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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 34949/2022

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso22457/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quali eredi e successori di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’av v. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in cale al ricorso;-controricorrenti- avverso la sentenza n.125/17 d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatail 16/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022, a seguito di pubblica udienza, dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 2013 [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi alla Corte d’appellodi Perugia il Comune di Terni e il [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., esponendo che: il suddetto Comune aveva espropriato un terreno sito in Terni in favore del citato Consorzio, soggetto attuatore dell’intervento di edilizia residenziale nell’ambito del piano attuativo in variante al PRG delle aree centrali- nuclei di conservazione e completamento indicati-approvato il 24.1.05; il collegio dei periti, a seguito della mancata accettazione dell’indennità provvisoria,aveva stimato l’indennità d’esproprio in euro 365.000,00, accettata dall’attore ma non dal Comune.

Pertanto, l’attore chiese che fosse dichiarato il suo diritto alla suddetta indennità nell’importo determinato dal collegio dei periti o nella misura ritenuta dovuta; si costituì il Comu ne , eccependo l’improponibilità dell’opposizione perché non proposta nel termine di cui all’art. 29 d.lgs. n. 150/11, di 30 giornidalla notifica della stima arbitrale, avvenuta il 22.11.10, previa comunicazione del verbale collegiale,dovendosi ritenere inesistente la stima espressa l’8.2.13 a seguito dell’illegittima ripresa della procedura estimativa dopo la sua conclusione con verbale del 23.9.10, e in subordine, l’illegittimità della stima dell’indennità.

Si costituìcon controricorso il Consorzio formulando conclusioni analoghe a quelle del Comune.Con sentenza depositata il 16.2.17, la Corte d’appellodi Perugia dichiarò che l’indennità spettante all’attore ammontava alla somma di euro 202.300,00 oltre interessi legali, osservando che: era infondata l’eccezione di tardività della domanda perché proposta oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell’atto finale della procedura (redazione del verbale del 23.9.10) in quanto la decorrenza di tale termine acceleratorio perentorio presupponeva che la procedura si fosse conclusa con un atto assimilabile alla determinazione della stima dell’indennità, fattispecie non verificatasi nella fattispecie; ne conseguiva che l’espropriato aveva diritto a chiedere la suddetta determinazione nei soli limiti del termine decennale di prescrizione; la destinazione dei terreni espropriati, sulla base del PRG e della variante costituita dal piano attuativo, riguardava “verde pubblico attrezzato”,“viabilità”,“attrezzature di interesse comune”; attesa la natura di vincolo preordinato all’esproprio desumibile dal suddetto piano attuativo, la stima dei terreni doveva essere compiuta con riferimento alla classificazione urbanistica previgente su cui si era basato il Consulente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.

Resistono con controricorso Francesco, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulando altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 54, c.1, d.p.r. n. 327/01, in combinato disposto con l’art. 29, d.lgs. n. 150/11, per aver la Corte d’appello affermato che la mancanza della relazione di stima avrebbe comportato l’inesistenza della stessa stima, con conseguente inapplicabilità del termine di 30 gg. per l’opposizione ex art. 29, termine che non potrebbe essere eluso attraverso l’azione di determinazione dell’indennità nel termine di prescrizione, poiché l’opposizione in questione avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giornidecorrente, pur nella mancanza della stima peritale, dal decreto d’esproprio che indicava la relativa indennità, fondata sulla relazione del Comune di Terni.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 21e 54, d.p.r. n. 327/01, in combinazione con il p redetto art. 29, per aver la Corte d’appelloaffermato l’irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione alla stima, della comunicazione del Comune in data 22.11.10 in ordine alla chiusura delle operazioni peritali (era emersa l’impossibilità da parte del collegio peritale di formare una maggioranza sulla stima), mentre l’interessato avrebbe avuto l’onere di impugnare gli atti del procedimento e, segnatamente, la comunicazione suddetta del

22.11.10. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.p.r.n. 327/01, in combinato disposto con l’art. 2 del d.m. n. 1444/68 e con l’art. 17 l. n. 1150/42, nonché dell’art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale determinato l’indennità d’esproprio sul presupposto dell’edificabilità legale, come desumibile dalla relazione del c.t.u. circa le destinazioni urbanistiche dei vari appezzamento di terreno espropriati.

Il ricorrente sostiene altresì che, pur intendendo sussistente una potenzialità edificatoria, la stima dell’indennità era erronea, sia perché i terreni in questione erano agricoli, sia perché erano inclusi in aree omogenee destinate a verde pubblico attrezzato.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 21, comma 12, d.p.r. n. 327/01, per aver la Corte d’appello negato il diritto a percepire l’indennità definitiva d’espropriazione nell’ambito del procedimento amministrativo.Il secondo motivo deduce l’omesso esame della domanda giudiziale in ordine al profilo della determinazione definitiva della medesima indennità e all’accettazione formale della stima; in sostanza, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia determinato a loro favore una stima corrispondente alla somma offerta nel procedimento amministrativo ed accettatadal dante causa deceduto, spettando loro il pagamento del relativo differenziale rispetto a quanto determinato dai periti.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, Prot.

Agg. 1, 834 c.c., 21 d.p.r. n. 327/01 , c ommi 10 - 13 e 15, per aver la Corte d’appello ritenuto che il collegio dei periti a veva concluso le proprie operazioni, pur omettendo di determinare l’indennità, e per non aver attribuito rilievo alla stima redatta l’8.11.13.

Quanto al ricorso principale, i primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.

In tema di espropriazione, all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata, o meno, da parte della commissione provinciale, l’indennità definitiva di cui all'art. 16 della l. n. 865 del 1971; nel primo caso, l'opposizione alla stima va proposta nel breve termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge citata, mentre, ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione.

Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel sub-procedimento previsto dall'art. 11 della l. n.865 del 1971, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, se non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla commissione provinciale di cui ai successivi artt. 15 e 16, che la determina in via definitiva, rendendola incontestabile in mancanza di tempestiva impugnazione davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass., n. 2193/16; n. 21886/11).

Va osservato altresì che, secondo consolidato principio, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'azione dell'espropriato per la determinazione dell'indennità di esproprio è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l'assenza di una stima definitiva in via amministrativa ovvero della sua pubblicazione (Cass. n. 22577 del 23/10/2014) perché il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 -opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità determinata, in seno al decreto di esproprio notificato o con l’eventuale stima peritale a questo successiva notificata, sicché, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibilefinché non decorra il termine di prescrizione decennale di cui sopra (Cass., n. 4369/22; Cass. n. 5517 del 06/03/2017; Cass. n. 3074 del 08/02/2018; Cass. n. 23311 del 27/09/2018).

Ne consegue che, nel caso concreto, la mancata determinazione dell’indennità in sede amministrativa ha legittimato l’azione intrapresa; né l’espropriato aveva l’onere di impugnare la comunicazione del Comune indicante l’indennità offerta sulla base di una propria relazione, atteso il richiamato orientamento secondo il quale la mera mancanza della stima definitiva dei periti implica la legittima proposizione dell’azione di determinazione dell’indennità.

Il terzo motivo èinammissibile.

La Corte d’appello ha escluso che si potesse far riferimento al Piano di attuazione41.20 del 24.1.2005 perché introduttivo di vincolo preordinato all’esproprio e ha fatto riferimento alla classificazione urbanistica previgente (pag.6, cpv) su cui si era basato il C.t.u.

Ora, il motivo non riporta, se non del tutto gen ericamente , il testo della relazione del C.t.u. ( pag.15) e s ostiene che il consulenteaveva indicato destinazioni pubblicistiche solo molto parzialmente edificatorie parc heggi sotterranei multilivello) .

Peraltro il ricorrente, non trascrivendo l a relazione richiamata dalla Corte d’appello,non mette in grado la Corte di apprezzare la fondatezza o meno della censura, tanto più chela sentenza aveva confermato il valore proposto sia con il criterio della destinazione omogenea sia con il metodo della destinazione diversificata.

Il primo motivo delricorso incidentale è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendiche ha accertato che nel 2010 il collegio dei tecnici aveva esaurito il suo compito senza esprimere una stima; i l che implica sul punto l’esistenza diun accertamento di fatto non sindacabile.

Il secondo motivo èinammissibile, perché non pertinente e mal formulato,visto che deduce vizio motivazionale con riferi mento all’omesso esame di una “domanda” (quella di accertamento del consolidamento dell’indennità determinata nel 2013 per omessa impugnazione del Consorzio), che invece è stata esaminata e interpretata.

In ogni caso sulla questionenella sentenza impugnata vi è una doppia ratio decidendi , avendo la Corte territoriale altresì motivato che il collegio peritale aveva esaurito i suoi poteri il 22.11.2010, dopo il deposito del verbale del 23.9.2010 ; tale ratio è stata erroneamente censurata prospettando un inesistente vizio d’omesso esame, poiché la Corte territoriale ha espressamente ritenuto l’illegittimità della stima accettata dall’originario attore per aver il collegio dei periti cessato la propria attività.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, m anca ndo ogni riferimento testuale ai due provvedimenti invocati a sostegno della critica(i verbali del 23.9.2011 e dell’8.2.13); in ogni caso , la doglianza tende al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa l’inesistenza giuridica della stima successivamente al verbale di conclusione dei lavori del 2010.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate integralmente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso22457/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], quali eredi e successori di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’av v. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in cale al ricorso;-controricorrenti- avverso la sentenza n.125/17 d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatail 16/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022, a seguito di pubblica udienza, dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 2013 [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi alla Corte d’appellodi Perugia il Comune di Terni e il [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., esponendo che: il suddetto Comune aveva espropriato un terreno sito in Terni in favore del citato Consorzio, soggetto attuatore dell’intervento di edilizia residenziale nell’ambito del piano attuativo in variante al PRG delle aree centrali- nuclei di conservazione e completamento indicati-approvato il 24.1.05; il collegio dei periti, a seguito della mancata accettazione dell’indennità provvisoria,aveva stimato l’indennità d’esproprio in euro 365.000,00, accettata dall’attore ma non dal Comune. Pertanto, l’attore chiese che fosse dichiarato il suo diritto alla suddetta indennità nell’importo determinato dal collegio dei periti o nella misura ritenuta dovuta; si costituì il Comu ne , eccependo l’improponibilità dell’opposizione perché non proposta nel termine di cui all’art. 29 d.lgs. n. 150/11, di 30 giornidalla notifica della stima arbitrale, avvenuta il 22.11.10, previa comunicazione del verbale collegiale,dovendosi ritenere inesistente la stima espressa l’8.2.13 a seguito dell’illegittima ripresa della procedura estimativa dopo la sua conclusione con verbale del 23.9.10, e in subordine, l’illegittimità della stima dell’indennità. Si costituìcon controricorso il Consorzio formulando conclusioni analoghe a quelle del Comune.Con sentenza depositata il 16.2.17, la Corte d’appellodi Perugia dichiarò che l’indennità spettante all’attore ammontava alla somma di euro 202.300,00 oltre interessi legali, osservando che: era infondata l’eccezione di tardività della domanda perché proposta oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell’atto finale della procedura (redazione del verbale del 23.9.10) in quanto la decorrenza di tale termine acceleratorio perentorio presupponeva che la procedura si fosse conclusa con un atto assimilabile alla determinazione della stima dell’indennità, fattispecie non verificatasi nella fattispecie; ne conseguiva che l’espropriato aveva diritto a chiedere la suddetta determinazione nei soli limiti del termine decennale di prescrizione; la destinazione dei terreni espropriati, sulla base del PRG e della variante costituita dal piano attuativo, riguardava “verde pubblico attrezzato”,“viabilità”,“attrezzature di interesse comune”; attesa la natura di vincolo preordinato all’esproprio desumibile dal suddetto piano attuativo, la stima dei terreni doveva essere compiuta con riferimento alla classificazione urbanistica previgente su cui si era basato il Consulente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. Resistono con controricorso Francesco, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulando altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 54, c.1, d.p.r. n. 327/01, in combinato disposto con l’art. 29, d.lgs. n. 150/11, per aver la Corte d’appello affermato che la mancanza della relazione di stima avrebbe comportato l’inesistenza della stessa stima, con conseguente inapplicabilità del termine di 30 gg. per l’opposizione ex art. 29, termine che non potrebbe essere eluso attraverso l’azione di determinazione dell’indennità nel termine di prescrizione, poiché l’opposizione in questione avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giornidecorrente, pur nella mancanza della stima peritale, dal decreto d’esproprio che indicava la relativa indennità, fondata sulla relazione del Comune di Terni. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 21e 54, d.p.r. n. 327/01, in combinazione con il p redetto art. 29, per aver la Corte d’appelloaffermato l’irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione alla stima, della comunicazione del Comune in data 22.11.10 in ordine alla chiusura delle operazioni peritali (era emersa l’impossibilità da parte del collegio peritale di formare una maggioranza sulla stima), mentre l’interessato avrebbe avuto l’onere di impugnare gli atti del procedimento e, segnatamente, la comunicazione suddetta del 22.11.10. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.p.r.n. 327/01, in combinato disposto con l’art. 2 del d.m. n. 1444/68 e con l’art. 17 l. n. 1150/42, nonché dell’art. 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale determinato l’indennità d’esproprio sul presupposto dell’edificabilità legale, come desumibile dalla relazione del c.t.u. circa le destinazioni urbanistiche dei vari appezzamento di terreno espropriati. Il ricorrente sostiene altresì che, pur intendendo sussistente una potenzialità edificatoria, la stima dell’indennità era erronea, sia perché i terreni in questione erano agricoli, sia perché erano inclusi in aree omogenee destinate a verde pubblico attrezzato. Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 21, comma 12, d.p.r. n. 327/01, per aver la Corte d’appello negato il diritto a percepire l’indennità definitiva d’espropriazione nell’ambito del procedimento amministrativo.Il secondo motivo deduce l’omesso esame della domanda giudiziale in ordine al profilo della determinazione definitiva della medesima indennità e all’accettazione formale della stima; in sostanza, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia determinato a loro favore una stima corrispondente alla somma offerta nel procedimento amministrativo ed accettatadal dante causa deceduto, spettando loro il pagamento del relativo differenziale rispetto a quanto determinato dai periti. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, Prot. Agg. 1, 834 c.c., 21 d.p.r. n. 327/01 , c ommi 10 - 13 e 15, per aver la Corte d’appello ritenuto che il collegio dei periti a veva concluso le proprie operazioni, pur omettendo di determinare l’indennità, e per non aver attribuito rilievo alla stima redatta l’8.11.13. Quanto al ricorso principale, i primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. In tema di espropriazione, all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata, o meno, da parte della commissione provinciale, l’indennità definitiva di cui all'art. 16 della l. n. 865 del 1971; nel primo caso, l'opposizione alla stima va proposta nel breve termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge citata, mentre, ove sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della commissione. Pertanto, la provvisorietà o definitività dell'indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel sub-procedimento previsto dall'art. 11 della l. n.865 del 1971, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l'offerta in misura congrua all'espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell'immobile che ne sostituisce comunque l'ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, se non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall'espropriante dopo l'adozione del decreto di esproprio alla commissione provinciale di cui ai successivi artt. 15 e 16, che la determina in via definitiva, rendendola incontestabile in mancanza di tempestiva impugnazione davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass., n. 2193/16; n. 21886/11). Va osservato altresì che, secondo consolidato principio, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'azione dell'espropriato per la determinazione dell'indennità di esproprio è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore, a nulla rilevando l'assenza di una stima definitiva in via amministrativa ovvero della sua pubblicazione (Cass. n. 22577 del 23/10/2014) perché il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 -opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità determinata, in seno al decreto di esproprio notificato o con l’eventuale stima peritale a questo successiva notificata, sicché, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibilefinché non decorra il termine di prescrizione decennale di cui sopra (Cass., n. 4369/22; Cass. n. 5517 del 06/03/2017; Cass. n. 3074 del 08/02/2018; Cass. n. 23311 del 27/09/2018). Ne consegue che, nel caso concreto, la mancata determinazione dell’indennità in sede amministrativa ha legittimato l’azione intrapresa; né l’espropriato aveva l’onere di impugnare la comunicazione del Comune indicante l’indennità offerta sulla base di una propria relazione, atteso il richiamato orientamento secondo il quale la mera mancanza della stima definitiva dei periti implica la legittima proposizione dell’azione di determinazione dell’indennità. Il terzo motivo èinammissibile. La Corte d’appello ha escluso che si potesse far riferimento al Piano di attuazione41.20 del 24.1.2005 perché introduttivo di vincolo preordinato all’esproprio e ha fatto riferimento alla classificazione urbanistica previgente (pag.6, cpv) su cui si era basato il C.t.u. Ora, il motivo non riporta, se non del tutto gen ericamente , il testo della relazione del C.t.u. ( pag.15) e s ostiene che il consulenteaveva indicato destinazioni pubblicistiche solo molto parzialmente edificatorie parc heggi sotterranei multilivello) . Peraltro il ricorrente, non trascrivendo l a relazione richiamata dalla Corte d’appello,non mette in grado la Corte di apprezzare la fondatezza o meno della censura, tanto più chela sentenza aveva confermato il valore proposto sia con il criterio della destinazione omogenea sia con il metodo della destinazione diversificata. Il primo motivo delricorso incidentale è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendiche ha accertato che nel 2010 il collegio dei tecnici aveva esaurito il suo compito senza esprimere una stima; i l che implica sul punto l’esistenza diun accertamento di fatto non sindacabile. Il secondo motivo èinammissibile, perché non pertinente e mal formulato,visto che deduce vizio motivazionale con riferi mento all’omesso esame di una “domanda” (quella di accertamento del consolidamento dell’indennità determinata nel 2013 per omessa impugnazione del Consorzio), che invece è stata esaminata e interpretata. In ogni caso sulla questionenella sentenza impugnata vi è una doppia ratio decidendi , avendo la Corte territoriale altresì motivato che il collegio peritale aveva esaurito i suoi poteri il 22.11.2010, dopo il deposito del verbale del 23.9.2010 ; tale ratio è stata erroneamente censurata prospettando un inesistente vizio d’omesso esame, poiché la Corte territoriale ha espressamente ritenuto l’illegittimità della stima accettata dall’originario attore per aver il collegio dei periti cessato la propria attività. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, m anca ndo ogni riferimento testuale ai due provvedimenti invocati a sostegno della critica(i verbali del 23.9.2011 e dell’8.2.13); in ogni caso , la doglianza tende al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa l’inesistenza giuridica della stima successivamente al verbale di conclusione dei lavori del 2010. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate integralmente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 34949/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris