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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 20168/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che oggetto di ricorso per cassazione è l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 12 dicembre 2025, emessa ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen, a seguito di opposizione delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nel procedimento R.G.N.R. 2836/2025 per il delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen. 2.

Rilevato che in data 14 aprile 2026 - quindi, tardivamente, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte cod. proc. pen. - è stata presentata memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il mezzo proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., anche l'arresto secondo cui «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata anche con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MFunti Atatrja

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che oggetto di ricorso per cassazione è l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 12 dicembre 2025, emessa ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen, a seguito di opposizione delle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nel procedimento R.G.N.R. 2836/2025 per il delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen. 2. Rilevato che in data 14 aprile 2026 - quindi, tardivamente, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte cod. proc. pen. - è stata presentata memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il mezzo proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., anche l'arresto secondo cui «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata anche con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MFunti Atatrja
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