CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 29917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1807/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentati e difes i dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1254 del 21/7/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta lememorie dell e part i ; R.G. n. 1807/2023 Ad. 25/9/2024CC [OSCURATO:PERSONA] - la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V.) –ricevuto in data 11/12/2014 atto di precetto col quale [OSCURATO:PERSONA] le intimava il pagamento della somma di Euro 51.599,67 –proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando il diritto di agire in executivis in base alla condanna exart. 614-bis c.p.c. , emessa dal Tribunale di Trapani il 20 - 21/3/2013 nell’ambito di un procedimento di attuazione, ex art. 669 - duodeciesc.p.c., di un precedente provvedimento cautelare atipico; - sosteneva l’opponente che la sanzione ex art. 614 - bis c.p.c. era stata comminata con provvedimento da reputarsi inefficace, in quanto emessa ex officio e nell ’ ambito di un procedimento cautelare avente ad oggetto un obbligo di fare fungibile, nonché in ragione dell’impossibilità di adempiere alla disposta cautela per la condotta dell’intimante; - il Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 36 del 20/1/2016, accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia della sanzione exart. 614- bis c.p.c. ; - adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1254 del 21/7/2022, accoglieva l’impugnazione e, riformando la decisione di primo grado, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione a precetto proposta da [OSCURATO:PERSONA] B.V.; - avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; - resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - è preliminare (e assorbente) l’esame del secondo motivo, col quale la Vofafone Italia deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed in dettaglio violazione del combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. atteso che il mancato deposito degli originali e/o duplicati informatici della notificazione (asseritamente) eseguita con PEC nel termine per la costituzione dell’atto di appello o al più tardi, entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., integrava l’improcedibilità dell’impugnazione.»; - dall’esame del fascicolo telematico di secondo grado (di cui è stata disposta l’acquisizione) emerge che, al momento dell’iscrizione a ruolo dell’appello (in data 27/6/2016), non risultava depositata alcuna documentazione relativa alla notifica telematica; - poi, dal 28/10/2016 il processo era stato rinviato, per precisazione delle conclusioni, al 30/11/2018; - poco prima di detta udienza – segnatamente, il 2/11/2018, [OSCURATO:SOCIETA] presentava istanza di accesso al fascicolo; - rinviata nuovamente (ex officio) al 12/7/2019l’ udienza di precisazione delle conclusioni, il 22/11/2018 si costituivain appello [OSCURATO:SOCIETA] (sino a quel momento contumace in secondo grado)e, tra l’altro, con la comparsa rilevava che «L’atto di appello, asseritamente notificato digitalmente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non risulta mai essere pervenuto a quest’ultimo né in atti vi è prova dell’avvenuta consegna alla casella pec di quest’ultimo non avendo controparte prodotto le relative ricevute di accettazione e consegna»; - dopo ulteriori rinvii d’ufficio, il 17/5/2021 veniva disposta la trattazione scritta della causa e l ’ 11/6/2021 l ’ appello veniva rimess o alla decisione collegiale con termini per le difese finali; - l’avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava comparsa conclusionale in data 9/9/2021 e, successivamente, l’1/10/2021 depositava memoria di replica alla quale allegavaricevuta di avvenuta consegna – RdAC – emessa il 20/6/2016 alle ore 18.20.23 –della notificazione telematica dell’atto d ’ impugnazione , per quanto risulta dagli atti legittimamente esaminabili dal Collegio; - secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, «Nel caso in cui l’appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i “files” o le copie analogiche idonei a comprovare l’avvenuta notificazione del gravame, quest’ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l’appellato» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023, Rv. 667247- 01); - la seconda censura della ricorrente, dunque, è fondata, poiché la Corte d’appello di Palermo ha omesso di rilevare (come invece avrebbe dovuto) l’improcedibilità dell’impugnazione, posto che la prova della notificazione dell’appello era stata data solo con la memoria conclusionale di replica e non risultava nell’elenco dei documenti prodotti dall’appellata (peraltro, costituitasi tardivamente nel secondo grado); - in accoglimento del secondo motivo e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve dunque dichiararsi l’improcedibilità dell’appello; - restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso; - ritiene il Collegio che le alterne vicende processuali giustifichino la compensazione delle spese dell’intero giudizio; p. q. m. la Corte accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’appello; compens