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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30228/2023

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/F971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Mininanni con annullamento con rinvio della sentenza e per il rigetto del ricorso della Morciano; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Mininanni e Morciano, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con sentenza del 21/02/2022 ha confermato sentenza del GUP presso Tribunale di Lecce del 13/10/2016, resa ad esito di rito abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capi b) c) d) e), f), g) h) i) j) della rubrica).

1. [OSCURATO:PERSONA] e Morciano 'tenia hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, a mezzo del medesimo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.

Ricorso Mininanni.

È stato dedotto vizio della motivazione in quanto carente e contraddittoria in relazione agli artt. 62-bis e 81 cod. pen.; in appello è stato accolto il motivo che escludeva la recidiva, ma la Corte di appello ha omesso qualunque motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche e ai disposti aumenti in continuazione dei quali era stato richiesto un ridimensionamento.

3. Ricorso Morciano.

È stato dedotto vizio della motivazione per contraddittorietà interna evincibile dal testo del provvedimento impugnato.

Nell'ambito dei motivi di appello era stata richiesta la concessione della sospensione condizionale della pena, poi effettivamente concessa nell'ambito della motivazione e non riportata nel dispositivo della sentenza.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Mininanni quanto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, attesa l'intervenuta esclusione della recidiva, mentre ha concluso per il rigetto del ricorso della Morcia no.

5. La parte civile ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono complessivamente fondati.

2. Quanto al ricorso Mininanni occorre rilevare come il giudice di appello nel rideterminare la pena non ha in alcun modo motivato quanto alla riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Tra l'altro, nel determinare la pena ad esito della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., il giudice di appello ha comminato una pena superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado nella misura di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, senza alcun riferimento alla recidiva contestata (che dunque era stata oggettivamente esclusa già in primo grado, nonostante la dizione contenuta in dispositivo) così realizzando all'evidenza una reformatio in peius della stessa.

In tal senso occorre ricordare che le Sezioni Unite Morales (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01, in continuità con Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894-01 e Sez.

U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034-01) hanno enunciato in modo chiaro il principio generale secondo cui la regola relativa al divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione di quest'ultima, nel senso che non viene in discorso un semplice confronto tra pene, ma "occorre procedere ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella sequenza", con la conseguente inammissibilità di interventi manipolatori che consentano non domandati e, dunque, non consentiti aumenti di pena riferiti a singole condotte oggetto di condanna coinvolte nel cumulo giuridico.

Dunque il giudice di appello nel rideterminare la pena per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022,LoPresti,Ry. 28430101;Sez. 2 , n. 17585 del 23/0 3/2023, Cordì, Rv. 284531-01).

Risultano, invece, manifestamente infondate le ulteriori censure quanto agli aumenti computati in continuazione, rispetto ai quali il ricorrente non ha specificamente enucleato il proprio puntuale interesse.

Difatti, non è stata evidenziata l'irragionevolezza di tali aumenti e non è stato dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez.

U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01).

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio sul punto in precedenza indicato.

Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che devono essere complessivamente liquidate in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge.

3. Il ricorso della Morciano è fondato.

Effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza emerge l'intervenuta concessione in favore della stessa della sospensione condizionale della pena, elemento questo tuttavia non riportato in dispositivo.

Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516-01).

Può quindi essere rettificato tale errore nel senso che dopo le 7;r> parole "due anni di reclusione ed euro 800, 00 di multa" sia inserita la seguente frase: "pena sospesa", con invio della presente sentenza alla cancelleria della Corte di appello di Lecce per le annotazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole "anni due di reclusione ed euro 800 di multa" sia inserita la seguente frase: "pena sospesa" e manda alla cancelleria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/F971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Mininanni con annullamento con rinvio della sentenza e per il rigetto del ricorso della Morciano; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Mininanni e Morciano, che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con sentenza del 21/02/2022 ha confermato sentenza del GUP presso Tribunale di Lecce del 13/10/2016, resa ad esito di rito abbreviato, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti (capi b) c) d) e), f), g) h) i) j) della rubrica). 1. [OSCURATO:PERSONA] e Morciano 'tenia hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, a mezzo del medesimo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2. Ricorso Mininanni. È stato dedotto vizio della motivazione in quanto carente e contraddittoria in relazione agli artt. 62-bis e 81 cod. pen.; in appello è stato accolto il motivo che escludeva la recidiva, ma la Corte di appello ha omesso qualunque motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche e ai disposti aumenti in continuazione dei quali era stato richiesto un ridimensionamento. 3. Ricorso Morciano. È stato dedotto vizio della motivazione per contraddittorietà interna evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Nell'ambito dei motivi di appello era stata richiesta la concessione della sospensione condizionale della pena, poi effettivamente concessa nell'ambito della motivazione e non riportata nel dispositivo della sentenza. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Mininanni quanto alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, attesa l'intervenuta esclusione della recidiva, mentre ha concluso per il rigetto del ricorso della Morcia no. 5. La parte civile ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente fondati. 2. Quanto al ricorso Mininanni occorre rilevare come il giudice di appello nel rideterminare la pena non ha in alcun modo motivato quanto alla riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Tra l'altro, nel determinare la pena ad esito della riduzione ex art. 62-bis cod. pen., il giudice di appello ha comminato una pena superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado nella misura di un anno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, senza alcun riferimento alla recidiva contestata (che dunque era stata oggettivamente esclusa già in primo grado, nonostante la dizione contenuta in dispositivo) così realizzando all'evidenza una reformatio in peius della stessa. In tal senso occorre ricordare che le Sezioni Unite Morales (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066-01, in continuità con Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196894-01 e Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034-01) hanno enunciato in modo chiaro il principio generale secondo cui la regola relativa al divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma anche tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione di quest'ultima, nel senso che non viene in discorso un semplice confronto tra pene, ma "occorre procedere ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella sequenza", con la conseguente inammissibilità di interventi manipolatori che consentano non domandati e, dunque, non consentiti aumenti di pena riferiti a singole condotte oggetto di condanna coinvolte nel cumulo giuridico. Dunque il giudice di appello nel rideterminare la pena per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (Sez. 2, n. 2692 del 09/12/2022,LoPresti,Ry. 28430101;Sez. 2 , n. 17585 del 23/0 3/2023, Cordì, Rv. 284531-01). Risultano, invece, manifestamente infondate le ulteriori censure quanto agli aumenti computati in continuazione, rispetto ai quali il ricorrente non ha specificamente enucleato il proprio puntuale interesse. Difatti, non è stata evidenziata l'irragionevolezza di tali aumenti e non è stato dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. U, n. 42127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; n. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, rv. 256464-01; Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117-01; Sez. 3, n.550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279-01). La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio sul punto in precedenza indicato. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che devono essere complessivamente liquidate in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge. 3. Il ricorso della Morciano è fondato. Effettivamente dalla lettura della motivazione della sentenza emerge l'intervenuta concessione in favore della stessa della sospensione condizionale della pena, elemento questo tuttavia non riportato in dispositivo. Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516-01). Può quindi essere rettificato tale errore nel senso che dopo le 7;r> parole "due anni di reclusione ed euro 800, 00 di multa" sia inserita la seguente frase: "pena sospesa", con invio della presente sentenza alla cancelleria della Corte di appello di Lecce per le annotazioni di rito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilasettecento, oltre accessori di legge. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che dopo le parole "anni due di reclusione ed euro 800 di multa" sia inserita la seguente frase: "pena sospesa" e manda alla cancelleria d
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