CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 42011/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Fermo ha condannato l'imputato ultraventunenne ad una pena superiore a due anni applicando contestualmente la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale provvedimento, in data 27 novembre 2018, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 163 codice penale per essere stata la sospensione condizionale applicata ad una condanna superiore a due anni per un imputato ultraventunenne. 3. Nelle more, la Corte di appello di Ancona, a seguito dell'appello dell'imputato, ha rideterminato nella misura di anni due la pena inflitta all'imputato e ha confermato la sospensione condizionale della pena limitatamente alla pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Si tratta infatti di una impugnazione avverso un provvedimento ormai modificato da una successiva sentenza della Corte di appello che, rideterminando la pena in anni due di reclusione, ha applicato la sospensione condizionale in termini pienamente legittimi. 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 I