Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2024/2025
ECLI:EU:C:2025:969
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]‑BORDONA
presentate l’11 dicembre 2025 (
1
)
Causa C
‑
655/24 [Latranov]
(
i
)
Rayonna prokuratura – grad [OSCURATO:PERSONA] (Procura distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad – [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
« Procedimento pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Decisione quadro 2005/212/GAI – Articolo 2 – Direttiva 2014/42/UE – Articoli 3 e14 – Ambito di applicazione – Direttiva (UE) 2024/1260 – Articolo 38 – Applicabilità – Confisca di beni strumentali del reato – Guida di un veicolo a motore sotto l’influenza di bevande alcoliche – Confisca del veicolo o del suo valore nel caso in cui esso non appartenga all’autore del reato – Veicolo a motore come bene strumentale del reato »
1.
La polizia bulgara ha fermato il conducente di un veicolo a motore per sottoporlo ad un controllo dell’alcolemia. Poiché il suo indice di alcol superava quello legalmente ammissibile, egli è stato condannato per un reato di guida di veicolo a motore sotto l’influenza di bevande alcoliche.
2.
A seguito di tale condanna, si è posta la questione se occorra confiscare il veicolo o il suo valore equivalente qualora esso non sia di proprietà del condannato. Nel caso di specie, il veicolo apparteneva (in comunione matrimoniale dei beni) al conducente e al suo coniuge.
3.
Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla confisca sottopone alla Corte varie questioni pregiudiziali. Con le prime due esso chiede, in sintesi:
– se il reato consistente nella guida di un veicolo a motore sotto l’influenza di bevande alcoliche rientri nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/1260 (
2
), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») o della decisione quadro 2005/212/GAI (
3
);
– nel caso in cui fosse applicabile uno degli atti normativi sopra citati, se il veicolo a motore utilizzato possa essere qualificato come bene strumentale per commettere il reato.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Decisione quadro 2005/212
4.
L’articolo 2 («Confisca») dispone quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
(…)».
5.
Ai sensi dell’articolo 4 («Mezzi giuridici di tutela»):
«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».
6.
L’articolo 5 («Salvaguardia») così recita:
«La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza».
2.
Direttiva 2014/42/UE
(
4
)
7.
Ai sensi dell’articolo 2 («Definizioni»):
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
3) “beni strumentali”: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
(…)».
8.
L’articolo 3 («Ambito di applicazione») elenca quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai reati contemplati:
a) dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea (“Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari”);
b) dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro;
c) dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
d) dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato;
e) dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo;
f) dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
g) dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
h) dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;
i) dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
j) dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio;
k) dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;
nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati».
9.
L’articolo 14 («Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI») prevede quanto segue:
«1. (…) [L]’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale.
(…)».
3.
Direttiva 2024/1260
10.
L’articolo 33 («Recepimento») così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 novembre 2026. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
(…)».
11.
Ai sensi dell’articolo 36 («Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI, delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, della decisione 2007/845/GAI e della direttiva 2014/42/UE»):
«1. [La decisione quadro] 2005/212/GAI (…) [è] sostituit[a] in relazione agli [OSCURATO:PERSONA] membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.
(…)».
B.
Diritto bulgaro. Nakazatelen kodeks (codice penale)
12.
L’articolo 53 così recita:
«(1) Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono oggetto di confisca a favore dello Stato:
a) (…) i beni appartenenti all’autore del reato destinati od utilizzati per la commissione di un reato doloso; ove detti beni non esistano più o siano stati alienati, è confiscato l’importo corrispondente al loro valore;
(…)».
13.
Ai sensi dell’articolo 343b, nella versione applicabile ai fatti:
«(1) (…) Chiunque guidi un veicolo a motore con un tasso alcolemico superiore all’1,2 per mille, debitamente accertato, è punito con una pena detentiva da uno a tre anni e con un’ammenda da 200 a 1 000 [leva bulgari (BGN)].
(2) (…) Chiunque guidi un veicolo a motore con un tasso alcolemico superiore allo 0,5 per mille, debitamente accertato, dopo essere stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui al paragrafo 1, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni e con un’ammenda da 500 a 1 500 BGN.
(3) (…) Chiunque guidi un veicolo a motore dopo il consumo, debitamente accertato, di sostanze stupefacenti o sostanze analoghe è punito con una pena detentiva da uno a tre anni e con un’ammenda da 500 a 1 500 BGN.
(4) (…) Ove il fatto di cui al paragrafo 4 è commesso in stato di recidiva, è irrogata una pena detentiva da uno a cinque anni e un’ammenda da 500 a 1 500 BGN.
(5) (…) Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4, il tribunale confisca a favore dello Stato il veicolo a motore usato per commettere il reato e che è di proprietà dell’autore del reato o, qualora l’autore del reato non ne sia il proprietario, lo condanna a pagarne il valore.
(…)».
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14.
Il 27 luglio 2024, nella città di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il sig. EZ era alla guida di un veicolo a motore con un tasso di alcolemia pari al 3,23 per mille (
5
).
15.
Il 15 agosto 2024 il conducente ha concluso un accordo con il Pubblico ministero. In base a tale accordo, approvato con sentenza (
6
) divenuta definitiva in pari data, gli sono state inflitte:
– una pena detentiva della durata di un anno, condizionalmente sospesa per tre anni;
– una pena pecuniaria di BGN 500;
– una pena di privazione del diritto di condurre veicoli a motore per un periodo di un anno e otto mesi.
16.
Il veicolo guidato dal sig. EZ appartiene alla comunione matrimoniale dei beni formata dal medesimo e dalla moglie. Quest’ultima non ha partecipato al procedimento, in quanto le norme processuali vigenti all’epoca non glielo consentivano (
7
).
17.
Prima dell’adozione di una decisione sulla confisca, sono state disposte misure cautelari in relazione al 50% della proprietà del veicolo spettante a EZ (
8
).
18.
Per decidere in ordine alla confisca del valore del veicolo, il Rayonen sad – [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha ritenuto necessario sollevare quattro questioni pregiudiziali, di cui riproduco le prime due, che, su indicazione della Corte, saranno oggetto delle presenti conclusioni. Tali questioni sono del seguente tenore:
«1) Se la direttiva [2024/1260], la [Carta] o la decisione quadro [2005/212] siano applicabili ai casi di reati relativi al trasporto commessi in seguito al consumo di alcol e/o stupefacenti.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il veicolo a motore costituisca un bene strumentale utilizzato per commettere il reato, ai sensi dell’articolo 3, [punto] 3, della direttiva [2024/1260].
III.
Procedimento dinanzi alla Corte
19.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 9 ottobre 2024.
20.
Hanno presentato osservazioni scritte il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea.
21.
Il governo bulgaro e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato all’udienza tenutasi il 1º ottobre 2025.
IV.
Valutazione
A.
Considerazioni preliminari
22.
Ai sensi del diritto bulgaro, la commissione del reato di guida di un veicolo a motore sotto l’influenza di bevande alcoliche comporta la confisca del veicolo a favore dello Stato, se è di proprietà dell’autore, o, in caso contrario, la sostituzione con il pagamento del suo valore allo Stato (
9
).
23.
Dalla lettura della decisione di rinvio e delle osservazioni svolte dalle parti intervenute nel presente procedimento risulta che, in casi come questo, l’obbligo di disporre la confisca del veicolo (o il pagamento dell’importo sostitutivo, qualora il veicolo non sia di proprietà dell’autore del reato) è assoluto (
10
).
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
24.
Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se la normativa dell’Unione applicabile alla controversia comprenda la direttiva 2024/1260, la Carta o la decisione quadro 2005/212.
25.
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2024/1260, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 novembre 2026. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]».
26.
[OSCURATO:PERSONA] afferma (
11
) che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non le ha comunicato il recepimento della direttiva 2024/1260 (
12
).
27.
In tali circostanze, e poiché la guida del veicolo sotto l’influenza di bevande alcoliche si è verificata il 27 luglio 2024, la direttiva 2024/1260 è inapplicabile
ratione temporis
.
28.
La controversia deve essere risolta, sotto il profilo del diritto dell’Unione, applicando la decisione quadro 2005/212. Orbene, anche se la decisione di rinvio non la menziona, occorre verificare se possa essere parimenti applicabile la direttiva 2014/42, vigente all’epoca dei fatti.
29.
Come è noto, la Corte può fornire al giudice del rinvio elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che esso non ha menzionato nella sua decisione di rinvio (
13
).
30.
La risposta alle questioni pregiudiziali dovrebbe quindi non solo attenersi all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, ma altresì valutare l’eventuale incidenza della direttiva 2014/42.
31.
Di fronte ai dubbi sorti in ordine all’applicabilità della decisione quadro 2005/212 ai reati di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche, occorre anzitutto esaminare la base giuridica di tale decisione quadro.
1.
Base giuridica della decisione quadro 2005/212
32.
La decisione quadro 2005/212 menziona quale base giuridica, oltre all’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, gli articoli 29 UE e 31, paragrafo 1, lettera c), UE.
33.
In udienza, il governo bulgaro ha sostenuto non solo che la decisione quadro 2005/212 era inapplicabile nel caso di specie (
14
), ma altresì che, se fosse applicata a reati come quello di cui trattasi, potrebbe non essere conforme al diritto primario dell’Unione.
34.
[OSCURATO:PERSONA] si oppone a questa tesi, a mio avviso giustamente.
35.
Ai sensi dell’articolo 29 UE, l’obiettivo di «fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri un’azione in comune nel settore della cooperazione (…) giudiziaria in materia penale (…) è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo».
36.
Dal canto suo, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), UE prevede che l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende «la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione».
37.
Entrambe le disposizioni del diritto primario dell’Unione forniscono una copertura sufficiente alla decisione quadro 2005/212 per applicarla a reati di una certa gravità, ossia punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno, senza tuttavia limitare tali reati a un elenco o a una categoria specifica (quale potrebbe essere la criminalità organizzata).
38.
Infatti, secondo il Trattato UE nella versione anteriore al Trattato di Lisbona, la base giuridica della decisione quadro 2005/212 è direttamente collegata alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come dimostrano le due disposizioni summenzionate:
– l’articolo 29 UE fa esplicitamente riferimento alla cooperazione giudiziaria penale per reprimere la criminalità,
organizzata o di altro tipo
;
– l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), UE (
15
) ha una struttura aperta, ossia consente di adottare disposizioni di diritto derivato che favoriscano la compatibilità delle normative applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria penale (
16
).
39.
In definitiva, le norme di diritto primario citate quali base giuridica dalla decisione quadro 2005/212 offrono una copertura sufficiente affinché il suo articolo 2 si estenda, orizzontalmente, ai reati per i quali il legislatore europeo lo ha ritenuto opportuno, senza che essi siano limitati a quelli di uno specifico settore della criminalità.
40.
L’articolo 9 del protocollo 36 sulle disposizioni transitorie del Trattato di Lisbona (
17
), nel disciplinare le disposizioni transitorie riguardanti gli atti adottati in base ai titoli V e VI del Trattato sull’Unione, prevede che «[g]li effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati in base al trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati».
41.
La Corte ha dichiarato che:
– «l’articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie deve essere inteso nel senso che esso mira segnatamente ad assicurare che gli atti adottati nel contesto [della cooperazione giudiziaria] possano continuare a essere applicati in modo efficace, nonostante la modifica della cornice istituzionale di tale cooperazione» (
18
);
– «dato che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (…), la legittimità dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 deve essere valutata alla luce delle disposizioni che disciplinavano, al momento dell’adozione di detta decisione, l’adozione di una misura quale la decisione impugnata (…)» (
19
).
42.
Di conseguenza, la valutazione delle disposizioni della decisione quadro 2005/212 deve tenere conto del contesto normativo vigente al momento della sua adozione, cosicché i riferimenti di diritto primario rimangono quelli del Trattato UE relativi alla cooperazione giudiziaria penale.
43.
L’adozione della direttiva 2014/42, che ha sostituito solo parte delle disposizioni della decisione quadro 2005/212, non modifica tale conclusione, giacché le disposizioni che continuano ad essere in vigore lo sono in quanto componenti della decisione quadro. Se fosse altrimenti, la direttiva 2014/42 le avrebbe incorporate come parte del suo articolato (
20
).
44.
In ogni caso, qualora si volesse interpretare la decisione quadro 2005/212 in conformità con le norme del Trattato FUE relative alla cooperazione giudiziaria penale, si dovrebbe tenere conto del fatto che, per il legislatore dell’Unione, l’articolo 82 TFUE non è limitato alla criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale.
45.
Il legislatore dell’Unione ha dichiarato (proprio in relazione al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti di confisca adottati da un altro Stato membro nell’ambito di procedimenti penali) che «[i] reati contemplati dal [regolamento (UE) 2018/1805] (
21
) non dovrebbero (…) essere limitati alla criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, giacché l’articolo 82 [TFUE] non impone tale limitazione per le misure che definiscono norme e procedure per assicurare il riconoscimento reciproco delle sentenze in materia penale» (
22
).
2.
Interpretazione della decisione quadro 2005/212
46.
A tenore dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, ciascuno Stato membro «adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».
47.
Dal momento che nel diritto bulgaro il reato controverso è punito con una pena detentiva fino a tre anni, esso rientra, letteralmente, nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212.
48.
Orbene, si potrebbe prendere in considerazione (come sostengono i governi bulgaro e polacco) un’interpretazione più restrittiva della decisione quadro 2005/212, in modo che quest’ultima sia applicabile solo nel quadro della lotta contro la criminalità organizzata.
49.
Tale argomento non è affatto irrilevante. Il preambolo della decisione quadro 2005/212 contiene indicazioni che, lette isolatamente, potrebbero suggerire una limitazione del suo ambito di applicazione a tale forma di criminalità. Varie disposizioni del suo articolato vanno nella stessa direzione, che troverebbe sostegno nel criterio ermeneutico contestuale.
50.
Tuttavia, ritengo che nel caso di specie:
– si debba privilegiare la formulazione chiara (e tassativa) dell’articolo 2 della decisione quadro 2005/212, che esclude la limitazione di quest’ultima ai reati connessi alla criminalità organizzata;
– tale articolo deve essere interpretato in combinato disposto con le basi giuridiche della stessa decisione quadro 2005/212, in particolare con gli articoli 29 UE e 31, paragrafo 1, lettera c), UE, che, come ho già indicato, inducono ad estenderla al di là della criminalità organizzata;
– occorre tenere conto della finalità della decisione quadro 2005/212, vale a dire estendere la cooperazione giudiziaria in materia penale a comportamenti di una certa gravità, definiti dal legislatore europeo, che ha scelto di considerare tali quelli punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno.
51.
Laddove i considerando 1, 2, 4, 5 e 6 della decisione quadro 2005/212 menzionano la criminalità organizzata, lo fanno per esprimere la preoccupazione di prevenire e contrastare detta criminalità. Tale preoccupazione giustifica misure volte, ad esempio, ad attenuare l’onere della prova quanto all’origine del patrimonio di una persona, nei casi di reati connessi a forme di criminalità particolarmente gravi.
52.
Il considerando 10 della decisione quadro 2005/212 fornisce invece maggiore chiarezza: «[o]biettivo della presente decisione quadro è assicurare che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato,
anche
per quanto riguarda l’onere della prova relativamente all’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata» (il corsivo è mio).
53.
Pertanto, il fattore «criminalità organizzata» non è consustanziale per interpretare l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212, pur potendo incidere sull’onere della prova relativamente all’origine dei beni confiscati.
54.
L’articolo 2 della decisione quadro 2005/212 è volto, insisto, a far sì che gli [OSCURATO:PERSONA] dispongano di norme minime (orizzontali) per disciplinare la confisca, in modo che i relativi provvedimenti nazionali possano essere eseguiti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale.
55.
La Corte associa, in modo inequivocabile, gli obiettivi della decisione quadro 2005/212 a quelli della cooperazione giudiziaria penale.
56.
In particolare, sottolinea che «la decisione quadro 2005/212 si basa sulle disposizioni del titolo VI del Trattato UE, nella sua versione anteriore al Trattato di Lisbona, intitolato “Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”, (…)» e che l’obiettivo di detta decisione è «(…) assicurare, come enuncia il suo considerando 10, che tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei proventi di reato» (
23
).
57.
Oltre a ricordare il collegamento tra la decisione quadro 2005/212 e la decisione quadro 2006/783/GAI (
24
), la Corte afferma che, «tenuto conto degli obiettivi e della formulazione delle disposizioni della decisione quadro 2005/212 nonché del contesto in cui quest’ultima è stata adottata, (…) detta decisione quadro è un atto inteso ad obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali (…)» (
25
).
58.
Pertanto, finora non sembra esservi alcun motivo per limitare tali
norme minime comuni
relative alla confisca alle fattispecie di criminalità organizzata (tra le quali, evidentemente, non rientrerebbe il reato di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche).
59.
La direttiva 2014/42 abbandona l’approccio generale della decisione quadro 2005/212 e lo sostituisce con un elenco specifico di reati, che è contenuto nell’articolo 3 di detta direttiva. Si tratta di un elenco di comportamenti di notoria gravità, molti dei quali sono caratterizzati dalla presenza dell’elemento organizzativo (criminalità organizzata).
60.
L’elenco di reati di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/42, che ha carattere tassativo (
26
), non comprende i reati di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche.
61.
Tuttavia, la disciplina della direttiva 2014/42 non ha estromesso dall’ordinamento giuridico dell’Unione la decisione quadro 2005/212 (
27
). Infatti, dato il contesto in cui è stata adottata, la direttiva 2014/42 deve essere intesa nel senso che
mirava ad ampliare
le disposizioni della decisione quadro 2005/212 (
28
).
62.
Il criterio sotteso all’articolo 2 della decisione quadro 2005/212 (non solo per i reati commessi da organizzazioni criminali, ma per qualsiasi reato punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno) è stato adottato da successivi strumenti di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca.
63.
Così, il regolamento 2018/1805, ai sensi del suo considerando 14, «dovrebbe applicarsi ai provvedimenti di (…) confisca connessi ai reati rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE e (…) ai provvedimenti di confisca
relativi ad altri reati
(…)» (il corsivo è mio).
64.
È quindi logico che la Corte abbia interpretato le disposizioni della decisione quadro 2005/212 in relazione a fatti che non riguardavano necessariamente attività di organizzazioni criminali. Il fattore per valutare l’applicabilità della decisione quadro 2005/212 è stato, esclusivamente, quello relativo alla durata della pena privativa della libertà applicabile al reato (
29
).
65.
Ritengo che non vi siano motivi per discostarsi da tale posizione della Corte. In base a detta posizione, la confisca derivante dalla guida di un veicolo a motore sotto l’influenza di bevande alcoliche ricade nell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, se la pena privativa della libertà prevista al riguardo è superiore a un anno.
66.
L’applicazione della decisione quadro 2005/212 ha, inoltre, conseguenze favorevoli per quanto attiene alle garanzie procedurali delle persone sottoposte alla confisca degli strumenti del reato. Sono proprio tali garanzie a far sì che non vi siano ostacoli alla cooperazione giudiziaria in materia penale.
67.
Ai sensi dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, per quanto concerne la confisca disposta per uno qualsiasi dei reati definiti (estensivamente) all’articolo 2 della stessa, ciascuno Stato membro adotta «le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui [all’articolo 2] dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti». Inoltre, la salvaguardia cui fa riferimento l’articolo 5 della decisione quadro 2005/212 resta pienamente operativa.
68.
Tale via di contatto con il diritto derivato dell’Unione rende possibile, in virtù dell’articolo 51 della Carta, l’applicazione della stessa alle misure di confisca contemplate dalla decisione quadro 2005/212.
69.
In base a tale criterio, la Corte ha dichiarato che il diritto di proprietà sancito all’articolo 17 della Carta deve essere tutelato di fronte alla confisca di beni dei terzi in buona fede (
30
). Ha inoltre posto l’articolo 47 della Carta (diritto a un ricorso effettivo) in relazione con l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 (
31
).
70.
Sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, le disposizioni relative alla confisca negli [OSCURATO:PERSONA] membri che manifestamente non rispettino tali diritti possono portare al rifiuto di riconoscere di decisioni giudiziarie, che verrebbe impedito (
32
).
71.
Queste ultime riflessioni consentono di rispondere alla parte della prima questione pregiudiziale in cui il giudice del rinvio chiede se la Carta (in generale, senza specificare quale dei suoi articoli) sia applicabile.
72.
Per il resto, ritengo che non sia necessario analizzare l’incidenza che potrebbe avere sulla controversia la direttiva 2024/1260, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio, dato che, come ho già indicato, essa è inapplicabile
ratione temporis
alla fattispecie in esame.
73.
Qualora si svolgesse tale analisi, occorrerebbe chiarire se la direttiva 2024/1260 incida retroattivamente sull’interpretazione della decisione quadro 2005/212, per il che non ravviso ragioni sufficienti.
74.
Il problema, che la Corte dovrà probabilmente affrontare in futuro, è che, nel definire il proprio ambito di applicazione, la direttiva 2024/1260 sembra seguire una tecnica analoga a quella che utilizzava, letteralmente, la direttiva 2014/42 (solo per reati di natura particolarmente grave, senza tenere conto della pena prevista per ciascun reato), ma, a differenza della direttiva 2014/42 (
33
), sostituisce completamente il contenuto della decisione quadro 2005/212 (
34
).
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
75.
Sebbene la decisione di rinvio faccia riferimento all’articolo 1 della decisione quadro 2005/212, la definizione di «strumento» contenuta in quest’ultima era stata sostituita, alla data dei fatti, da quella contenuta nella direttiva 2014/42.
76.
La seconda questione pregiudiziale deve quindi essere riformulata in modo che si esamini se un veicolo a motore guidato sotto l’influenza di bevande alcoliche rientri nella definizione di «beni strumentali» di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 («qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati») (
35
).
77.
Sono d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] quando afferma che la nozione di «beni strumentali» di cui alla direttiva 2014/42 è molto ampia e ne sottolinea l’autonomia concettuale nell’ambito del diritto dell’Unione (
36
).
78.
La Corte ha già riconosciuto che un veicolo a motore può essere qualificato come strumento (suscettibile di confisca) per commettere un reato costitutivo di una frode fiscale (
37
). Questa qualificazione è applicabile nei casi di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche?
79.
Il mezzo specifico che serve per il trasporto di merci di contrabbando, il traffico di stupefacenti o qualsiasi altro spostamento illecito di oggetti costituisce uno
strumento
in quanto è utilizzato «in qualsiasi modo» per commettere tali reati. È irrilevante che si tratti di un veicolo a motore o di un altro mezzo di trasporto.
80.
Per contro, per la commissione di un reato consistente nella guida di un veicolo sotto l’influenza di bevande alcoliche, l’uso del veicolo a motore costituisce un elemento imprescindibile della fattispecie penale.
81.
Il veicolo a motore perde la sua natura di
strumento
del reato se rientra nella descrizione del medesimo? Si può piuttosto ritenere che tale veicolo sia
oggetto
di un siffatto reato?
82.
La risposta che i diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri (generalmente attraverso i loro codici penali, che adottano soluzioni diverse) hanno dato a tali questioni non è uniforme (
38
).
83.
In alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, la loro legislazione prevede che il veicolo a motore sia considerato strumento del reato nei reati contro la sicurezza stradale, in generale, o, in particolare, quando il veicolo sia stato guidato sotto l’influenza di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti (
39
).
84.
[OSCURATO:PERSONA] membri ritengono, invece, che il veicolo sia
strumento
nelle fattispecie di guida imprudente, ma ritengono che esso sia
oggetto
materiale del reato nel caso della guida sotto l’influenza di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Nello stesso senso, per quest’ultimo tipo di reato, talune legislazioni considerano che il veicolo guidato costituisca
oggetto
indispensabile per la commissione del reato (
40
).
85.
A mio avviso, la definizione ampia di
bene strumentale
utilizzata all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 non osta a che il legislatore nazionale qualifichi come tale il veicolo che una persona guida sotto l’influenza di bevande alcoliche.
86.
Se un veicolo a motore può essere considerato un
bene strumentale
in quanto elemento accidentale di un reato, non vedo perché, sotto il profilo del diritto dell’Unione, non lo sarebbe quando si tratti di un fattore essenziale per la sua commissione.
87.
Tale decisione del legislatore nazionale può rispondere a considerazioni di politica criminale che non devono necessariamente essere condivise da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ben diverso è che una legislazione nazionale, in concreto, travalichi i limiti del principio di proporzionalità nel disciplinare le circostanze nelle quali il veicolo deve essere obbligatoriamente confiscato, il che costituisce oggetto di un’altra questione pregiudiziale.
V.
Conclusione
88.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali del Rayonen sad – [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei termini seguenti:
«La decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
– l’articolo 2 della decisione quadro 2005/212 è applicabile alla confisca di un veicolo a motore guidato in seguito al consumo di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti se tale comportamento costituisce un reato punibile con una pena privativa della libertà superiore a un anno;
– nella stessa misura, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è applicabile alla confisca;
– nulla osta a che un veicolo a motore possa essere qualificato come
bene strumentale
, ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42, per la commissione di un reato consistente nella guida sotto l’influenza di bevande alcoliche».
1
Lingua originale: lo spagnolo.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260).
3
Decisione quadro del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).
4
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).
5
L’articolo 343b del codice penale bulgaro prevede il reato di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche a partire da un livello di alcolemia superiore all’1,2 per mille. Il tasso ammissibile è ridotto allo 0,5 per mille se il conducente è recidivo.
6
La decisione di rinvio non precisa quale giudice abbia pronunciato tale sentenza.
7
In udienza, il governo bulgaro ha sostenuto che una successiva modifica legislativa rende ormai possibile tale partecipazione.
8
Secondo quanto spiegato dal governo bulgaro in udienza, la misura cautelare consiste nel fermo e nel deposito del veicolo fino all’adozione di una decisione definitiva di confisca. Per eseguire tale decisione, il veicolo viene messo all’asta e il ricavato della vendita è ripartito tra lo Stato bulgaro e il proprietario non coinvolto nel reato.
9
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] (punto 6 delle sue osservazioni scritte), contro la nuova versione, del 2023, dell’articolo 343b, paragrafo 5, del codice penale erano stati proposti due ricorsi per accertamento di illegittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. In udienza, il governo bulgaro ha indicato che il 17 luglio 2025 è stata emessa una sentenza (n. 8/2025) che ha dichiarato la conformità di tale norma alla Costituzione bulgara.
10
In udienza il governo bulgaro, interrogato sulla questione se, nel suo sistema penale, l’applicazione della confisca al reato di guida sotto l’influenza di bevande alcoliche fosse automatica, ha risposto in senso affermativo. Ha aggiunto che l’automatismo riflette la valutazione
ex ante
effettuata dal legislatore quando ha imposto la confisca in ogni caso, tenuto conto del rischio creato. I giudici penali possono accertare se il reato sia stato commesso o meno, ma, nel primo caso, deve essere necessariamente disposta la confisca.
11
Punto 9 delle sue osservazioni scritte.
12
L’obbligo di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] deriva dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2024/1260. Il governo bulgaro, che non aveva presentato osservazioni scritte, non ha smentito la [OSCURATO:PERSONA] in udienza. Si deve quindi presumere che non vi sia stato recepimento.
13
Sentenza del 18 settembre 2019, VIPA (C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 50 e giurisprudenza citata).
14
A tale proposito esso ha concordato con le osservazioni scritte del governo polacco.
15
Come è stato sottolineato in udienza, la scelta della lettera c) è voluta. Se si fosse inteso limitare la decisione quadro 2005/212 alle norme minime per reprimere la criminalità organizzata, si sarebbe fatto ricorso alla lettera e) dell’articolo 31, paragrafo 1, UE.
16
In udienza è stato discusso in una certa misura il grado di «necessità» del miglioramento della compatibilità tra le normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore della cooperazione giudiziaria penale. A mio avviso, spetta al legislatore dell’Unione valutare quando sussista tale necessità, come esso ha fatto nella decisione quadro 2005/212.
17
GU 2008, C 115, pag. 322.
18
Sentenza del 16 aprile 2015, Parlamento/Consiglio (C‑540/13, EU:C:2015:224, punto 44). Per quanto riguarda le posizioni comuni, «a meno di non privare l’articolo 9 del protocollo (n. 36) di gran parte del suo effetto utile, la circostanza che il Trattato UE non preveda più l’adozione di posizioni comuni, ma di decisioni in materia di PESC, non ha per effetto di rendere inesistenti le posizioni comuni adottate precedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. (…) Ciò premesso, anche se il contesto normativo sotteso a tali due categorie di atti normativi non è identico, le posizioni comuni che non sono state abrogate, annullate o modificate dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona possono essere considerate corrispondenti, ai fini dell’attuazione dell’articolo 215 TFUE, alle decisioni adottate conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato UE alle quali detto articolo fa riferimento» [sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio (C‑130/10, EU:C:2012:472, punti 109 e 110)].
19
Sentenza del 16 aprile 2015, Parlamento/Consiglio (C‑540/13, EU:C:2015:224, punto 35).
20
La sopravvivenza di determinate disposizioni della decisione quadro 2005/212 è stata valutata nella procedura legislativa post‑Lisbona, nel contesto del Trattato FUE.
21
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 2018, L 303, pag. 1).
22
Considerando 14 del regolamento 2018/1805. V. anche sentenza della Corte del 13 giugno 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489, punti da 32 a 37).
23
Sentenza del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] 2001 (C‑234/18, EU:C:2020:221, punti 52 e 53). In prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2001».
24
Decisione quadro del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU 2006, L 328, pag. 59). Al punto 55 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2001, la Corte dichiara che «la decisione quadro 2005/212 è associata ad una proposta del Regno di Danimarca che ha condotto all’adozione della decisione quadro [2006/783]. Come indica il considerando 8 di quest’ultima decisione quadro, l’obiettivo della medesima è facilitare la cooperazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei beni, in modo che uno Stato membro sia obbligato a riconoscere e ad eseguire nel proprio territorio le decisioni di confisca emesse da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro».
25
[OSCURATO:PERSONA] 2001, punto 56.
26
[OSCURATO:PERSONA] 2001, punto 47.
27
[OSCURATO:PERSONA] 2001, punto 48: «dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 si evince che tale direttiva sostituisce unicamente i primi quattro trattini dell’articolo 1 nonché l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212 per gli [OSCURATO:PERSONA] membri che la direttiva vincola, con la conseguenza che, come affermato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, gli articoli 2, 4 e 5 di detta decisione quadro restano in vigore dopo l’adozione della direttiva 2014/42».
28
Sentenza del 28 ottobre 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C‑319/19, EU:C:2021:883), punto 36: «(…) tenuto conto degli obiettivi e della formulazione delle disposizioni della direttiva 2014/42 nonché del contesto in cui quest’ultima è stata adottata, si deve considerare che detta direttiva, così come la decisione quadro 2005/212 della quale essa mira, conformemente al suo considerando 9, ad ampliare le disposizioni, è un atto inteso ad obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine, segnatamente, di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di confisca adottate nell’ambito di procedimenti penali». V. anche sentenze [OSCURATO:PERSONA] 2001, punto 56, e del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 36).
29
Nella sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8), si trattava di un reato di contrabbando aggravato, punito con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2001 si trattava di un reato di appropriazione indebita di fondi, per il quale era prevista la reclusione da dieci a venti anni.
30
Sentenza del 25 gennaio 2024, Sofiyski gradski sad (C‑722/22, EU:C:2024:80, punto 28).
31
Sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 2 del dispositivo).
32
Ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 19 del regolamento 2018/1805, «[l]’autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se: (…) h) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una
palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta
, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa». Il corsivo è mio.
33
Ritengo che la direttiva 2014/42, facendo salva la vigenza degli articoli 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/212, con le garanzie ad essi associate, abbia rispettato le disposizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
34
Secondo il considerando 62 della direttiva 2024/1260, «[p]oiché prevede un insieme completo di norme che si sovrapporrebbero a strumenti giuridici già esistenti, la presente direttiva dovrebbe sostituire (…) la decisione quadro 2005/212/GAI». La sostituzione completa del contenuto della decisione quadro 2005/212 da parte della direttiva 2024/1260 solleva non pochi interrogativi riguardo all’applicazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale in questa materia, giacché lascia alcune lacune nel sistema finora vigente.
35
Secondo le informazioni disponibili, vi sono [OSCURATO:PERSONA] membri la cui legislazione prevede che la guida sotto l’influenza di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti comporta la confisca del veicolo (Belgio, Spagna, Francia, Croazia, Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Slovacchia). In altri, la confisca deriva piuttosto da una costruzione giurisprudenziale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Romania).
36
Punti 13 e 14 delle osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA].
37
Sentenza del 25 gennaio 2024, Sofiyski gradski sad (C‑722/22, EU:C:2024:80), punto 22: «quando un veicolo viene utilizzato “in qualsiasi modo” per commettere un reato [di frode fiscale], tale veicolo rientra nella nozione di “strumento” ai sensi dell’articolo 1, terzo trattino, di tale decisione quadro, senza che sia necessario distinguere se il veicolo è utilizzato come mezzo di trasporto o come mezzo per detenere o immagazzinare beni oggetto del reato in questione». La fattispecie di reato puniva il detentore di prodotti sottoposti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale.
38
[OSCURATO:PERSONA] membri limitano il provvedimento di confisca ai casi di guida imprudente, alla guida reiterata senza titolo legittimante o, parimenti in forma reiterata, sotto l’influenza di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] lasciano alla discrezionalità del giudice la responsabilità di decidere, senza automatismi e sulla base di considerazioni
ad casum
, in quali circostanze si debba confiscare il veicolo. [OSCURATO:PERSONA], infine, tengono conto della natura del reato commesso o del pericolo che, in concreto, il comportamento ha determinato per le persone.
39
Secondo le informazioni disponibili, così sembra accadere in Belgio, Spagna, Francia, Croazia, Italia, nei [OSCURATO:PERSONA], in Romania e in Slovacchia.
40
Secondo le informazioni disponibili, così sembra accadere in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].