CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 30241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23081/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] eletti.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to VIN- CENZOLATORRE; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avversola sentenza n. 828/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 23081/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevatoche, consentenza resa in data 27/05/2020, la Corte d’appello di Bari, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in riformadella decisione di primo grado, ha rigettato la domanda propo- stada [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimentodei danni asseritamente subiti dall’attrice in conseguenza delleillegittime segnalazioni inoltrate dalla banca convenuta alla cen- trale rischi della Banca d’Italia con riguardo alla pretesa situazione di sofferenzadella posizione economica della Lamanna; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha evidenziato come l’attrice non avessefornito alcuna prova adeguata delle conseguenze dannose su- bitea causa della illegittima segnalazione della banca avversaria, at- tesal’impossibilità di identificare tale danno alla stregua di un pregiu- dizioin re ipsa ; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassa- zionesulla base di tre motivi d’impugnazione; laDeutsche [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; laricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2059 e 2697 c.c.,nonché degli artt. 1362 1366 e 1367 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato il diritto dellaricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimo- nialesubito a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 23081/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellaBanca d’Italia da parte della banca convenuta, non avendo il giu- dice d’appello adeguatamente valutato le circostanze costituite dalla pluralità dei dinieghi opposti alle richieste di finanziamento avanzate dall’odiernaistante, nonché dalla relativa perdita di credibilità presso l’interoceto bancario; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenzadi questa Corte , in tema di illegittima segnalazione alla centralerischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può consi- derarsisussistente in re ipsa , ma va allegato specificamente e dimo- strato da chi ne invoca il risarcimento ( cfr. , da ultimo, Sez. 1, Ordi- nanzan. 6589 del 06/03/2023, Rv. 667005 – 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.7594 del 28/03/2018, Rv. 648443 - 01) ; alriguardo, mentre è vero che il danno patrimoniale derivante da indebitasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d'Italia può es- sere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consi- stere,se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità com- merciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei fi- nanziamenti,con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regoledella libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggioredifficoltà nell'accesso al credito (Sez. 3, Ordinanza n. 3133 del10/02/2020,Rv. 657144 - 01), è tuttavia altresì vero che, una volta cheil giudice di merito, nella valutazione delle circostanze di fatto de- dottein giudizio delle parti, abbia espresso la propria valutazione circa l’insussistenzadi tale danno (nel senso della mancata adeguata dimo- strazionedi un’effettiva maggiore difficoltà di accesso al credito, come espressamenteaffermato nella sentenza impugnata in questa sede), la Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 23081/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diversaprospettazione interpretativa avanzata dal ricorrente in sede di legittimità non può qualificarsi alla stregua di una denuncia di viola- zioneo falsa applicazione di legge, non limitandosi l’istante a rilevare l’erroneasussunzione di un fatto incontroverso ne lla fattispecie norma- tivaastratta, bensì rivendica ndo una diversa ricostruzione dei fatti sulla basedi una differente valutazione dei dati istruttori acquisiti ; ciòposto, risolvendosi la censura in esame in una sostanziale pro- postadi rilettura nel merito dei fatti di causa, la stessa deve ritenersi inammissibile,trattandosi di un’impostazione critica non consentita in sededi legittimità; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi svolgere le attività di valutazione dei fatti dedotti in giudizio dall’attricenon specificamente contestati dalla controparte, con parti- colareriguardo alla pluralità dei finanziamenti negati all’odierna ricor- rente(e a sua figlia) in conseguenza dell’illegittima segnalazione de- nunciatain questa sede; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia trascurato l’influenza della pretesa mancata contestazione, ad operadella controparte, delle allegazioni e delle prove offerte dalla ri- correnticon riguardo alla natura e all’entità danni subiti, trattandosi di circostanzedi fatto (i dinieghi delle richieste di finanziamento inoltrati dallaricorrente e da lla figlia) da dett a controparte legittimamente igno- rati(siccome riferibili alla sfera di esclusiva pertinenza dell’attrice ), con laconseguente decisiva incidenza, al riguardo, del consolidato principio Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 23081/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellagiurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'onere di con- testazione- la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso diprova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelliad essa ignoti (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044– 01; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016, Rv. 640518 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013, Rv. 625006 - 01), avutoaltresì riguardo alla mancata dimostrazione, da parte della ricor- rente, dell’effettiva e concreta conoscenza, in capo alla controparte, dellecircostanze assunte come incontroverse ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare la cir- costanza di fatto costituita dalla pluralità dei finanziamenti negati all’odierna ricorrente e a sua figlia in conseguenza dell’illegittima se- gnalazionealla Centrale rischi della Banca d’Italia da parte della Deu- tscheBank s.p.a., con la conseguente perdita dell’accesso al credito e dellacredibilità e affidabilità dell’istante presso gli istituti bancari; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la circostanza di fatto costituita dal diniego di diversi finanziamenti opposto alla ricorrente risult i espressamente presain considerazione dalla corte appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la quale ne ha tuttavia sottolineato l’irrilevanza, non avendol’attrice dimostrato di aver dovuto far ricorso ad altro finanzia- mento più oneroso, da intendersi come l’effettiva conseguenza dan- nosacausalmente riconducibile alla illegittima segnalazione contestata (cosìesprimendosi la valutazione del giudice d’appello) ;Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 23081/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianzadella ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del complessivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che,viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo edesauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guatacoerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cunodei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in que- stasede; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, infavore della controparte, delle spese del presente giudizio di legitti- mità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; sidà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio,liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessoricome per legge.Adunanzadel20 settembre 2023 - R.G. n. 23081/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento,da parte della rico