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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 20467/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo E3) per difetto di querela e riducendo la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in contrasto con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure in fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità a fronte di un'idonea motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha correttamente valutato gli elementi probatori a carico dell'imputato, e, specificamente, le risultanze della perizia antropometrica e antroposomatica, le dichiarazioni del perito, nonché il riconoscimento operato nell'immediatezza dei fatti dalla polizia giudiziaria, che aveva pregressa conoscenza dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo E3) per difetto di querela e riducendo la pena inflitta; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in contrasto con il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure in fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità a fronte di un'idonea motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha correttamente valutato gli elementi probatori a carico dell'imputato, e, specificamente, le risultanze della perizia antropometrica e antroposomatica, le dichiarazioni del perito, nonché il riconoscimento operato nell'immediatezza dei fatti dalla polizia giudiziaria, che aveva pregressa conoscenza dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20467/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris