedente; ai concorsi interni finalizzati alla progressione verticale si applicano i medesimi principi in tema di scorrimento delle graduatorie che valgono per le assunzioni dall’esterno. 3. Avverso tale pronuncia il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui resistono con controricorso i dipendentiindicati in epigrafe. 3. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 416, comma 3, e 115 cod. proc. civ., sul rilievo che gli originari ricorrenti non avevano assolto all’onere della prova sugli stessi gravante di trovarsi delle condizioni per essere inquadrati nell’area superiore. 2. Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, per come novella l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 27, comma 1, n. 7 della legge n. 93 del 1983, dell’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, e dell’art. 1, commi 342 e 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, il Ministero sostiene che, allorquando - come nella fattispecie - si discute di scorrimento della graduatoria, le condizioni richieste ai fini dell’assunzione non possono che essere quelle vigenti al momento della decisione sullo scorrimento, non già quelle previsteall’atto di indizione della procedura concorsuale; pertanto, lo scorrimento era impedito dallo ius superveniensche, nel modificare l’art. 52 del d.lgs. n. 165del 2001, aveva richiesto il concorso pubblico, eventualmente con riserva di posti in favore degli interni. In ogni caso, lo scorrimento richiedeva la previa autorizzazione all’assunzione, che non sussisteva nella specie. 3. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità in quanto logicamente e giuridicamente preliminare , è fondato, perché la pronuncia impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati da plurime decisioni di questa Corte, cui si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. proc. civ. anche per la completa ricostruzione della vicenda (in particolare, fra molte,Cass. Sez. L, 16/01/2024, n. 1674). 4. In questa sede giova ribadire che , nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l’accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024, cit. , che richiama «iprincipi, consolidati nella giurisprudenza della Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010» e successive pronunce conformi pure ivi indicate). Ne consegue che la posizione giuridica degli odierni controricorrenti non poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento che all’epoca mancava l’autorizzazione ad attuare l’assunzione (quale necessario presupposto di essa) e la graduatoria non era stata ancora approvata; cosicché lo ius superveniensnon ha modificato la posizione giuridica di coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.). Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l’amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati). A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento, perché è la natura stessa di quest’ultimo che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012, cit.). Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’amministrazione. 5. – In consequenzialità logico - giuridica con le precedenti considerazioni, occorre qui chiarire che lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell’asserito diritto vantato dai dipendenti allo scorrimento della graduatoria. Infatti, giova richiamare l’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabileratione temporis, prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.». La disposizione esclude la legittimità del ricorso all’assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010 proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all’art.97 Cost. (in particolare, già con le sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994). In tal senso, come già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 17/05/2024, n. 13757), è condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che, in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo del 50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che «dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non è più consentito nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall’ambito di applicazione delle norme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell’efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall’inserimento come idonei in tali graduatorie non può più discendere alcuna legittima aspettativa» (così Cons. St. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un “divieto” per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata (così, Cons. St. 25/06/2018, n. 3897). Tale approdo ermeneutico risulta ulteriormente avvalorat o dalla considerazione che il d.lgs. n. 150 del 2009 non ha previsto uno specifico regime transitorio che valesse a salvaguardare le graduatorie dei concorsi interni avviati antecedentemente all’entrata in vigore della riforma, sicché, anche sotto questo profilo, l’interpretazione adottata nella sentenza impugnata non può essere ricevuta. 5.1. Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale gli odierni controricorrenti invocano lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per la fondatezza del secondo mezzo, con conseguente assorbimento della primacensura. 6. –Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta in primo grado dai controricorrenti. 7. – Quanto alle spese processuali, le stesse possono essere compensate limitatamente ai gradi di merito , attesa la novità della questione rispetto all’epoca di tali giudizi, mentre, in applicazione della regola della soccombenza, quanto al presente giudizio va disposta la condanna dei controricorrenti in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., stante la comunanza di interessi, desunta dalla identità delle questioni sollevate e dibattute (così Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20916),al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte in primo grado dagli odierni controricorrenti. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna i controricorrenti in solido al pagamento, in favore del ricorrente, del