CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 23747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14202 / 20 2 4 R.G. propost o da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14202/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 10093 / 20 2 3 , depositat a in data 7/12/2023; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 20 giugno 2025 ; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 3/2/2015, [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”) propose ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catania, concernente una ripresa Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni e interessi. Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Catania dichiarò inammissibile il ricorso per tardività. La CGT-2 della Sicilia confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, depositando un mero atto di costituzione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessa o apparente motivazione”, la contribuente censura la sentenza impugnata per assoluta carenza di motivazione. 1.1. Il motivo è fondato. La sentenza è del tutto priva di motivazione. r.g. n. 14202/2024a.c.20 /6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si limita, in due righe, a rilevare la tardività del ricorso di primo grado, e dunque la sua inammissibilità. L’indicazione delle date, rispettivamente, di notifica (6/10/2014) e di ricezione (7/10/2014) del ricorso nulla aggiungono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto manca qualsiasi indicazione circa il dies a quo del termine di decadenza. 2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme che regolano i termini delle impugnazioni degli atti tributari, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa