CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 38021/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/...s~ le conclusioni del PG jet1ta,C-0 de Io c4, dee ctuo- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 7.12.2020 il Tribunale di Nocera inferiore, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la inammissibilità della richiesta, presentata da D'[OSCURATO:PERSONA], di revoca del provvedimento emesso in data 9.11.2020 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera inferiore aveva revocato la sospensione dell'ordine di esecuzione in data 28.9.2015. La richiesta era manifestamente infondata, in quanto la difesa aveva inteso valorizzare vizi attinenti alla procedura svolta avanti il Tribunale di sorveglianza di Salerno e definita con ordinanza che aveva respinto la richiesta del condannato di ammissione a misure alternative alla detenzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge in quanto era stata revocata la sospensione di ordine di esecuzione che non era stato validamente notificato al condannato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Il decreto impugnato ha ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta di revoca di provvedimento del pubblico ministero che, preso atto che il Tribunale di sorveglianza di Salerno aveva dichiarato inammissibili le richieste del condannato di ammissione a misure alternative alla detenzione, aveva disposto l'esecuzione della pena. Il ricorso ha evidenziato profili processuali relativi al procedimento che era stato definito con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva dichiarato la inammissibilità della richiesta di misure alternative del condannato. Con il successivo provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera inferiore, di cui la parte aveva chiesto la revoca al giudice dell'esecuzione, era stato revocato il decreto di sospensione dell'esecuzione, come prevede l'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. La legittimità di tale provvedimento è condizionata alla sussistenza del presupposto processuale richiesto dalla norma e costituito dalla decisione negativa sulla istanza di ammissione alle misure alternative, presupposto nel caso in esame pacificamente sussistente. Il giudice dell'esecuzione, cui, con incidente dell'esecuzione, può essere posta la questione relativa alla legittimità del provvedimento del pubblico ministero, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza del presupposto del potere 'esercitato dal pubblico ministero, ma non anche quello di sindacare la legittimità o il merito della decisione, esistente, che costituisce il presupposto processuale di cui si è detto. Il giudice dell'esecuzione ha dunque esattamente rilevato che l'incidente di esecuzione era stato proposto in mancanza dei requisiti di legge, ed aveva adottato il conseguente provvedimento previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]