CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43650/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/11/2019 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma il 27 gennaio del 2012 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina impropria aggravata commessa, in concorso con un complice, ai danni di un commerciante minacciato per conseguire il profitto consistente in una somma di danaro contenuta nel registratore di cassa e centinaia di calzature. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto di riconoscere il cosiddetto "concorso anomalo" ex art. 116 cod.pen., tenuto conto che nessun atto processuale dimostrerebbe che il ricorrente aveva previsto od accettato il rischio che il furto si trasformasse in rapina, avuto riguardo alle circostanze concrete, in particolare del fatto che il furto si era verificato in orario di chiusura del negozio e che l'arrivo del proprietario era evento imprevedibile; 2) violazione di legge per non essere state valorizzate le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo interrogatorio, con le quali egli aveva precisato che la minaccia nei confronti della persona offesa era stata proferita dal suo correo. Sul punto sarebbe incongrua la motivazione della Corte sulla mancanza di prova di tale circostanza; 3) vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello avrebbe valorizzato la fuga dell'imputato per dedurne l'assenza del "concorso anomalo"; 4) violazione di legge per avere la Corte erroneamente confermato la dichiarazione di abitualità nel reato basandosi esclusivamente sui suoi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito con motivazione conforme. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). La premessa si è resa necessaria in quanto è attraverso la convergenza delle motivazioni delle due sentenze di merito che si ha migliore contezza della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. 1.1. Per quanto attiene ai primi tre motivi - che possono essere affrontati congiuntamente attenendo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod.pen. - si deve ricordare il principio di diritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479. Tale principio è stato ripreso da Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv. 276734). Nella motivazione di tale decisione di legittimità, si specifica che: "in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen., può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479). Del resto la giurisprudenza di questa Corte Suprema è, in proposito, assolutamente ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l'impunità, sicché solo ove le circostanze del caso di specie siano indicative della focalizzazione esclusiva dell'azione criminosa verso la semplice sottrazione di un bene altrui, può ritenersi sussistere l'ipotesi del concorso anomalo; ove invece le circostanze del fatto programmato e poi portato a termine inducano a ritenere che per le particolari caratteristiche del luogo di consumazione è logicamente prevedibile la trasformazione dell'azione criminosa dall'iniziale programmato furto nel più grave delitto di rapina, il titolo di reato è sicuramente quello del concorso ex art. 110 cod.pen. a titolo di dolo indeterminato, alternativo od eventuale". Nel caso in esame, già il Tribunale, a fg. 4 della sentenza di primo grado, aveva messo in luce le decisive circostanze del caso concreto idonee a fondare l'ipotesi di un concorso nel reato del ricorrente ex art. 110 cod.pen.. Infatti, l'azione delittuosa si era svolta in pieno giorno, con strumenti di effrazione, con l'ausilio di un complice e poco prima dell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, con immediata minaccia di morte nei confronti della vittima intervenuta sul luogo. Si tratta di elementi di fatto non rivedibili in questa sede e, peraltro, neanche richiamati in ricorso, dove ci si limita a reiterare la tesi difensiva sostenuta con l'atto di appello, criticando solo l'ulteriore elemento aggiuntivo messo in luce dalla Corte e costituito dalla fuga dell'imputato. Tanto supera ogni diversa obiezione difensiva, anche quella volta a rappresentare un travisamento della prova - che non si rileva dalle sentenze di merito - a proposito del fatto che il ricorrente non avrebbe proferito personalmente la minaccia nei confronti della vittima. 1.2. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. Il ricorrente trascura la circostanza di fatto, specificata dal Tribunale e sinteticamente ribadita dalla Corte di appello, che il ricorrente, in ragione dei precedenti penali per reati contro il patrimonio, della loro concatenazione nel tempo nonché per le modalità di commissione e le sue condizioni di vita (segnatamente la mancanza di stabile occupazione) doveva ritenersi "persona stabilmente dedita alla commissione di siffatti delitti dai quali trae esclusivamente sostentamento" (fg. 6 della sentenza di primo grado). La motivazione è perfettamente in linea con i parametri indicati nell'art. 103 cod.pen. ed anche con i principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 13463 del 05/11/2019, dep. 2020, Guarneri, Rv. 278919: la professionalità nel reato non può essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma può essere attribuita solo quando risulti che l'imputato, che si trovi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, tragga fonte pressoché costante di guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose. (Conf. n. 8670/1985, Rv. 170588). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pub