CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18422/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea in data 07/03/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 55 d. Igs. 231/2007 (capo 1), 641 cod. pen. (capi 2 e 3), 483 cod. pen. (capi 4 e 5). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, commessi tra il 27 gennaio 2015 e il 10 marzo 2014. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'applicazione della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. implica l'aumento di due terzi del tempo ordinario e del periodo di sospensione ex art. 161 cod. pen., nell'irrilevanza del giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti (in tal senso la giurisprudenza, citata a pag. 3 della sentenza impugnata); recidiva indubbiamente applicata, come si evince dal testo della sentenza di primo grado, anche se l'inasprimento della pena è stato neutralizzato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]