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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20836/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rocca di Neto, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 22/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udito, per le parti civili, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la conferma della sentenza impugnata; uditi, per l'imputato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di assise di Catanzaro in data 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per 2 anni, oltre alle pene accessorie, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112, primo comma, nn. 1, 2 e 3, 575-577, primo comma, n. 3, 61, primo comma, n. 1, cod. pen., per avere, in concorso con altri soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore di giustizia condannato, in sede di giudizio abbreviato, con applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.), in attuazione del programma della consorteria denominata «locale di [OSCURATO:PERSONA]», deliberato, promosso, organizzato, realizzato il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare: [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'azione omicidiaria e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con soggetti rimasti sconosciuti, cagionato la morte delle vittime, raggiunte all'interno di un bar e attinte da colpi di pistola calibro 9 x 21, con le aggravanti dei motivi futili, della premeditazione, essendo stato il reato commesso dopo avere studiato le abitudini di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avere agito al fine di conservare l'egemonia della cosca mafiosa mediante l'eliminazione fisica di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur facendo parte nel medesimo sodalizio, minacciava di vendicare l'eliminazione del capo di una cosca cirotana, [OSCURATO:PERSONA], con ciò contravvenendo al vincolo associativo del sodalizio cui era intraneo e minacciandone l'esistenza, posta la superiore autorità del «crimine» cirotano (capo 1); nonché del delitto previsto dagli arti. 110, 81 cpv. cod. pen., 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, per avere illegalmente detenuto, occultato e portato in luogo pubblico, una pistola calibro 9 x 21, con l'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e, in ogni caso, per agevolare l'attività di un sodalizio mafioso; fatti commessi in Rocca di Neto il 18/07/2008.

2. Con sentenza in data 22/12/2021, pronunciata all'esito di una articolata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso le circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e, per l'effetto, ha rideterminato in 30 anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai futili motivi, i Giudici di appello hanno ritenuto che la sentenza di primo grado non avesse compiuto alcuna verifica della loro sussistenza e che, in ogni caso, essi dovessero essere esclusi in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per inconsistenti motivi personali o per dare sfogo alla propria aggressività, ma per adempiere a un mandato ricevuto dal capo del sodalizio e nell'interesse del gruppo criminale, ovvero per un motivo a delinquere assorbito dall'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosi.

Quanto alla premeditazione, essa doveva essere esclusa trattandosi di un delitto deliberato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva conferito il mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato il territorio lombardo, allorché la decisione di compiere l'omicidio si era rafforzata ed era ),kin divenuta definitiva, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario a organizzare la rapida eliminazione della vittima, avvenuta nell'ambito di due o tre giorni dalla ricezione del mandato.

Dunque, l'attività consistita nel recarsi in Calabria per prendere i contatti con uomini della cosca locale per concordare il necessario appoggio logistico per l'omicidio era idonea a configurare una semplice preordinazione del delitto, non ricorrendo un apprezzabile lasso di tempo tra l'ideazione del reato e la sua concreta attuazione (elemento cronologico), né il perdurare, nell'arco di tempo considerato, della risoluzione criminosa nell'animo dell'agente (elemento ideologico).

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, che sarebbe caratterizzata da una palese distorsione logico-ermeneutica dei fatti, per come ricostruiti in sentenza.

Dopo avere ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità gli elementi costitutivi della premeditazione sono rappresentati da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico) e dalla natura, ferma e irrevocabile, della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico), il ricorso evidenzia come la stessa giurisprudenza ritenga che l'aggravante in parola debba essere estesa al concorrente che non abbia premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto alla realizzazione dell'evento, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione, facendo propria la particolare intensità del dolo del complice.

Su tali basi, il ricorso evidenzia che la Corte territoriale abbia errato nel valutare la rapidità di azione e la riconducibilità del disegno criminoso a [OSCURATO:PERSONA], senza uniformarsi alla richiamata elaborazione giurisprudenziale e, in particolare, alla piena cognizione dell'altrui dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza richiamata per escludere i futili motivi sul presupposto che costui agisse per adempiere a un mandato ricevuto dal capo della cosca e nell'interesse del gruppo criminale, ma in questo modo recependo pienamente il proposito, le ragioni e le finalità del reato da compiere proprie del mandante e condividendone in toto la premeditazione.

Una ricostruzione che sarebbe confermata dal riconoscimento dell'aggravante della finalità mafiosa dell'omicidio, essendo stato ritenuto che, accettando l'incarico da [OSCURATO:PERSONA] e conferendo con i principali referenti della locale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse piena consapevolezza di offrire un contributo fondamentale all'esistenza stessa della cosca e, quindi, del dolo in capo al mandante.

Mentre con riferimento al dato cronologico, la sentenza avrebbe contraddittoriamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato il mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] quando entrambi si trovavano in Lombardia; sicché l'imputato aveva avuto il tempo di predisporre la organizzazione della eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], recandosi in Calabria, prendendo i contatti con fiancheggiatori e altri complici, ed eseguendo l'omicidio nei due/tre giorni successivi al suo arrivo a Rocca di Neto.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, anche sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Sotto un primo profilo, la difesa lamenta l'assenza di qualunque riscontro in ordine all'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], al viaggio di andata, alla sua presenza, per alcuni giorni, a Rocca di Neto e al viaggio di ritorno.

La Corte territoriale, pur riconoscendo che quanto dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] «appare in molti punti stringato, estremamente conciso, soprattutto per quanto concerne le modalità dell'omicidio» (pag. 11 della sentenza di appello) e che vi siano parti incerte del racconto in relazione all'identità della persona che avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in Calabria e ai particolari dell'azione (pagg. 9-10 della sentenza di secondo grado), non avrebbe, però, svolto una effettiva ricerca di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore; e ciò benché quest'ultimo, per sua stessa ammissione, non sia certo della veridicità di quanto narratogli, quanto alle modalità del viaggio, alla dinamica dell'omicidio e al ruolo svolto dall'imputato, essendo stati, a suo dire, i colloqui successivi, con Marrazzo e altri complici, generici e scarni, senza alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato riscontrato alcun viaggio dell'imputato in Calabria, in quei giorni, con il mezzo dell'aereo, né con altri mezzi; né [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi trattenuto a Rocca di Neto per due o tre giorni prima del giorno dell'omicidio, sarebbe stato visto da alcuno.

Ancora, non sarebbe stato verificato se egli fosse stato in grado di rientrare nel milanese la sera stessa dell'omicidio, secondo quanto riferito dal collaboratore, non essendo stato riscontrato nemmeno il ruolo di accompagnatore in Calabria da parte di un soggetto indicato con il nome di «Spartaco».

Quanto al compito asseritamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero «portare la novità» alla cosca in Calabria), la motivazione peccherebbe di approfondimento in relazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] possa avere eseguito personalmente un omicidio in assenza di una espressa richiesta da parte dei vertici della cosca, atteso che, in contesti di criminalità organizzata, l'assunzione di un ruolo in una qualche impresa delittuosa in assenza di una specifica investitura da parte dei superiori gerarchici risulterebbe del tutto inverosimile, esponendo l'autore di iniziative non richieste al rischio di severe punizioni.

Sotto un secondo aspetto, l'assenza di riscontri individualizzanti in merito alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, alla frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] e a collegamenti con lona, Marrazzo, Corigliano e Comito costituirebbe un ulteriore vulnus al racconto del collaboratore, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato da lui convocato in quanto soggetto già attivo nella 'ndrina di Rho e già autore di «altri fatti di reato», in particolare di condotte di spaccio; un'affermazione che, però, sarebbe rimasta del tutto indimostrata, non essendovi precedenti condanne e avendo il maggiore Palmieri, responsabile dell'indagine, dichiarato a dibattimento che non risultavano collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata, sia in Calabria, sia nel nord Italia.

E la stessa compagna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avrebbe precisato di non aver mai visto [OSCURATO:PERSONA], pur frequentando [OSCURATO:PERSONA] da anni.

Sotto un ulteriore profilo, sarebbe inverosimile quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movente, indicato nell'avere fatto uccidere [OSCURATO:PERSONA] poiché amico di [OSCURATO:PERSONA] e perché la vittima avrebbe aspirato a creare un proprio gruppo criminale, trattandosi di un'informazione non confermata dai familiari, che avrebbero, anzi, escluso l'esistenza di contrasti con [OSCURATO:PERSONA]; mentre l'ipotesi di un movente legato all'amicizia di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ritenuta poco credibile dallo stesso Pubblico ministero del giudizio di primo grado, essendo del resto inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] e i cirotani potessero temere [OSCURATO:PERSONA], che non possedeva una particolare statura criminale. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inverosimile quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivata dalla volontà di evitare problemi con la cosca dei cirotani, considerato che questi ultimi si sarebbero trovati in conflitto con il gruppo criminale dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], utilizzate a riscontro di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo della illogicità della motivazione in relazione alla divergenza su diversi punti del racconto (causale, contesto, mandanti, etc.).

Anche a prescindere dall'estrema prudenza che avrebbe dovuto guidare la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in rapporto al peculiare contesto in cui le confidenze di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state rese, tale da ascriverle agevolmente alla categoria delle probabili «vanterie da carcere», il contrasto con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (ovvero che a guidare lo scooter Jtilizzato per il delitto sarebbe stato, per quest'ultimo, uno dei Comito e non, come per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il movente dell'omicidio sarebbe da rintracciare in un'attività illecita delle due vittime ispirata da [OSCURATO:PERSONA] o non contrastata da costui) sarebbe stato risolto in maniera errata.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato uno dei Comito quale conducente dello scooter in termini di mera possibilità, mentre il collaboratore avrebbe, in realtà, riportato tale circostanza come riferitagli con certezza da [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui alla guida del mezzo vi era un «Comiticchio»).

Quanto, poi, al movente e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (secondo [OSCURATO:PERSONA] il mandante sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza, pur riconoscendo il contrasto, osserverebbe che comunque lona era stato indicato anche da [OSCURATO:PERSONA] come partecipe dell'omicidio, pur essendosi al cospetto di una differenza obiettivamente significativa; e senza considerare che, dando credito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], «pompato da [OSCURATO:PERSONA]», non avrebbe operato illecitamente contro il parere di [OSCURATO:PERSONA], il quale, al contrario, sarebbe addirittura la vittima indiretta dell'omicidio.

Tali considerazioni farebbero risaltare l'assenza della ritenuta convergenza tra i due collaboratori, essendosi al cospetto di ricostruzioni radicalmente diverse in termini di movente, mandanti e contesto, sicché non verrebbero rispettati i parametri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina.

Ciò in quanto: (A) non sarebbero stati accertati rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, non avendo [OSCURATO:PERSONA] indicato anche solo un episodio significativo di una sua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA]; (B) la mancata convergenza delle due chiamate in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti quali il movente e il mandante; (C) la mancanza di autonomia genetica delle chiamate, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] farebbero riferimento ai racconti di [OSCURATO:PERSONA], posto che anche il primo, anche a volerlo considerare il mandante, riferirebbe quanto appreso da quest'ultimo sull'esecuzione dell'omicidio e sulle circostanze rilevanti di esso (dalla discesa a Rocca di Neto, agli incontri con altri partecipi; dalla permanenza in loco all'organizzazione dell'agguato; dalla disponibilità di un'arma al reperimento di un motociclo), non avendo [OSCURATO:PERSONA] incaricato [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l'omicidio, ma unicamente di «portare la novità» ai sodali.

Vacuo, e fondato su presupposti erronei, sarebbe l'argomento della Corte calabrese secondo cui non vi sarebbe circolarità della prova, poiché le circostanze sarebbero state apprese in luoghi e tempi diversi, posto che sarebbe stato comunque l'imputato, e soltanto lui, a riferire i fatti ai due chiamanti, addossandosi responsabilità specifiche.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo della mancanza e illogicità della motivazione.

Il collaboratore sarebne stato ritenuto inattendibile in quanto avrebbe dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e perché, nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] come partecipe dell'omicidio, lo avrebbe descritto, erroneamente, come soggetto stabilmente residente in Calabria, dipendente di un'azienda agricola, alto circa 1,80 m., da identificare in tale Pietro la Jocca. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vivrebbe, da anni, nel milanese, sarebbe alto 1,60 n., non avrebbe mai lavorato per un'azienda agricola crotonese; mentre Pietro fa Jocca sarebbe identificabile in tale [OSCURATO:PERSONA].

Per l'insieme di queste ragioni, la deposizione del collaboratore non sarebbe stata utilizzata, mentre, secondo la difesa, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere utilizzate proprio per dimostrare l'estraneità dell'imputato all'omicidio e, per converso, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (il vero «[OSCURATO:PERSONA]»), corrispondendo le caratteristiche di costui al racconto del teste Podella, che aveva indicato lo sparatore come soggetto «sicuramente non basso».

E del resto, se, come affermato dal collaboratore, Marrazzo o il fratello dello stesso Tornicchio, avessero davvero riferito a quest'ultimo che lo sparatore era da indentificarsi nell'odierno imputato, essi avrebbero certamente sottolineato che si trattava di un soggetto venuto dal nord Italia; ciò che egli, invece, non avrebbe mai riferito.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata valorizzazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], unico teste oculare dell'omicidio, secondo cui lo sparatore era di «statura media, sicuramente non era basso».

Tale dichiarazione, che contrasterebbe con le caratteristiche antropometriche di [OSCURATO:PERSONA], il quale non raggiungerebbe i 160 cm. di altezza, sarebbe stata obliterata una volta che Podella, sentito dalla Corte di assise di appello, avrebbe negato di avere mai reso le dichiarazioni riportate nel verbale, affermando che esso fosse falso, tanto da indurre la Corte a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ma senza trarne le doverose conclusioni a favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], proprio l'affermazione di falsità del verbale da parte di Podella avrebbe costituito una conferma della bontà della originaria descrizione fornita da parte del teste.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e mancanza della motivazione nella parte in cui si escluderebbero le prove d'alibi con riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Lombardia in prossimità dell'evento omicidiario, dovuta a motivi di lavoro e per assistere la moglie in una struttura sanitaria, ricoverata dopo un intervento.

Quanto all'attività lavorativa, l'affermazione secondo cui non sarebbe stata dimostrata la presenza dell'imputato in uno dei cantieri di Milano ove lavorava con il fratello, titolare dell'omonima ditta, contrasterebbe con la deposizione di ut- quest'ultimo, la quale avrebbe offerto puntuali ragioni di certezza in ordine alla presenza del congiunto nei cantieri, corroborata da ampia documentazione proveniente dal committente.

Né rileverebbe che, come invece evidenziato dalla sentenza impugnata, il giorno dell'omicidio fosse quello di chiusura della settimana lavorativa, posto che l'imputato doveva essere presente in cantiere quantomeno fino alle 17.00, con conseguente impossibilità di giungere nel crotonese alle 19.00 dello stesso giorno; tanto più che, secondo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto Rocca di Neto alcuni giorni prima del 18 luglio.

Quanto alla testimonianza della ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ella era stata ricoverata presso l'ospedale di Rho, ove era stata accompagnata dal marito, il quale l'aveva assistita nei giorni successivi di convalescenza domiciliare, la Corte territoriale, nel ritenere che essa fosse insufficiente a confermare la presenza dell'imputato a Rho il 18 luglio, si sarebbe espressa in modo apodittico, asserendo che il ricordo della donna non potesse che essersi offuscato.

In realtà, la difesa avrebbe prodotto la copia autentica della cartella clinica dell'epoca, ove il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] comparirebbe come soggetto accudente. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perfettamente rammentato di essere stata, per diversi giorni, in pessime condizioni di salute anche dopo le dimissioni dall'ospedale, precisando che il marito le era restato accanto, pur assentandosi, durante il giorno, per lavoro, ma facendo rientro regolarmente la sera.

Ciò che escluderebbe la fondatezza dell'affermazione della Corte di assise dì appello, secondo cui nulla escluderebbe che, in tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] possa essersi assentato, per un paio di giorni, al fine di recarsi in Calabria.

4.6. Con il sesto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606,. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per omessa valutazione del motivo di appello relativo alla consulenza balistica, pur menzionato in sentenza, anche sotto il profilo della mancanza della motivazione sul punto.

Benché il consulente balistico del Pubblico ministero abbia affermato che le pistole che spararono nell'agguato furono due (una contro [OSCURATO:PERSONA], mentre Benincasa fu attinto da ogive che presentavano caratteristiche differenti, sì da essere riferibili, con fondata ragionevolezza, secondo lo stesso perito, ad armi diverse), la Corte di primo grado avrebbe affermato che, nell'occorso, potrebbe avere sparato una sola pistola caricata con proiettili di forma diversa, pur senza fondare tale conclusione su valutazioni scientifiche formulate dal perito.

E rispetto ai rilievi avanzati con l'atto di appello, la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuno specifico argomento. 4.7 Con il settimo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., anche sotto il profilo della mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero di persone superiore a cinque, affermata a partire dalla partecipazione all'omicidio del mandante, di due esecutori, di Marrazzo e lona.

In realtà, la presenza di un secondo esecutore materiale dell'omicidio, conducente del motociclo, sarebbe meramente riferita, non trovando riscontro negli accertamenti; così come ipotetica e non provata sarebbe la partecipazione di Marrazzo e lona, tanto è vero che, nei confronti degli stessi, non risulterebbe neppure iniziata l'azione penale.

4.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, anche sotto il profilo della apparenza della motivazione nella parte in cui la sentenza avrebbe ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], accettando l'incarico di [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole di offrire un contributo agevolativo alla cosca mafiosa.

In realtà, la Corte territoriale non avrebbe mai affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse messo a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] di tutte le questioni relative a [OSCURATO:PERSONA] (ovvero della sua presunta crescita criminale e della sua volontà di vendicare l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]), né che [OSCURATO:PERSONA], residente da anni a Rho, fosse consapevole del quadro criminale della zona dell'omicidio.

La sua partecipazione all'evento, dunque, sarebbe indipendente dalle strategie mafiose sviluppatesi nel contesto socio- geografico di riferimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del ricorrente è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Gli elementi probatori su cui è stata fondata l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Appare, pertanto, necessario riepilogare, preliminarmente, il quadro normativo e giurisprudenziale che riguarda la prova dichiarativa, quando essa sia costituita dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da chiamanti in correità e in reità o, comunque, da soggetti che riferiscano circostanze apprese, eventualmente anche dall'autore del reato, in ragione della loro appartenenza a contesti criminali.

2.1. Secondo quanto stabilito dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

«le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»; disposizione che, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, «si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b)».2.2.

Circoscrivendo il discorso, per quanto qui di interesse, alla «chiamata in correità e in reità», in questo modo dovendo qualificarsi, come si dirà, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, richiede, per riconoscerne il carattere di prova ai sensi delle disposizioni succitate, la sussistenza di tre requisiti, ovvero: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del chiamante attraverso il riferimento a elementi estrinseci al suo contributo dichiarativo.

Si è, peraltro, precisato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di siffatti riscontri esterni, deve prima verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; e che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. una specifica e tassativa sequenza logico- temporale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).

2.3. Con specifico riferimento ai riscontri estrinseci alla chiamata, la giurisprudenza ha ulteriormente evidenziato alcuni fondamentali passaggi.

Si è, innanzitutto, affermato che i riscontri estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata al fine evitare il fenomeno della c.d.

«circolarità probatoria», non devono necessariamente avere la consistenza di una prova autosufficiente e possono consistere in elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura (dagli elementi di prova rappresentativa, agli elementi di prova logica e indiziari), ivi compresi, dunque, ulteriori contributi dichiarativi.

Questi ultimi possono consistere o in una testimonianza, diretta o indiretta, oppure in un'altra chiamata in correità o in reità, le quali possono anch'esse essere de relato.

E in questi ultimi due casi, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, devono essere rispettate una serie di stringenti condizioni che sono legate alla particolare «contiguità» tra il dichiarante e il reato oggetto di accertamento, tale da rendere le sue dichiarazioni, per un verso, particolarmente qualificate in quanto provenienti da un soggetto che ha partecipato alla commissione del reato (come nel caso della chiamata in correità), ma, per altro verso, in qualche misura «sospette», in quanto rese da un soggetto che, almeno in astratto, potrebbe avere un interesse, legato alla propria posizione processuale, di addivenire a una narrazione non vera (per tali stringenti condizioni si veda l'ampia ricostruzione operata nella motivazione della citata Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cui si rimanda integralmente, atteso che, come si dirà, l'analisi in essa compiuta non è pertinente al caso qui trattato, v. infra § 3.1).

Per quanto osservato, nell'ambito delle dichiarazioni destinate a riscontrare la chiamata in correità o in reità de relato possono rientrare anche quelle aventi ad oggetto circostanze di fatto confidate al dichiarante da terzi soggetti e relative a profili di altrui responsabilità, ivi comprese quelle confidate dallo stesso imputato, che in tal caso hanno valenza confessoria (Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301 - 01).

In tale ipotesi, si applica sempre l'art. 195 cod. proc. pen.: e ciò sia, come ovvio, nel caso in cui il dichiarante non sia coimputato o imputato di reato connesso o probatoriamente collegato; sia nel caso in cui il dichiarante che deve riscontrare la chiamata in correità o in reità stia operando una (altra) chiamata in correità o in reità (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).

Fermo restando che, in tali casi, ove il dichiarante riferisca confidenze ricevute dall'imputato, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta, atteso che il potere del giudice di disporre che la fonte diretta sia chiamata a deporre non può avere come destinatario l'imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente ai sensi dell'art. 208 cod. proc. pen., non potendo costui essere chiamato a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione; Sez. 2, n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902 - 01; Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252 - 01).

2.4. Vanno, inoltre, ricordati due ulteriori, importanti principi di elaborazione giurisprudenziale, il cui richiamo appare pertinente nel caso qui trattato.

Innanzitutto, occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente, per il principio della cosiddetta «frazionabilità» della valutazione, tutte le altre, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 3/04/2017, Polimeni, Rv. 270153 - 01; cfr. altresì Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01).

I I n In secondo luogo, si deve evidenziare il valore probatorio che, nel vigente sistema processuale, è riconosciuto alla confessione.

Quanto questa sia resa all'autorità giudiziaria, il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che essa possa costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che l'abbia resa, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 4/05/2022, Rua', Rv. 283571 - 01; Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259489 - 01; Sez. 4, n. 20591 del 5/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213 - 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218415 - 01).

Quando, invece, la confessione dell'imputato abbia carattere stragiudiziale, essa assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 - 01; Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972 - 01).

Pertanto, nel caso in cui essa sia riferita dal chiamante in reità o correità, si applicherà la regola della necessità di riscontri esterni (Sez. 1, n. 17240 del 2/02/2011, Consolo, Rv. 249960 - 01), mentre nel caso in cui essa sia riferita dal testimone, si applicherà la regola di valutazione propria delle prove testimoniali, sicché la confessione stragiudiziale potrà essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché, valutata in sé, nonché nel contesto dei fatti e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 - 01; Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002 - 01; Sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, Auriemma, Rv. 241572 - 01).

3. Tanto premesso in termini di inquadramento sistematico, osserva il Collegio che la sentenza impugnata non appare essersi interamente uniformata alle ricordate coordinate ermeneutiche.

3.1. Sotto un primo profilo, va riconosciuto che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità, erroneamente invocata dalla difesa, dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di idoneità di una chiamata in correità o in reità de relato a riscontrare un'altra chiamata in correità o in reità de relato.

A ben vedere, infatti, le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] si compongono di due distinti segmenti: da un lato, una chiamata in correità diretta, nella parte in cui il collaboratore afferma di avere conferito il mandato omicidiario all'odierno imputato, con conseguente attribuzione del compito di organizzare l'omicidio; e, dall'altro lato, una chiamata in correità de relato, laddove essa riporta una serie di circostanze, riguardanti il momento esecutivo del duplice delitto, che il dichiarante ha affermato di avere appreso dalla voce dell'imputato, il cui generico racconto sarebbe stato successivamente confermato, anche in tal caso genericamente, da [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca sul territorio, peraltro a quanto consta mai audito sul punto, e al quale [OSCURATO:PERSONA], pur senza scendere nel dettaglio dell'operazione, si sarebbe successivamente rivolto.

Viceversa, quanto al racconto di [OSCURATO:PERSONA], costui non è accusato di concorso nel duplice omicidio né, a quanto è dato capire dalla sentenza impugnata, di reati connessi o probatoriamente collegati al primo.

Ne consegue che, tecnicamente, la sua non può essere definita come una chiamata in correità, né come una chiamata in reità, trattandosi, più correttamente, di una testimonianza indiretta, ovvero della rappresentazione di un fatto cui il dichiarante non ha direttamente assistito, ma che gli è stato raccontato da altra persona, nella specie particolarmente qualificata, trattandosi dello stesso autore del delitto; sicché la testimonianza in parola ha, appunto, ad oggetto una confessione stragiudiziale.

3.2. Ora, benché alla luce dei già richiamati principi in materia di confessione stragiudiziale, la ricostruzione della vicenda, nell'ottica accusatoria, avrebbe potuto essere compiuta più agevolmente partendo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha scelto la strada, più impervia, di muovere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che come ricordato presentano una struttura composita.

Rispetto alla chiamata in correità diretta, ovvero alla parte del racconto in cui [OSCURATO:PERSONA] riporta di avere conferito il mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA], il racconto del collaboratore è sfornito di riscontri e, anzi, appare contraddetto da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il mandante dell'omicidio era stato [OSCURATO:PERSONA].

Tale discrasia non risulta spiegata dalla Corte territoriale e, anzi, essa viene assunta, illogicamente, a conferma della indipendenza delle due dichiarazioni e, quindi, a elemento di validazione del contenuto probatorio del narrato.

Ma soprattutto, la sentenza non spiega, in maniera persuasiva, la forte discordanza che connota il profilo del movente, chiaramente connesso a quello della individuazione del mandante.

Così come piuttosto vago rimane l'aspetto, non riscontrato da precedenti penali o giudiziari, di un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria mafiosa, su cui la Corte territoriale non si diffonde analiticamente, pur riportando, nel corpo della motivazione, alcuni riferimenti che avrebbero potuto essere all'uopo utilizzati, attraverso una lettura coordinata e sincronica che può essere, però, compiuta solo dal giudice di merito e non certo da quello di legittimità.

3.4. Se, dunque, il primo segmento del racconto di [OSCURATO:PERSONA] presenta evidenti criticità connesse al difforme contenuto del racconto di [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare se, al contrario, possa soddisfare i requisiti richiesti dai richiamati arresti giurisprudenziali il secondo segmento, relativo alla chiamata in reità de relato, suscettibile, per i principi già ricordati, di una valutazione frazionata.

Sul punto, va premesso che la sentenza appare avere compiuto un adeguato scrutinio della credibilità soggettiva di Oliviero, valutata alla stregua del suo passato, dei suoi rapporti con l'accusato, della genesi e delle ragioni che lo avevano indotto a raccontare i fatti e ad accusare il complice.

Le sentenze di merito, a questo proposito, hanno evidenziato come la scelta collaborativa fosse stata determinata dal mutamento degli equilibri criminali verificatosi, nella valle del Neto, a seguito della scarcerazione, nel giugno 2011, di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto la posizione di vertice delle cosche un tempo appannaggio di [OSCURATO:PERSONA] e aveva disconosciuto le cariche mafiose che i cirotani avevano, nel frattempo, attribuito sul territorio, ivi compresa quella di [OSCURATO:PERSONA], che da Marincola aveva ricevuto l'investitura quale figura di riferimento nell'area di [OSCURATO:PERSONA]; e come egli si sia accusato di gravi reati, tra i quali anche il duplice omicidio oggetto del presente procedimento, rispetto al quale, prima della sua confessione, non esistevano concreti elementi a carico del dichiarante.

E che egli possa essere stato indotto a muovere accuse calunniose, peraltro suscettibili di comportare una revoca del programma di protezione, è stato escluso anche a partire dal fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in dichiarazioni spontanee, aveva evidenziato come non vi fossero motivi di astio con [OSCURATO:PERSONA].

Del pari, quanto a [OSCURATO:PERSONA], benché la sentenza impugnata sia estremamente sintetica sul punto, le relative valutazioni possono essere integrate, in presenza di una cd. doppia conforme e in assenza di specifiche deduzioni difensive sul punto, con quelle del primo Giudice, che ha posto in luce come [OSCURATO:PERSONA] fosse, per tale collaboratore, un soggetto ignoto prima della comune detenzione e come, pertanto, non vi fosse stata possibilità di maturare un intento calunnioso nei suoi confronti, escluso anche dalla cartolina acquisita in atti, attestante l'esistenza di un rapporto di perdurante amicizia tra i due. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano condiviso la cella per un congruo periodo di tempo, stringendo un rapporto di amicizia, attestato dalla citata cartolina, che giustificava la confidenza fattagli dall'imputato.

Quanto, invece, al profilo dell'attendibilità intrinseca del racconto di [OSCURATO:PERSONA], secondo gli indicatori giurisprudenziali, essa deve essere desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi.

Ora, a fronte di una narrazione certamente spontanea e mantenuta inalterata nel corso dell'intero giudizio, la sentenza di appello evidenzia, a più riprese, che il collaboratore, per quanto concerne la descrizione dell'organizzazione ed esecuzione dell'omicidio, «non è prodigo di particolari» e che la sua «dizione (...) è scarna» (pag. 9) e «laconica» (pag. 10) e, ancora, che «il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] appare in molti punti stringato, estremamente conciso, soprattutto per quanto concerne le modalità dell'omicidio e i complici di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 11).

Nondimeno, i Giudici di appello hanno sottolineato come non potesse «non tenersi conto», in particolare ove adeguatamente riscontrato (pag. 11), del «nucleo essenziale» del racconto, costituito dall'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale «sicario» e delle «ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato il via all'omicidio».

4. Le considerazioni appena svolte impongono di evidenziare un primo profilo fortemente problematico nella valutazione compiuta dalle due sentenze di merito, riguardante, appunto, il riscontro di quello che la sentenza di appello definisce come il nucleo essenziale del racconto di [OSCURATO:PERSONA], costituito dal ruolo di mandante che lo stesso si attribuisce e dal movente per cui egli avrebbe dato mandato a [OSCURATO:PERSONA] per la commissione dell'omicidio.

Tuttavia, proprio con riferimento a tale profilo, come detto, le stesse sentenze hanno evidenziato una marcata divergenza: mentre [OSCURATO:PERSONA] si attribuisce il ruolo di mandante e riconduce l'omicidio ora alla necessità di eliminare un proprio concorrente, ora a quella di compiacere i cirotani, preoccupati che [OSCURATO:PERSONA] potesse vendicare la morte di Pirillo, ora alle lamentele di quanti erano preoccupati che la vittima si stesse muovendo con troppa autonomia nel territorio controllato da altre cosche, [OSCURATO:PERSONA] riferisce che il mandante, individuato in [OSCURATO:PERSONA], intendeva eliminare un soggetto cui lo stesso Oliviero aveva concesso una eccessiva autonomia, contribuendo «a farlo emergere»; con ciò individuando in Oliviero una sorta di indiretto destinatario dell'azione delittuosa.

Detta discrasia viene risolta dalla sentenza di primo grado attraverso l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata una narrazione reticente da parte di [OSCURATO:PERSONA], che essendo a conoscenza della scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe taciuto al compagno di cella di avere ricevuto da lui il mandato omicidiario; mentre la sentenza di secondo grado tenta di comporre il contrasto attraverso l'illogica affermazione per cui le due dichiarazioni, proprio perché divergenti, sarebbero genuine e reciprocamente indipendenti.

E tuttavia, rimane il dato, non superabile, per cui uno degli elementi che gli stessi Giudici di appello definiscono come riferibile al «nucleo essenziale» del narrato di [OSCURATO:PERSONA] sia oggetto di ricostruzioni marcatamente differenti, rispetto a cui le due sentenze di merito offrono giustificazioni diverse.

4.1. Alla luce di quanto osservato, dunque, la chiamata in correità di Oliviero non può ritenersi adeguatamente riscontrata; sicché occorre verificare l'idoneità probatoria della chiamata in reità de relato dallo stesso compiuta, che ha ad oggetto l'esecuzione del duplice delitto, del quale, secondo lo stesso collaboratore, [OSCURATO:PERSONA] non era stato in origine incaricato.

Ruolo di esecutore materiale che viene riportato anche da [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe parimenti riferito.rtj,,, Dunque, l'elemento su cui entrambe le dichiarazioni concordano senza possibilità di equivoci è quello relativo al ruolo di esecutore svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio; ruolo che, però, deriva, in entrambi i casi, da un racconto compiuto dallo stesso imputato.

In altri termini, si è in presenza di due confessioni stragiudiziali, rese in tempi diversi a un coimputato e a un terzo soggetto, con cui [OSCURATO:PERSONA] intratteneva, all'epoca delle confidenze, rapporti di amicizia, ma che non è coinvolto nei fatti per cui è processo, nemmeno, a quanto è dato conoscere, nella forma del collegamento probatorio.

Dunque, se non pare dubitabile che le due dichiarazioni siano indipendenti, non emergendo alcun concreto elemento che consenta di ricondurle a intese fraudolente tra soggetti che, da quanto è emerso dalle sentenze di merito, non avevano rapporti e che avevano iniziato i rispettivi percorsi collaborativi «in contesti affatto diversi, anche sotto il profilo cronologico» (v. pag. 18 della sentenza di primo grado), deve però escludersi che dette dichiarazioni presentino una cd. autonomia genetica, non derivando le stesse da fonti di informazione diverse, quanto dal medesimo soggetto, individuabile in [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, è appena il caso di osservare che il tema della autonomia genetica assume una rilevanza particolare rispetto alle chiamate in correità o in reità de relato, in relazione alle quali la sua mancanza non consente di validare, sotto il profilo probatorio, il giudizio di attendibilità estrinseca del narrato; mentre nel caso di una confessione stragiudiziale entrata nel processo attraverso una testimonianza indiretta, essa costituirà una semplice circostanza rientrante, insieme ad altre, nella sfera del c.d. libero apprezzamento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007, Capriati, Rv. 237117 - 01).

Invero, il metodo di verifica della testimonianza indiretta implica una doppia valutazione, essendo necessario stabilire non soltanto l'attendibilità intrinseca, soggettiva e oggettiva, del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita (in questo caso dall'imputato), ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto da accertare.

Ne consegue che se alle dichiarazioni dei due collaboratori può annettersi, complessivamente considerate, la capacità dimostrativa del fatto storico costituito dal riconoscimento della propria responsabilità da parte dell'imputato, ciò non esaurisce l'ambito dell'accertamento del giudice di merito.

In altri termini, se le due dichiarazioni conducono a ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], in un preciso momento storico, aveva affermato, davanti a soggetti con cui intratteneva buoni rapporti ([OSCURATO:PERSONA]) o verso cui aveva addirittura sentimenti di amicizia ([OSCURATO:PERSONA]), di essere l'autore del duplice omicidio, ciò tuttavia non significa che le stesse dichiarazioni siano di per sé sufficienti a provare anche il contenuto della ammissione confessoria da parte dell'imputato, essendo al contrario necessario, come già ricordato, che il giudice di merito la faccia oggetto di una ulteriore valutazione, riguardante il dichiarato «in sé» e nel contesto dei fatti e degli altri elementi di giudizio acquisiti in istruttoria, al fine di accertarne la veridicità.

Nel caso in esame, tuttavia, questa doppia valutazione non risulta compiuta.

In particolare, per quanto concerne il racconto di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si è soffermata soprattutto sulla questione della credibilità del dichiarante, in rapporto alla concreta possibilità che egli avrebbe avuto di ricevere la confidenza da parte dell'imputato, nonché sulla compatibilità delle sue dichiarazioni rispetto alla narrazione dell'altro collaboratore, coerentemente con il ruolo, al medesimo assegnato dai Giudici di merito, di elemento di riscontro della chiamata di [OSCURATO:PERSONA].

E', dunque, mancata un'analisi approfondita di quel contenuto dichiarativo, volta a verificare, con specifico riferimento al racconto di [OSCURATO:PERSONA] che esso riportava, la tenuta sul piano logico e la compatibilità con il complesso degli elementi acquisiti all'esito dell'istruzione dibattimentale.

Una indagine che dovrà essere, dunque, compiuta, in sede di rinvio, ovviamente anche in relazione a quanto riferito dall'altro collaboratore~ con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta, al ruolo e ai compiti che, per tale motivo, sarebbe stato possibile attribuirgli e, soprattutto, alle concrete modalità esecutive del delitto.

E ciò anche al fine della valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti, in particolar modo quella attinente alla premeditazione, la quale, presupponendo l'esistenza di un significativo arco temporale tra il momento deliberativo e quello esecutivo, presuppone, di necessità, una non imprecisa collocazione temporale del primo.

Ciò che, una volta ritenute non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA], impone, parimenti, un ulteriore vaglio in sede rescissoria.

5. Dall'accoglimento del primi due motivi consegue che i restanti motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi nella loro eventuale riproposizione.

Del pari deve ritenersi assorbito anche il ricorso proposto dal Procuratore generale, fermo restando che, anche in questo caso, le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rocca di Neto, avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 22/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione e il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udito, per le parti civili, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la conferma della sentenza impugnata; uditi, per l'imputato, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di assise di Catanzaro in data 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per 2 anni, oltre alle pene accessorie, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 110, 112, primo comma, nn. 1, 2 e 3, 575-577, primo comma, n. 3, 61, primo comma, n. 1, cod. pen., per avere, in concorso con altri soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA] (collaboratore di giustizia condannato, in sede di giudizio abbreviato, con applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.), in attuazione del programma della consorteria denominata «locale di [OSCURATO:PERSONA]», deliberato, promosso, organizzato, realizzato il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in particolare: [OSCURATO:PERSONA] quale mandante dell'azione omicidiaria e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con soggetti rimasti sconosciuti, cagionato la morte delle vittime, raggiunte all'interno di un bar e attinte da colpi di pistola calibro 9 x 21, con le aggravanti dei motivi futili, della premeditazione, essendo stato il reato commesso dopo avere studiato le abitudini di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avere agito al fine di conservare l'egemonia della cosca mafiosa mediante l'eliminazione fisica di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur facendo parte nel medesimo sodalizio, minacciava di vendicare l'eliminazione del capo di una cosca cirotana, [OSCURATO:PERSONA], con ciò contravvenendo al vincolo associativo del sodalizio cui era intraneo e minacciandone l'esistenza, posta la superiore autorità del «crimine» cirotano (capo 1); nonché del delitto previsto dagli arti. 110, 81 cpv. cod. pen., 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, per avere illegalmente detenuto, occultato e portato in luogo pubblico, una pistola calibro 9 x 21, con l'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e, in ogni caso, per agevolare l'attività di un sodalizio mafioso; fatti commessi in Rocca di Neto il 18/07/2008. 2. Con sentenza in data 22/12/2021, pronunciata all'esito di una articolata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso le circostanze aggravanti dei futili motivi e della premeditazione e, per l'effetto, ha rideterminato in 30 anni di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai futili motivi, i Giudici di appello hanno ritenuto che la sentenza di primo grado non avesse compiuto alcuna verifica della loro sussistenza e che, in ogni caso, essi dovessero essere esclusi in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per inconsistenti motivi personali o per dare sfogo alla propria aggressività, ma per adempiere a un mandato ricevuto dal capo del sodalizio e nell'interesse del gruppo criminale, ovvero per un motivo a delinquere assorbito dall'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosi. Quanto alla premeditazione, essa doveva essere esclusa trattandosi di un delitto deliberato da [OSCURATO:PERSONA], che aveva conferito il mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato il territorio lombardo, allorché la decisione di compiere l'omicidio si era rafforzata ed era ),kin divenuta definitiva, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario a organizzare la rapida eliminazione della vittima, avvenuta nell'ambito di due o tre giorni dalla ricezione del mandato. Dunque, l'attività consistita nel recarsi in Calabria per prendere i contatti con uomini della cosca locale per concordare il necessario appoggio logistico per l'omicidio era idonea a configurare una semplice preordinazione del delitto, non ricorrendo un apprezzabile lasso di tempo tra l'ideazione del reato e la sua concreta attuazione (elemento cronologico), né il perdurare, nell'arco di tempo considerato, della risoluzione criminosa nell'animo dell'agente (elemento ideologico). 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, che sarebbe caratterizzata da una palese distorsione logico-ermeneutica dei fatti, per come ricostruiti in sentenza. Dopo avere ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità gli elementi costitutivi della premeditazione sono rappresentati da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico) e dalla natura, ferma e irrevocabile, della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico), il ricorso evidenzia come la stessa giurisprudenza ritenga che l'aggravante in parola debba essere estesa al concorrente che non abbia premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto alla realizzazione dell'evento, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione, facendo propria la particolare intensità del dolo del complice. Su tali basi, il ricorso evidenzia che la Corte territoriale abbia errato nel valutare la rapidità di azione e la riconducibilità del disegno criminoso a [OSCURATO:PERSONA], senza uniformarsi alla richiamata elaborazione giurisprudenziale e, in particolare, alla piena cognizione dell'altrui dolo in capo a [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza richiamata per escludere i futili motivi sul presupposto che costui agisse per adempiere a un mandato ricevuto dal capo della cosca e nell'interesse del gruppo criminale, ma in questo modo recependo pienamente il proposito, le ragioni e le finalità del reato da compiere proprie del mandante e condividendone in toto la premeditazione. Una ricostruzione che sarebbe confermata dal riconoscimento dell'aggravante della finalità mafiosa dell'omicidio, essendo stato ritenuto che, accettando l'incarico da [OSCURATO:PERSONA] e conferendo con i principali referenti della locale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse piena consapevolezza di offrire un contributo fondamentale all'esistenza stessa della cosca e, quindi, del dolo in capo al mandante. Mentre con riferimento al dato cronologico, la sentenza avrebbe contraddittoriamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato il mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA] quando entrambi si trovavano in Lombardia; sicché l'imputato aveva avuto il tempo di predisporre la organizzazione della eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], recandosi in Calabria, prendendo i contatti con fiancheggiatori e altri complici, ed eseguendo l'omicidio nei due/tre giorni successivi al suo arrivo a Rocca di Neto. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, anche sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sotto un primo profilo, la difesa lamenta l'assenza di qualunque riscontro in ordine all'adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], al viaggio di andata, alla sua presenza, per alcuni giorni, a Rocca di Neto e al viaggio di ritorno. La Corte territoriale, pur riconoscendo che quanto dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] «appare in molti punti stringato, estremamente conciso, soprattutto per quanto concerne le modalità dell'omicidio» (pag. 11 della sentenza di appello) e che vi siano parti incerte del racconto in relazione all'identità della persona che avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in Calabria e ai particolari dell'azione (pagg. 9-10 della sentenza di secondo grado), non avrebbe, però, svolto una effettiva ricerca di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore; e ciò benché quest'ultimo, per sua stessa ammissione, non sia certo della veridicità di quanto narratogli, quanto alle modalità del viaggio, alla dinamica dell'omicidio e al ruolo svolto dall'imputato, essendo stati, a suo dire, i colloqui successivi, con Marrazzo e altri complici, generici e scarni, senza alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato riscontrato alcun viaggio dell'imputato in Calabria, in quei giorni, con il mezzo dell'aereo, né con altri mezzi; né [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi trattenuto a Rocca di Neto per due o tre giorni prima del giorno dell'omicidio, sarebbe stato visto da alcuno. Ancora, non sarebbe stato verificato se egli fosse stato in grado di rientrare nel milanese la sera stessa dell'omicidio, secondo quanto riferito dal collaboratore, non essendo stato riscontrato nemmeno il ruolo di accompagnatore in Calabria da parte di un soggetto indicato con il nome di «Spartaco». Quanto al compito asseritamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero «portare la novità» alla cosca in Calabria), la motivazione peccherebbe di approfondimento in relazione al fatto che [OSCURATO:PERSONA] possa avere eseguito personalmente un omicidio in assenza di una espressa richiesta da parte dei vertici della cosca, atteso che, in contesti di criminalità organizzata, l'assunzione di un ruolo in una qualche impresa delittuosa in assenza di una specifica investitura da parte dei superiori gerarchici risulterebbe del tutto inverosimile, esponendo l'autore di iniziative non richieste al rischio di severe punizioni. Sotto un secondo aspetto, l'assenza di riscontri individualizzanti in merito alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, alla frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] e a collegamenti con lona, Marrazzo, Corigliano e Comito costituirebbe un ulteriore vulnus al racconto del collaboratore, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato da lui convocato in quanto soggetto già attivo nella 'ndrina di Rho e già autore di «altri fatti di reato», in particolare di condotte di spaccio; un'affermazione che, però, sarebbe rimasta del tutto indimostrata, non essendovi precedenti condanne e avendo il maggiore Palmieri, responsabile dell'indagine, dichiarato a dibattimento che non risultavano collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata, sia in Calabria, sia nel nord Italia. E la stessa compagna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avrebbe precisato di non aver mai visto [OSCURATO:PERSONA], pur frequentando [OSCURATO:PERSONA] da anni. Sotto un ulteriore profilo, sarebbe inverosimile quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movente, indicato nell'avere fatto uccidere [OSCURATO:PERSONA] poiché amico di [OSCURATO:PERSONA] e perché la vittima avrebbe aspirato a creare un proprio gruppo criminale, trattandosi di un'informazione non confermata dai familiari, che avrebbero, anzi, escluso l'esistenza di contrasti con [OSCURATO:PERSONA]; mentre l'ipotesi di un movente legato all'amicizia di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ritenuta poco credibile dallo stesso Pubblico ministero del giudizio di primo grado, essendo del resto inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] e i cirotani potessero temere [OSCURATO:PERSONA], che non possedeva una particolare statura criminale. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inverosimile quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivata dalla volontà di evitare problemi con la cosca dei cirotani, considerato che questi ultimi si sarebbero trovati in conflitto con il gruppo criminale dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], utilizzate a riscontro di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo della illogicità della motivazione in relazione alla divergenza su diversi punti del racconto (causale, contesto, mandanti, etc.). Anche a prescindere dall'estrema prudenza che avrebbe dovuto guidare la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in rapporto al peculiare contesto in cui le confidenze di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state rese, tale da ascriverle agevolmente alla categoria delle probabili «vanterie da carcere», il contrasto con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] (ovvero che a guidare lo scooter Jtilizzato per il delitto sarebbe stato, per quest'ultimo, uno dei Comito e non, come per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il movente dell'omicidio sarebbe da rintracciare in un'attività illecita delle due vittime ispirata da [OSCURATO:PERSONA] o non contrastata da costui) sarebbe stato risolto in maniera errata. Secondo la sentenza impugnata, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato uno dei Comito quale conducente dello scooter in termini di mera possibilità, mentre il collaboratore avrebbe, in realtà, riportato tale circostanza come riferitagli con certezza da [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui alla guida del mezzo vi era un «Comiticchio»). Quanto, poi, al movente e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (secondo [OSCURATO:PERSONA] il mandante sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza, pur riconoscendo il contrasto, osserverebbe che comunque lona era stato indicato anche da [OSCURATO:PERSONA] come partecipe dell'omicidio, pur essendosi al cospetto di una differenza obiettivamente significativa; e senza considerare che, dando credito a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], «pompato da [OSCURATO:PERSONA]», non avrebbe operato illecitamente contro il parere di [OSCURATO:PERSONA], il quale, al contrario, sarebbe addirittura la vittima indiretta dell'omicidio. Tali considerazioni farebbero risaltare l'assenza della ritenuta convergenza tra i due collaboratori, essendosi al cospetto di ricostruzioni radicalmente diverse in termini di movente, mandanti e contesto, sicché non verrebbero rispettati i parametri indicati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina. Ciò in quanto: (A) non sarebbero stati accertati rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, non avendo [OSCURATO:PERSONA] indicato anche solo un episodio significativo di una sua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA]; (B) la mancata convergenza delle due chiamate in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti quali il movente e il mandante; (C) la mancanza di autonomia genetica delle chiamate, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] farebbero riferimento ai racconti di [OSCURATO:PERSONA], posto che anche il primo, anche a volerlo considerare il mandante, riferirebbe quanto appreso da quest'ultimo sull'esecuzione dell'omicidio e sulle circostanze rilevanti di esso (dalla discesa a Rocca di Neto, agli incontri con altri partecipi; dalla permanenza in loco all'organizzazione dell'agguato; dalla disponibilità di un'arma al reperimento di un motociclo), non avendo [OSCURATO:PERSONA] incaricato [OSCURATO:PERSONA] di eseguire l'omicidio, ma unicamente di «portare la novità» ai sodali. Vacuo, e fondato su presupposti erronei, sarebbe l'argomento della Corte calabrese secondo cui non vi sarebbe circolarità della prova, poiché le circostanze sarebbero state apprese in luoghi e tempi diversi, posto che sarebbe stato comunque l'imputato, e soltanto lui, a riferire i fatti ai due chiamanti, addossandosi responsabilità specifiche. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], anche sotto il profilo della mancanza e illogicità della motivazione. Il collaboratore sarebne stato ritenuto inattendibile in quanto avrebbe dichiarato di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] e perché, nell'indicare [OSCURATO:PERSONA] come partecipe dell'omicidio, lo avrebbe descritto, erroneamente, come soggetto stabilmente residente in Calabria, dipendente di un'azienda agricola, alto circa 1,80 m., da identificare in tale Pietro la Jocca. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] vivrebbe, da anni, nel milanese, sarebbe alto 1,60 n., non avrebbe mai lavorato per un'azienda agricola crotonese; mentre Pietro fa Jocca sarebbe identificabile in tale [OSCURATO:PERSONA]. Per l'insieme di queste ragioni, la deposizione del collaboratore non sarebbe stata utilizzata, mentre, secondo la difesa, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere utilizzate proprio per dimostrare l'estraneità dell'imputato all'omicidio e, per converso, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] (il vero «[OSCURATO:PERSONA]»), corrispondendo le caratteristiche di costui al racconto del teste Podella, che aveva indicato lo sparatore come soggetto «sicuramente non basso». E del resto, se, come affermato dal collaboratore, Marrazzo o il fratello dello stesso Tornicchio, avessero davvero riferito a quest'ultimo che lo sparatore era da indentificarsi nell'odierno imputato, essi avrebbero certamente sottolineato che si trattava di un soggetto venuto dal nord Italia; ciò che egli, invece, non avrebbe mai riferito. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata valorizzazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], unico teste oculare dell'omicidio, secondo cui lo sparatore era di «statura media, sicuramente non era basso». Tale dichiarazione, che contrasterebbe con le caratteristiche antropometriche di [OSCURATO:PERSONA], il quale non raggiungerebbe i 160 cm. di altezza, sarebbe stata obliterata una volta che Podella, sentito dalla Corte di assise di appello, avrebbe negato di avere mai reso le dichiarazioni riportate nel verbale, affermando che esso fosse falso, tanto da indurre la Corte a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, ma senza trarne le doverose conclusioni a favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], proprio l'affermazione di falsità del verbale da parte di Podella avrebbe costituito una conferma della bontà della originaria descrizione fornita da parte del teste. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e mancanza della motivazione nella parte in cui si escluderebbero le prove d'alibi con riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in Lombardia in prossimità dell'evento omicidiario, dovuta a motivi di lavoro e per assistere la moglie in una struttura sanitaria, ricoverata dopo un intervento. Quanto all'attività lavorativa, l'affermazione secondo cui non sarebbe stata dimostrata la presenza dell'imputato in uno dei cantieri di Milano ove lavorava con il fratello, titolare dell'omonima ditta, contrasterebbe con la deposizione di ut- quest'ultimo, la quale avrebbe offerto puntuali ragioni di certezza in ordine alla presenza del congiunto nei cantieri, corroborata da ampia documentazione proveniente dal committente. Né rileverebbe che, come invece evidenziato dalla sentenza impugnata, il giorno dell'omicidio fosse quello di chiusura della settimana lavorativa, posto che l'imputato doveva essere presente in cantiere quantomeno fino alle 17.00, con conseguente impossibilità di giungere nel crotonese alle 19.00 dello stesso giorno; tanto più che, secondo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto Rocca di Neto alcuni giorni prima del 18 luglio. Quanto alla testimonianza della ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ella era stata ricoverata presso l'ospedale di Rho, ove era stata accompagnata dal marito, il quale l'aveva assistita nei giorni successivi di convalescenza domiciliare, la Corte territoriale, nel ritenere che essa fosse insufficiente a confermare la presenza dell'imputato a Rho il 18 luglio, si sarebbe espressa in modo apodittico, asserendo che il ricordo della donna non potesse che essersi offuscato. In realtà, la difesa avrebbe prodotto la copia autentica della cartella clinica dell'epoca, ove il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] comparirebbe come soggetto accudente. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perfettamente rammentato di essere stata, per diversi giorni, in pessime condizioni di salute anche dopo le dimissioni dall'ospedale, precisando che il marito le era restato accanto, pur assentandosi, durante il giorno, per lavoro, ma facendo rientro regolarmente la sera. Ciò che escluderebbe la fondatezza dell'affermazione della Corte di assise dì appello, secondo cui nulla escluderebbe che, in tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] possa essersi assentato, per un paio di giorni, al fine di recarsi in Calabria. 4.6. Con il sesto motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606,. comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per omessa valutazione del motivo di appello relativo alla consulenza balistica, pur menzionato in sentenza, anche sotto il profilo della mancanza della motivazione sul punto. Benché il consulente balistico del Pubblico ministero abbia affermato che le pistole che spararono nell'agguato furono due (una contro [OSCURATO:PERSONA], mentre Benincasa fu attinto da ogive che presentavano caratteristiche differenti, sì da essere riferibili, con fondata ragionevolezza, secondo lo stesso perito, ad armi diverse), la Corte di primo grado avrebbe affermato che, nell'occorso, potrebbe avere sparato una sola pistola caricata con proiettili di forma diversa, pur senza fondare tale conclusione su valutazioni scientifiche formulate dal perito. E rispetto ai rilievi avanzati con l'atto di appello, la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuno specifico argomento. 4.7 Con il settimo motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen., anche sotto il profilo della mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero di persone superiore a cinque, affermata a partire dalla partecipazione all'omicidio del mandante, di due esecutori, di Marrazzo e lona. In realtà, la presenza di un secondo esecutore materiale dell'omicidio, conducente del motociclo, sarebbe meramente riferita, non trovando riscontro negli accertamenti; così come ipotetica e non provata sarebbe la partecipazione di Marrazzo e lona, tanto è vero che, nei confronti degli stessi, non risulterebbe neppure iniziata l'azione penale. 4.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, anche sotto il profilo della apparenza della motivazione nella parte in cui la sentenza avrebbe ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], accettando l'incarico di [OSCURATO:PERSONA], fosse consapevole di offrire un contributo agevolativo alla cosca mafiosa. In realtà, la Corte territoriale non avrebbe mai affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse messo a conoscenza [OSCURATO:PERSONA] di tutte le questioni relative a [OSCURATO:PERSONA] (ovvero della sua presunta crescita criminale e della sua volontà di vendicare l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]), né che [OSCURATO:PERSONA], residente da anni a Rho, fosse consapevole del quadro criminale della zona dell'omicidio. La sua partecipazione all'evento, dunque, sarebbe indipendente dalle strategie mafiose sviluppatesi nel contesto socio- geografico di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del ricorrente è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Gli elementi probatori su cui è stata fondata l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Appare, pertanto, necessario riepilogare, preliminarmente, il quadro normativo e giurisprudenziale che riguarda la prova dichiarativa, quando essa sia costituita dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da chiamanti in correità e in reità o, comunque, da soggetti che riferiscano circostanze apprese, eventualmente anche dall'autore del reato, in ragione della loro appartenenza a contesti criminali. 2.1. Secondo quanto stabilito dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. «le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»; disposizione che, secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, «si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b)».2.2. Circoscrivendo il discorso, per quanto qui di interesse, alla «chiamata in correità e in reità», in questo modo dovendo qualificarsi, come si dirà, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, richiede, per riconoscerne il carattere di prova ai sensi delle disposizioni succitate, la sussistenza di tre requisiti, ovvero: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del chiamante attraverso il riferimento a elementi estrinseci al suo contributo dichiarativo. Si è, peraltro, precisato che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di siffatti riscontri esterni, deve prima verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; e che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. una specifica e tassativa sequenza logico- temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). 2.3. Con specifico riferimento ai riscontri estrinseci alla chiamata, la giurisprudenza ha ulteriormente evidenziato alcuni fondamentali passaggi. Si è, innanzitutto, affermato che i riscontri estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata al fine evitare il fenomeno della c.d. «circolarità probatoria», non devono necessariamente avere la consistenza di una prova autosufficiente e possono consistere in elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura (dagli elementi di prova rappresentativa, agli elementi di prova logica e indiziari), ivi compresi, dunque, ulteriori contributi dichiarativi. Questi ultimi possono consistere o in una testimonianza, diretta o indiretta, oppure in un'altra chiamata in correità o in reità, le quali possono anch'esse essere de relato. E in questi ultimi due casi, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, devono essere rispettate una serie di stringenti condizioni che sono legate alla particolare «contiguità» tra il dichiarante e il reato oggetto di accertamento, tale da rendere le sue dichiarazioni, per un verso, particolarmente qualificate in quanto provenienti da un soggetto che ha partecipato alla commissione del reato (come nel caso della chiamata in correità), ma, per altro verso, in qualche misura «sospette», in quanto rese da un soggetto che, almeno in astratto, potrebbe avere un interesse, legato alla propria posizione processuale, di addivenire a una narrazione non vera (per tali stringenti condizioni si veda l'ampia ricostruzione operata nella motivazione della citata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cui si rimanda integralmente, atteso che, come si dirà, l'analisi in essa compiuta non è pertinente al caso qui trattato, v. infra § 3.1). Per quanto osservato, nell'ambito delle dichiarazioni destinate a riscontrare la chiamata in correità o in reità de relato possono rientrare anche quelle aventi ad oggetto circostanze di fatto confidate al dichiarante da terzi soggetti e relative a profili di altrui responsabilità, ivi comprese quelle confidate dallo stesso imputato, che in tal caso hanno valenza confessoria (Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301 - 01). In tale ipotesi, si applica sempre l'art. 195 cod. proc. pen.: e ciò sia, come ovvio, nel caso in cui il dichiarante non sia coimputato o imputato di reato connesso o probatoriamente collegato; sia nel caso in cui il dichiarante che deve riscontrare la chiamata in correità o in reità stia operando una (altra) chiamata in correità o in reità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01). Fermo restando che, in tali casi, ove il dichiarante riferisca confidenze ricevute dall'imputato, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta, atteso che il potere del giudice di disporre che la fonte diretta sia chiamata a deporre non può avere come destinatario l'imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente ai sensi dell'art. 208 cod. proc. pen., non potendo costui essere chiamato a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione; Sez. 2, n. 23018 del 31/03/2016, Scaffidi, Rv. 266902 - 01; Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252 - 01). 2.4. Vanno, inoltre, ricordati due ulteriori, importanti principi di elaborazione giurisprudenziale, il cui richiamo appare pertinente nel caso qui trattato. Innanzitutto, occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente, per il principio della cosiddetta «frazionabilità» della valutazione, tutte le altre, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 6, n. 25266 del 3/04/2017, Polimeni, Rv. 270153 - 01; cfr. altresì Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01). I I n In secondo luogo, si deve evidenziare il valore probatorio che, nel vigente sistema processuale, è riconosciuto alla confessione. Quanto questa sia resa all'autorità giudiziaria, il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che essa possa costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che l'abbia resa, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 4/05/2022, Rua', Rv. 283571 - 01; Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, Militello, Rv. 271980 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259489 - 01; Sez. 4, n. 20591 del 5/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213 - 01; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Finini, Rv. 218415 - 01). Quando, invece, la confessione dell'imputato abbia carattere stragiudiziale, essa assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 - 01; Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972 - 01). Pertanto, nel caso in cui essa sia riferita dal chiamante in reità o correità, si applicherà la regola della necessità di riscontri esterni (Sez. 1, n. 17240 del 2/02/2011, Consolo, Rv. 249960 - 01), mentre nel caso in cui essa sia riferita dal testimone, si applicherà la regola di valutazione propria delle prove testimoniali, sicché la confessione stragiudiziale potrà essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché, valutata in sé, nonché nel contesto dei fatti e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100 - 01; Sez. 6, n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002 - 01; Sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, Auriemma, Rv. 241572 - 01). 3. Tanto premesso in termini di inquadramento sistematico, osserva il Collegio che la sentenza impugnata non appare essersi interamente uniformata alle ricordate coordinate ermeneutiche. 3.1. Sotto un primo profilo, va riconosciuto che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicabilità, erroneamente invocata dalla difesa, dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di idoneità di una chiamata in correità o in reità de relato a riscontrare un'altra chiamata in correità o in reità de relato. A ben vedere, infatti, le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] si compongono di due distinti segmenti: da un lato, una chiamata in correità diretta, nella parte in cui il collaboratore afferma di avere conferito il mandato omicidiario all'odierno imputato, con conseguente attribuzione del compito di organizzare l'omicidio; e, dall'altro lato, una chiamata in correità de relato, laddove essa riporta una serie di circostanze, riguardanti il momento esecutivo del duplice delitto, che il dichiarante ha affermato di avere appreso dalla voce dell'imputato, il cui generico racconto sarebbe stato successivamente confermato, anche in tal caso genericamente, da [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca sul territorio, peraltro a quanto consta mai audito sul punto, e al quale [OSCURATO:PERSONA], pur senza scendere nel dettaglio dell'operazione, si sarebbe successivamente rivolto. Viceversa, quanto al racconto di [OSCURATO:PERSONA], costui non è accusato di concorso nel duplice omicidio né, a quanto è dato capire dalla sentenza impugnata, di reati connessi o probatoriamente collegati al primo. Ne consegue che, tecnicamente, la sua non può essere definita come una chiamata in correità, né come una chiamata in reità, trattandosi, più correttamente, di una testimonianza indiretta, ovvero della rappresentazione di un fatto cui il dichiarante non ha direttamente assistito, ma che gli è stato raccontato da altra persona, nella specie particolarmente qualificata, trattandosi dello stesso autore del delitto; sicché la testimonianza in parola ha, appunto, ad oggetto una confessione stragiudiziale. 3.2. Ora, benché alla luce dei già richiamati principi in materia di confessione stragiudiziale, la ricostruzione della vicenda, nell'ottica accusatoria, avrebbe potuto essere compiuta più agevolmente partendo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha scelto la strada, più impervia, di muovere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che come ricordato presentano una struttura composita. Rispetto alla chiamata in correità diretta, ovvero alla parte del racconto in cui [OSCURATO:PERSONA] riporta di avere conferito il mandato omicidiario a [OSCURATO:PERSONA], il racconto del collaboratore è sfornito di riscontri e, anzi, appare contraddetto da quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il mandante dell'omicidio era stato [OSCURATO:PERSONA]. Tale discrasia non risulta spiegata dalla Corte territoriale e, anzi, essa viene assunta, illogicamente, a conferma della indipendenza delle due dichiarazioni e, quindi, a elemento di validazione del contenuto probatorio del narrato. Ma soprattutto, la sentenza non spiega, in maniera persuasiva, la forte discordanza che connota il profilo del movente, chiaramente connesso a quello della individuazione del mandante. Così come piuttosto vago rimane l'aspetto, non riscontrato da precedenti penali o giudiziari, di un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria mafiosa, su cui la Corte territoriale non si diffonde analiticamente, pur riportando, nel corpo della motivazione, alcuni riferimenti che avrebbero potuto essere all'uopo utilizzati, attraverso una lettura coordinata e sincronica che può essere, però, compiuta solo dal giudice di merito e non certo da quello di legittimità. 3.4. Se, dunque, il primo segmento del racconto di [OSCURATO:PERSONA] presenta evidenti criticità connesse al difforme contenuto del racconto di [OSCURATO:PERSONA], occorre verificare se, al contrario, possa soddisfare i requisiti richiesti dai richiamati arresti giurisprudenziali il secondo segmento, relativo alla chiamata in reità de relato, suscettibile, per i principi già ricordati, di una valutazione frazionata. Sul punto, va premesso che la sentenza appare avere compiuto un adeguato scrutinio della credibilità soggettiva di Oliviero, valutata alla stregua del suo passato, dei suoi rapporti con l'accusato, della genesi e delle ragioni che lo avevano indotto a raccontare i fatti e ad accusare il complice. Le sentenze di merito, a questo proposito, hanno evidenziato come la scelta collaborativa fosse stata determinata dal mutamento degli equilibri criminali verificatosi, nella valle del Neto, a seguito della scarcerazione, nel giugno 2011, di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto la posizione di vertice delle cosche un tempo appannaggio di [OSCURATO:PERSONA] e aveva disconosciuto le cariche mafiose che i cirotani avevano, nel frattempo, attribuito sul territorio, ivi compresa quella di [OSCURATO:PERSONA], che da Marincola aveva ricevuto l'investitura quale figura di riferimento nell'area di [OSCURATO:PERSONA]; e come egli si sia accusato di gravi reati, tra i quali anche il duplice omicidio oggetto del presente procedimento, rispetto al quale, prima della sua confessione, non esistevano concreti elementi a carico del dichiarante. E che egli possa essere stato indotto a muovere accuse calunniose, peraltro suscettibili di comportare una revoca del programma di protezione, è stato escluso anche a partire dal fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in dichiarazioni spontanee, aveva evidenziato come non vi fossero motivi di astio con [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, quanto a [OSCURATO:PERSONA], benché la sentenza impugnata sia estremamente sintetica sul punto, le relative valutazioni possono essere integrate, in presenza di una cd. doppia conforme e in assenza di specifiche deduzioni difensive sul punto, con quelle del primo Giudice, che ha posto in luce come [OSCURATO:PERSONA] fosse, per tale collaboratore, un soggetto ignoto prima della comune detenzione e come, pertanto, non vi fosse stata possibilità di maturare un intento calunnioso nei suoi confronti, escluso anche dalla cartolina acquisita in atti, attestante l'esistenza di un rapporto di perdurante amicizia tra i due. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano condiviso la cella per un congruo periodo di tempo, stringendo un rapporto di amicizia, attestato dalla citata cartolina, che giustificava la confidenza fattagli dall'imputato. Quanto, invece, al profilo dell'attendibilità intrinseca del racconto di [OSCURATO:PERSONA], secondo gli indicatori giurisprudenziali, essa deve essere desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi. Ora, a fronte di una narrazione certamente spontanea e mantenuta inalterata nel corso dell'intero giudizio, la sentenza di appello evidenzia, a più riprese, che il collaboratore, per quanto concerne la descrizione dell'organizzazione ed esecuzione dell'omicidio, «non è prodigo di particolari» e che la sua «dizione (...) è scarna» (pag. 9) e «laconica» (pag. 10) e, ancora, che «il dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] appare in molti punti stringato, estremamente conciso, soprattutto per quanto concerne le modalità dell'omicidio e i complici di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 11). Nondimeno, i Giudici di appello hanno sottolineato come non potesse «non tenersi conto», in particolare ove adeguatamente riscontrato (pag. 11), del «nucleo essenziale» del racconto, costituito dall'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] quale «sicario» e delle «ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato il via all'omicidio». 4. Le considerazioni appena svolte impongono di evidenziare un primo profilo fortemente problematico nella valutazione compiuta dalle due sentenze di merito, riguardante, appunto, il riscontro di quello che la sentenza di appello definisce come il nucleo essenziale del racconto di [OSCURATO:PERSONA], costituito dal ruolo di mandante che lo stesso si attribuisce e dal movente per cui egli avrebbe dato mandato a [OSCURATO:PERSONA] per la commissione dell'omicidio. Tuttavia, proprio con riferimento a tale profilo, come detto, le stesse sentenze hanno evidenziato una marcata divergenza: mentre [OSCURATO:PERSONA] si attribuisce il ruolo di mandante e riconduce l'omicidio ora alla necessità di eliminare un proprio concorrente, ora a quella di compiacere i cirotani, preoccupati che [OSCURATO:PERSONA] potesse vendicare la morte di Pirillo, ora alle lamentele di quanti erano preoccupati che la vittima si stesse muovendo con troppa autonomia nel territorio controllato da altre cosche, [OSCURATO:PERSONA] riferisce che il mandante, individuato in [OSCURATO:PERSONA], intendeva eliminare un soggetto cui lo stesso Oliviero aveva concesso una eccessiva autonomia, contribuendo «a farlo emergere»; con ciò individuando in Oliviero una sorta di indiretto destinatario dell'azione delittuosa. Detta discrasia viene risolta dalla sentenza di primo grado attraverso l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata una narrazione reticente da parte di [OSCURATO:PERSONA], che essendo a conoscenza della scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe taciuto al compagno di cella di avere ricevuto da lui il mandato omicidiario; mentre la sentenza di secondo grado tenta di comporre il contrasto attraverso l'illogica affermazione per cui le due dichiarazioni, proprio perché divergenti, sarebbero genuine e reciprocamente indipendenti. E tuttavia, rimane il dato, non superabile, per cui uno degli elementi che gli stessi Giudici di appello definiscono come riferibile al «nucleo essenziale» del narrato di [OSCURATO:PERSONA] sia oggetto di ricostruzioni marcatamente differenti, rispetto a cui le due sentenze di merito offrono giustificazioni diverse. 4.1. Alla luce di quanto osservato, dunque, la chiamata in correità di Oliviero non può ritenersi adeguatamente riscontrata; sicché occorre verificare l'idoneità probatoria della chiamata in reità de relato dallo stesso compiuta, che ha ad oggetto l'esecuzione del duplice delitto, del quale, secondo lo stesso collaboratore, [OSCURATO:PERSONA] non era stato in origine incaricato. Ruolo di esecutore materiale che viene riportato anche da [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] l'avrebbe parimenti riferito.rtj,,, Dunque, l'elemento su cui entrambe le dichiarazioni concordano senza possibilità di equivoci è quello relativo al ruolo di esecutore svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel duplice omicidio; ruolo che, però, deriva, in entrambi i casi, da un racconto compiuto dallo stesso imputato. In altri termini, si è in presenza di due confessioni stragiudiziali, rese in tempi diversi a un coimputato e a un terzo soggetto, con cui [OSCURATO:PERSONA] intratteneva, all'epoca delle confidenze, rapporti di amicizia, ma che non è coinvolto nei fatti per cui è processo, nemmeno, a quanto è dato conoscere, nella forma del collegamento probatorio. Dunque, se non pare dubitabile che le due dichiarazioni siano indipendenti, non emergendo alcun concreto elemento che consenta di ricondurle a intese fraudolente tra soggetti che, da quanto è emerso dalle sentenze di merito, non avevano rapporti e che avevano iniziato i rispettivi percorsi collaborativi «in contesti affatto diversi, anche sotto il profilo cronologico» (v. pag. 18 della sentenza di primo grado), deve però escludersi che dette dichiarazioni presentino una cd. autonomia genetica, non derivando le stesse da fonti di informazione diverse, quanto dal medesimo soggetto, individuabile in [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, è appena il caso di osservare che il tema della autonomia genetica assume una rilevanza particolare rispetto alle chiamate in correità o in reità de relato, in relazione alle quali la sua mancanza non consente di validare, sotto il profilo probatorio, il giudizio di attendibilità estrinseca del narrato; mentre nel caso di una confessione stragiudiziale entrata nel processo attraverso una testimonianza indiretta, essa costituirà una semplice circostanza rientrante, insieme ad altre, nella sfera del c.d. libero apprezzamento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007, Capriati, Rv. 237117 - 01). Invero, il metodo di verifica della testimonianza indiretta implica una doppia valutazione, essendo necessario stabilire non soltanto l'attendibilità intrinseca, soggettiva e oggettiva, del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita (in questo caso dall'imputato), ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto da accertare. Ne consegue che se alle dichiarazioni dei due collaboratori può annettersi, complessivamente considerate, la capacità dimostrativa del fatto storico costituito dal riconoscimento della propria responsabilità da parte dell'imputato, ciò non esaurisce l'ambito dell'accertamento del giudice di merito. In altri termini, se le due dichiarazioni conducono a ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], in un preciso momento storico, aveva affermato, davanti a soggetti con cui intratteneva buoni rapporti ([OSCURATO:PERSONA]) o verso cui aveva addirittura sentimenti di amicizia ([OSCURATO:PERSONA]), di essere l'autore del duplice omicidio, ciò tuttavia non significa che le stesse dichiarazioni siano di per sé sufficienti a provare anche il contenuto della ammissione confessoria da parte dell'imputato, essendo al contrario necessario, come già ricordato, che il giudice di merito la faccia oggetto di una ulteriore valutazione, riguardante il dichiarato «in sé» e nel contesto dei fatti e degli altri elementi di giudizio acquisiti in istruttoria, al fine di accertarne la veridicità. Nel caso in esame, tuttavia, questa doppia valutazione non risulta compiuta. In particolare, per quanto concerne il racconto di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si è soffermata soprattutto sulla questione della credibilità del dichiarante, in rapporto alla concreta possibilità che egli avrebbe avuto di ricevere la confidenza da parte dell'imputato, nonché sulla compatibilità delle sue dichiarazioni rispetto alla narrazione dell'altro collaboratore, coerentemente con il ruolo, al medesimo assegnato dai Giudici di merito, di elemento di riscontro della chiamata di [OSCURATO:PERSONA]. E', dunque, mancata un'analisi approfondita di quel contenuto dichiarativo, volta a verificare, con specifico riferimento al racconto di [OSCURATO:PERSONA] che esso riportava, la tenuta sul piano logico e la compatibilità con il complesso degli elementi acquisiti all'esito dell'istruzione dibattimentale. Una indagine che dovrà essere, dunque, compiuta, in sede di rinvio, ovviamente anche in relazione a quanto riferito dall'altro collaboratore~ con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta, al ruolo e ai compiti che, per tale motivo, sarebbe stato possibile attribuirgli e, soprattutto, alle concrete modalità esecutive del delitto. E ciò anche al fine della valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti, in particolar modo quella attinente alla premeditazione, la quale, presupponendo l'esistenza di un significativo arco temporale tra il momento deliberativo e quello esecutivo, presuppone, di necessità, una non imprecisa collocazione temporale del primo. Ciò che, una volta ritenute non sufficientemente riscontrate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA], impone, parimenti, un ulteriore vaglio in sede rescissoria. 5. Dall'accoglimento del primi due motivi consegue che i restanti motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi assorbiti, ancorché non preclusi nella loro eventuale riproposizione. Del pari deve ritenersi assorbito anche il ricorso proposto dal Procuratore generale, fermo restando che, anche in questo caso, le
Sentenza Cassazione n. 20836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris