CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 35187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BARI, con ordinanza del 13/10/2021 ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI il giorno 4/4/2019, divenuta irrevocabile il 24/9/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 56, 629, comma secondo e 582 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 629 bis cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore laddove ha ritenuto che la Vaduva avesse avuto conoscenza della celebrazione del processo al quale, quindi, si sarebbe nella sostanza volontariamente sottratta. In specifico il difensore, in prima battuta, rileva che il decreto di irreperibilità emesso sarebbe illegittimo in quanto le ricerche effettuate sarebbero state superficiali e non sarebbero comunque state effettuate nel luogo di nascita, noto, né presso l'anagrafe nazionale italiana, dove sarebbe emerso che la Vaduva, da ben tre anni prima delle ricerche stesse, era regolarmente residente a Torrito, in provincia di Bari, le era stata rilasciata la carta d'identità, si era sposata con un cittadino italiano e aveva anche avuto tre figli. Sul punto, d'altro canto, la risposta della Corte d'Appello, secondo la quale le ricerche erano state correttamente effettuate solo presso l'anagrafe di Bari, luogo dove è stato commesso il reato, sarebbe contraddittoria, ciò in quanto le altre imputate erano state reperite in altri comuni. In seconda battuta, poi, la ricorrente evidenzia come la sospensione del processo sarebbe stata revocata sulla base di un preteso "rintracciamento" mai in effetti avvenuto. La circostanza che la polizia rumena di frontiera abbia indicato un indirizzo nel quale la ricorrente era probabilmente stata per un breve periodo di permanenza in Romania, infatti, a fronte della stabile residenza della stessa in Italia, non sarebbe idonea a concludere nel senso che la Vaduva era stata reperita e ciò anche se presso quell'indirizzo è stata inviata una raccomandata con il quale sarebbe stato tramesso un atto di cui non si conosce la natura e il contenuto, peraltro ricevuto da persona sconosciuta che ha apposto una sottoscrizione non riferibile alla Vaduva. Anche in ordine a tale elemento, d'altro canto, sarebbe del tutto inconferente la considerazione della Corte territoriale che ha ritenuto che in assenza di "querela di falso" la notifica deve ritenersi comunque regolare. Ragioni queste per le quali la decisione della Corte territoriale sarebbe errata dovendosi invece concludere nel senso che la ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo e ciò anche a prescindere dall'eventuale regolarità delle notifiche. 2. In data 17 giugno 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. In data 23 giungo 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'analisi degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di pronunciarsi in ordine alle questioni processuali dedotte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastri, Rv. 220094) e dai provvedimenti emessi risulta quanto segue.1.1. La ricorrente è stata rinviata a giudizio a seguito dell'udienza preliminare, celebrata in sua assenza in quanto già irreperibile durante le indagini. 1.2. In data 13 maggio 2014, esperite dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari nuove ricerche presso i campi Rom della zona di Bari, presso le zone dove si svolge attività di meretricio e presso l'Ufficio anagrafe di Bari, il giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di irreperibilità. 1.3. In data 5 giugno 2014 il processo, preso atto che tutte le notifiche erano state effettuate sempre e comunque al difensore d'ufficio e che era stato impossibile eseguire la notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputata, è stato sospeso. 1.4. All'udienza del 22 settembre 2016 è stata acquisita una nota della [OSCURATO:PERSONA] di Bari nella quale si dava atto che la polizia rumena aveva rintracciato la ricorrente e che presso l'indirizzo rumeno così acquisito era stata inviata una "raccomandata con ricevuta di ritorno per l'atto di notifica". 1.4. Il processo, ritenuta regolare la notifica così effettuata, è ripreso e si è concluso con la sentenza pronunciata il 4 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2019. 1.5. Il 12 novembre 2019 è stato emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. 1.6. Il 9 dicembre 2019 l'ordine di esecuzione è stato notificato alla ricorrente, compiutamente identificata a mezzo carta di identità rilasciata dal Comune di Torrito (Ba). 1.7. In data 11 dicembre 2019 il difensore/procuratore speciale della ricorrente ha presentato istanza di rescissione del giudicato. 1.8. Nell'istanza di rescissione il difensore ha evidenziato, producendo specifica documentazione, anche allegata al presente atto di ricorso, che la Vaduva: -prima residente ad Altamura, risultava regolarmente residente nel Comune di Torrito, Bari, con abitazione in via Pacione n. 34, sin dal 20 giugno 2013 (cfr. certificato di residenza allegato n. 5 del ricorso); - il giorno 12 giugno 2015 aveva contratto matrimonio a Torrito con il sig. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Estratto per riassunto del degistro degli atti di Matrimonio, alle. 6 del ricorso); -nel corso degli anni ha avuto tre figlie, la prima delle quali nata ad Altamura nell'anno 2012 e la seconda e la terza, nate rispettivamente negli anni 2014 e 2016, a Bari (cfr. Certificato di stato di famiglia in all. 7 del ricorso);-è in possesso di carta di identità rilasciata dal Comune di Torrito (Cr. all. 8 dell'atto di ricorso) ed è regolarmente iscritta al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. allegato n. 9 dell'atto di ricorso). 1.9. In data 13 ottobre 2021 la Corte d'Appello di Bari, ritenuto che il Tribunale aveva seguito correttamente la procedura richiesta dal codice di rito per poter svolgere il processo e che anche la notifica effettuata in Romania fosse regolare in quanto in ordine alla sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno non era stata proposta la querela di falso, ha pronunciato l'ordinanza impugnata. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'imputata per i motivi illustrati in precedenza. Le doglianze sono fondate. 2.1. In due recenti pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e seguenti (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema previsto dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia). Ragione questa per la quale anche "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", pure espressamente citate dalla norma, non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 20). Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate. Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (cfr. ancora Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 24). Tale principio è di carattere generale e nel senso che il giudice è tenuto a verificare che le modalità utilizzate siano in concreto idonee a garantire all'imputato l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, così che questa non può desumersi dal semplice rispetto formale delle regole poste dal codice quando ciò non consente di ritenere la sicura conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680) ovvero, tanto più, quando la mancata e inconsapevole conoscenza del processo risulta a posteriori in virtù della inefficacia della procedura seguita per procedere alla notifica. 2.2. Nel caso di specie le ricerche effettuate ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità erano inidonee e la notifica effettuata in Romania presso l'indirizzo indicato dalla polizia di frontiera rumena risulta priva di efficacia. 2.2.1. Come documentato dalla difesa risulta che la ricorrente era regolarmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a Torrito -ciò senza voler considerare il periodo trascorso ad Altamura, dove pure è nata una delle figlie- da data di gran lunga antecedente a quella in cui sono state effettuate le ricerche sulle quali si fonda il decreto di irreperibilità. La costante permanenza della ricorrente in provincia di Bari, poi, è confermata dal matrimonio nel frattempo contratto, dalla nascita, proprio a Bari, di ben due figlie e dalla regolare iscrizione al [OSCURATO:PERSONA]. Circostanze queste che impongono di ritenere del tutto inidonee le ricerche effettuate ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, così come quelle successive e fino alla revoca dell'ordinanza di sospensione. Come già evidenziato nella sentenza n. 399 del 1998 dalla Corte costituzionale, d'altro canto, l'indicazione dei luoghi contenuti nell'art. 159 cod. proc. pen. è da considerarsi indicativa e non esaustiva. Sotto tale profilo, quindi, le ricerche, al fine di garantire la massima tutela del diritto dell'imputato/indagato di partecipare al processo e di esercitare il proprio diritto di difesa, devono essere effettive, utilizzando cioè in modo efficace le notizie e le informazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati.,' Il sistema processuale, così come anche meglio specificato con la disciplina dell'assenza, con la previsione che il processo sia sospeso qualora non vi sia certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza della celebrazione dello stesso e, infine, con la previsione di una impugnazione straordinaria come la rescissione del giudicato, infatti, impone di leggere e interpretare la norma nel senso di attribuire il massimo rilievo al principio di effettività delle ricerche (cfr. Sez. 5, n. 34993 del 09/10/2020, Colombini, Rv. 279984 alla quale si rinvia per le puntuali osservazioni in questa contenute; Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Sohli, Rv. 265327; Sez. 3, n. 52326 del 20/11/2014, C. Rv. 261710 con riferimento all'effettività delle ricerche). 2.2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla notifica effettuata a seguito del c.d. "rintracciamento" effettuato dalla polizia di frontiera rumena. Dalla nota della polizia municipale prodotta all'udienza del 22 settembre 2016, infatti, non risulta quale atto sarebbe stato notificato in Romania alla ricorrente laddove l'art. 169 cod. proc. pen. prevede che all'estero, a mezzo raccomandata a.r., possa essere notificato esclusivamente l'invito a eleggere domicilio in Italia (Sez. 3, n. 43147 del 08/03/2018, P., Rv. 273924 - 01) e non un altro atto direttamente riferibile al processo, quale il decreto che dispone il giudizio, l'atto di vocatio in iudicium di cui l'imputato deve avere conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) Ragione questa per la quale, quindi, il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata alla mancata proposizione della "querela di falso", azione evidentemente esercitabile soltanto nel territorio nazionale e per atti notificati in Italia, risulta del tutto inconferente. 3. Sulla scorta di tali considerazioni, ritenuto che la ricorrente non ha avuto conoscenza del processo e che a questo non risulta essersi consapevolmente sottratta, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata poiché emessa in violazione di legge. L'annullamento deve essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti della ricorrente nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la celebrazione del giudizio. Per effetto della presente pronuncia, infine, l'esecuzione della pena deve essere sospesa e deve essere disposta l'immediata liberazione della ricorrente se non detenuta per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 1372 pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dispone la trasmissione degli atti al T