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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 13908/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15950/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N. 267/2017, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 39 DOM.

DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], GIÀ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di Roma n. 7019/2023 depositata il 22/06/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 7019 pubblicata il 22.06.2023, si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’[OSCURATO:PERSONA] “Custra”, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Integrati N. 267/2017.

Il Tribunale di Roma ha così motivato : “Per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144] , nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie Tuttavia quando l'amministrazione è convenuta (come nel caso di specie), tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

Trattasi di una competenza generale ed inderogabile, sottratta alla disponibilità dell'amministrazione e, considerando la sua natura speciale, essa è destinata a prevalere su ogni altra competenza, anche se inderogabile.

In ordine al criterio del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) previsto dall’art. 25, 2° comma c.p.c. dedotta dalla parte opposta in via alternativa rispetto al luogo in cui è sorta l’obbligazione, si osserva che esso non può essere (con ragionevole certezza) allo stato proficuamente impiegato, trattandosi originariamente di un contraente costituito da un più vasto raggruppamento di imprese (CNS) all’interno del quale l’odierna creditrice è solo una delle altre imprese aventi sede anche in Bologna ed Ivrea, oltre che successivamente a Roma (vedasi contratto 28.12.2006 e il contratto attuativo del 26.11.2007 con società tutte con sede in Bologna).

Peraltro nel contratto attuativo, anche il foro contrattuale era testualmente “esclusivamente” fissato in Napoli”.

2. Avverso questa ordinanza, propone ricorso per regolamento di competenza il [OSCURATO:PERSONA] Integrati N. 267/2017, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’[OSCURATO:PERSONA] “Custra”.

La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma.

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo, il fallimento ricorrente denuncia la non corretta interpretazione dell’art. 25, comma 2, cod. proc. civ. e, in particolare, deduce che il foro territorialmente competente è il Tribunale di Roma in quanto, nei giudizi in cui è evocata l’Avvocatura dello Stato, è competente il giudice del foro in cui l’obbligazione sia sorta o debba essere eseguita, ossia il foro di Roma.

Il ricorrente rimarca di avere la propria sede legale e amministrativa, nonché i propri conti correnti in Roma e il giudice avrebbe dovuto tener conto della competenza in relazione alla causa petendi ovvero al petitum della domanda, volta alla richiesta di pagamento da eseguire in Roma.

Rileva, quindi, che il problema dell’individuazione del giudice, causato dal raggruppamento di imprese, non è rilevante, essendo il Fallimento il solo detentore di tutti i diritti di credito delle società afferenti al consorzio.

Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente individua la competenza del Tribunale di Roma lamentando la mancata applicazione del criterio del foro cd. erariale.

In ossequio all’art. 1182 cod. civ., l’obbligazione di valuta deve essere adempiuta al domicilio del creditore, il giudice competente è quello del distretto in cui è presente il domicilio del creditore e, poiché la parte convenuta è una amministrazione dello Stato, occorre combinare il disposto dell’art. 1182 cod. civ. con quello dell’art. 25 cod. proc. civ., sicché il foro competente territorialmente è da individuarsi in Roma poiché sede della tesoreria del Ministero convenuto, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass., Sez.

Un., 10 maggio 1974, n. 1329; Cass. 20 maggio 1978, n. 2510).

Con il terzo motivo, il ricorrente rimarca l’inderogabilità dell’art. 25 cod. proc. civ., denunciando come erronea l’individuazione del foro contrattuale.

4. Il regolamento va accolto e va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in conformità alle conclusioni della Procura Generale.

Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l’obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis.

In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il Ministero dell’Istruzione), e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018).

Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell’istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto.

Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020).

Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l’inderogabilità del foro erariale.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento, dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di legge.

Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, dinanzi al quale l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15950/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N. 267/2017, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 39 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], GIÀ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -controricorrenti- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di Roma n. 7019/2023 depositata il 22/06/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 7019 pubblicata il 22.06.2023, si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’[OSCURATO:PERSONA] “Custra”, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Integrati N. 267/2017. Il Tribunale di Roma ha così motivato : “Per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato [c.p.c. 144] , nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie Tuttavia quando l'amministrazione è convenuta (come nel caso di specie), tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda. Trattasi di una competenza generale ed inderogabile, sottratta alla disponibilità dell'amministrazione e, considerando la sua natura speciale, essa è destinata a prevalere su ogni altra competenza, anche se inderogabile. In ordine al criterio del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (forum destinatae solutionis) previsto dall’art. 25, 2° comma c.p.c. dedotta dalla parte opposta in via alternativa rispetto al luogo in cui è sorta l’obbligazione, si osserva che esso non può essere (con ragionevole certezza) allo stato proficuamente impiegato, trattandosi originariamente di un contraente costituito da un più vasto raggruppamento di imprese (CNS) all’interno del quale l’odierna creditrice è solo una delle altre imprese aventi sede anche in Bologna ed Ivrea, oltre che successivamente a Roma (vedasi contratto 28.12.2006 e il contratto attuativo del 26.11.2007 con società tutte con sede in Bologna). Peraltro nel contratto attuativo, anche il foro contrattuale era testualmente “esclusivamente” fissato in Napoli”. 2. Avverso questa ordinanza, propone ricorso per regolamento di competenza il [OSCURATO:PERSONA] Integrati N. 267/2017, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’[OSCURATO:PERSONA] “Custra”. La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo, il fallimento ricorrente denuncia la non corretta interpretazione dell’art. 25, comma 2, cod. proc. civ. e, in particolare, deduce che il foro territorialmente competente è il Tribunale di Roma in quanto, nei giudizi in cui è evocata l’Avvocatura dello Stato, è competente il giudice del foro in cui l’obbligazione sia sorta o debba essere eseguita, ossia il foro di Roma. Il ricorrente rimarca di avere la propria sede legale e amministrativa, nonché i propri conti correnti in Roma e il giudice avrebbe dovuto tener conto della competenza in relazione alla causa petendi ovvero al petitum della domanda, volta alla richiesta di pagamento da eseguire in Roma. Rileva, quindi, che il problema dell’individuazione del giudice, causato dal raggruppamento di imprese, non è rilevante, essendo il Fallimento il solo detentore di tutti i diritti di credito delle società afferenti al consorzio. Con il secondo motivo, il fallimento ricorrente individua la competenza del Tribunale di Roma lamentando la mancata applicazione del criterio del foro cd. erariale. In ossequio all’art. 1182 cod. civ., l’obbligazione di valuta deve essere adempiuta al domicilio del creditore, il giudice competente è quello del distretto in cui è presente il domicilio del creditore e, poiché la parte convenuta è una amministrazione dello Stato, occorre combinare il disposto dell’art. 1182 cod. civ. con quello dell’art. 25 cod. proc. civ., sicché il foro competente territorialmente è da individuarsi in Roma poiché sede della tesoreria del Ministero convenuto, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass., Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329; Cass. 20 maggio 1978, n. 2510). Con il terzo motivo, il ricorrente rimarca l’inderogabilità dell’art. 25 cod. proc. civ., denunciando come erronea l’individuazione del foro contrattuale. 4. Il regolamento va accolto e va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in conformità alle conclusioni della Procura Generale. Premesso che, come incontroverso in causa, il luogo in cui è sorta l’obbligazione è situato nel circondario del Tribunale di Napoli, la questione verte sulla corretta individuazione del forum destinatae solutionis. In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore (nella specie Roma, essendo stato convenuto, con il ricorso per ingiunzione, il Ministero dell’Istruzione), e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento (Cass. 3505/2020; Cass. 30006/2018). Né potrebbe individuarsi come tesoreria quella dell’istituto scolastico, evocato in solido per il credito del Fallimento opposto. Ed invero, nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile (Cass. 26883/2020). Il che esclude anche il foro convenzionale, individuato dal Tribunale di Roma nel Tribunale di Napoli, attesa l’inderogabilità del foro erariale. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di legge. Spese al merito. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, dinanzi al quale l
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