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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14516/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere i motivi di ricorso ed annullare la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17 marzo 2022 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravate e lesioni aggravate. 1.1 Al riguardo il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], osserva che in sede di convalida dell'arresto l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, ma che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma l'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio erano state notificate al difensore di ufficio. 1.2 Il difensore osserva che qualora questa Corte ritenesse condivisibile l'assunto della Corte di appello secondo cui il mutamento del precedente domicilio non fosse valida, allora erano nulle le notifiche del decreto che dispone il giudizio e quello di citazione per il giudizio di appello, che erano state effettuate presso il difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 E' vero infatti libnaj che "è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato.

Sez.6., n. 9899 del 12/12/2018, Gaiazzi, Rv. 275961) e che l'univoco e condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento penale a cui sia espressamente riferita (vedi Sez. 2, n. 29705 del 26/05/2022, n.m.); si deve però rilevare che è altrettanto consolidato l'orientamento secondo il quale non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare (vedi Sez.2, n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916) essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica; nel caso in esame, come si desume dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in ricorso, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata difensore di fiducia, aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per l'udienza preliminare nella sua qualifica di difensore di fiducia, e pertanto non si era verificata una nullità assoluta ed insanabile, ma una mera irregolarità, che avrebbe dovuto essere eccepita nella stessa udienza preliminare; l'eccezione, invece, non è stata sollevata né all'udienza preliminare, né alla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale, nella quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito soltanto che la notifica per quella udienza era stata notificata all'imputato ad un domicilio errato, ma nulla aveva eccepito sulla notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello aveva rilevato che nessuna eccezione era stata proposta in udienza preliminare, e su tale argomentazione nessuna censura è contenuta in ricorso.

Non si può sostenere pertanto, che si sia verificata una nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen, che ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere pertanto essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere i motivi di ricorso ed annullare la sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17 marzo 2022 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravate e lesioni aggravate. 1.1 Al riguardo il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], osserva che in sede di convalida dell'arresto l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, ma che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma l'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio erano state notificate al difensore di ufficio. 1.2 Il difensore osserva che qualora questa Corte ritenesse condivisibile l'assunto della Corte di appello secondo cui il mutamento del precedente domicilio non fosse valida, allora erano nulle le notifiche del decreto che dispone il giudizio e quello di citazione per il giudizio di appello, che erano state effettuate presso il difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 E' vero infatti libnaj che "è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato. Sez.6., n. 9899 del 12/12/2018, Gaiazzi, Rv. 275961) e che l'univoco e condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento penale a cui sia espressamente riferita (vedi Sez. 2, n. 29705 del 26/05/2022, n.m.); si deve però rilevare che è altrettanto consolidato l'orientamento secondo il quale non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare (vedi Sez.2, n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916) essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica; nel caso in esame, come si desume dalla stessa esposizione dei fatti contenuta in ricorso, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata difensore di fiducia, aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione per l'udienza preliminare nella sua qualifica di difensore di fiducia, e pertanto non si era verificata una nullità assoluta ed insanabile, ma una mera irregolarità, che avrebbe dovuto essere eccepita nella stessa udienza preliminare; l'eccezione, invece, non è stata sollevata né all'udienza preliminare, né alla prima udienza tenutasi avanti al Tribunale, nella quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito soltanto che la notifica per quella udienza era stata notificata all'imputato ad un domicilio errato, ma nulla aveva eccepito sulla notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Correttamente, pertanto, la Corte di appello aveva rilevato che nessuna eccezione era stata proposta in udienza preliminare, e su tale argomentazione nessuna censura è contenuta in ricorso. Non si può sostenere pertanto, che si sia verificata una nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen, che ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere pertanto essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Decreto Cassazione n. 14516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris