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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46795/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e per l'annullamento della sentenza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 7 gennaio 2019 del Tribunale di Castrovillari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione di domicilio aggravato da violenza sulle cose, condannandoli alla pena di giustizia, applicando alla sola [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si dolgono della contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado che, pur riconoscendo l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che detta aggravante aveva applicato.

3. I ricorsi sono fondati.

La motivazione della sentenza impugnata è palesemente contraddittoria, atteso che nella motivazione si afferma che la persona offesa, sentita come teste, ha escluso che in occasione della violazione di domicilio siano stati cagionati danni e che per tale motivo l'aggravante deve ritenersi insussistente e il reato rientra nella previsione dell'art. 614, primo comma, cod. pen., mentre nel dispositivo la sentenza di primo grado viene integralmente confermata, anche nel punto relativo all'applicazione di detta aggravante.

4. Ne consegue che detta aggravante, sulla base dell'accertamento fattuale operato dal giudice del merito, deve essere esclusa e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Esclusa l'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Così deciso il 12/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e per l'annullamento della sentenza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 7 gennaio 2019 del Tribunale di Castrovillari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione di domicilio aggravato da violenza sulle cose, condannandoli alla pena di giustizia, applicando alla sola [OSCURATO:PERSONA] i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si dolgono della contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado che, pur riconoscendo l'insussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado che detta aggravante aveva applicato. 3. I ricorsi sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata è palesemente contraddittoria, atteso che nella motivazione si afferma che la persona offesa, sentita come teste, ha escluso che in occasione della violazione di domicilio siano stati cagionati danni e che per tale motivo l'aggravante deve ritenersi insussistente e il reato rientra nella previsione dell'art. 614, primo comma, cod. pen., mentre nel dispositivo la sentenza di primo grado viene integralmente confermata, anche nel punto relativo all'applicazione di detta aggravante. 4. Ne consegue che detta aggravante, sulla base dell'accertamento fattuale operato dal giudice del merito, deve essere esclusa e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 12/10/20
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