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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22322/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04PFYXP ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Asaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla conseguente impossibilità di valutazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. relativamente al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e pagg. 13 e 14 sulle motivate ragioni che hanno indotto la Corte territoriale al disconoscimento del vincolo della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04PFYXP ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Asaro; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla conseguente impossibilità di valutazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. relativamente al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione, sono indeducibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e pagg. 13 e 14 sulle motivate ragioni che hanno indotto la Corte territoriale al disconoscimento del vincolo della continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris