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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 46460/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che, con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, carenza e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 73 D.p.r. 309/1990 e 699 cod. pen., posto che il giudice ha commisurato la pena assumendo una pena base ben oltre il minimo edittale senza alcuna motivazione; Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché attiene al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ridotto la pena, pur ritenendo di non doversi ancorare ai minimi edittali in ragione della pluralità di sostanze di cui il ricorrente faceva commercio e della non trascurabile rete di clientela.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che, con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, carenza e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 73 D.p.r. 309/1990 e 699 cod. pen., posto che il giudice ha commisurato la pena assumendo una pena base ben oltre il minimo edittale senza alcuna motivazione; Considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché attiene al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ridotto la pena, pur ritenendo di non doversi ancorare ai minimi edittali in ragione della pluralità di sostanze di cui il ricorrente faceva commercio e della non trascurabile rete di clientela. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris