CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 19234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma alla pronuncia emessa in data 13 dicembre 2022 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Catania il 24 novembre 2022. Ha confermato, altresì, la confisca nonché la distruzione dello stupefacente e della strumentazione atta al confezionamento di quanto sequestrato. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., omessa motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanti attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in questa sede di legittimità, in quanto generiche e aspecifiche. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (dep. 2017) Rv. 268822 - 01). Il motivo risulta, altresì, inammissibile con riguardo al trattamento sanzionatorio, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive. Infatti, la Corte territoriale ha ben argomentato, con esaustiva motivazione, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituendo uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice, presuppone una valutazione complessiva, in ordine alla gravità del reato, alla personalità del reo, al comportamento tenuto da costui in seguito al reato commesso nonché quello tenuto in sede processuale, non riscontrabile nel caso di specie, nonostante l'imputato abbia reso una confessione, non valorizzata però quale indice di resipiscenza, sia perché avvenuta all'evidenza di un quadro probatorio conclamato sia perché parziale e reticente, non avendo fatto costui il nome dei complici fuggiti alla cattura (fogli 7 e 8 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 3, n. 25044/2020, Rv. 279711; Sez. 3, n. 31832/2018, Rv. 273763; Sez. 3, n. 4071/2015, Rv. 265712; Sez. 6, n. 8995/2010, Rv. 246408; Sez. 4, n. 18377/2006, Rv. 234142). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]