CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 20301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 21 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di Bergamo rigettava l'istanza di sostituzione della pena di due anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 1.500,00 irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o con altra misura prevista dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689. irrt-4r4e2t-i a Ritenuto che il ricorso in esamerrt5-n individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure sostitutive della pena detentiva irrogata a [OSCURATO:PERSONA], che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di Bergamo. Ritenuto che il Tribunale di Bergamo valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente, che imponeva di ritenere elevato il pericolo di recidiva, tenuto conto del fatto che, a partire dal 2008, Impellizzeri aveva «riportato plurime condanne per reati contro il patrimonio o comunque connotate da finalità di profitto [...], sino all'ultimo reato di bancarotta fraudolenta commesso il 28/1/2021». Ritenuto che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione o di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec