CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1997
Cassazione n. 32410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché la dedottaviolazione di legge e il prospettato vizio di motivazione per travisamento dellaprova dichiarativa si risolvono nella mera sollecitazione di una diversa letturadelle risultanze testimoniali e, dunque, in una sollecitazione ad una rivalutazionedel compendio probatorio,estranea al sindacato di legittimità, essendo preclusaalla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione e l'autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice dimerito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); né èconfigurabile il denunciato vizio motivazionale, posto che il controllo di legittimitàè limitato alla verifica della illogicità manifesta e immediatamente percepibile,non essendo consentito alla Corte verificare la rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali né sostituire la propria valutazione a quella del giudice dimerito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01; Sez. U, n. 24del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01); né, infine, ricorre il dedottotravisamento della prova, configurabile soltanto quando la motivazione introducaun'informazione probatoria inesistente ovvero ometta la valutazione di una provadecisiva, e non anche quando venga prospettata una diversa interpretazionedelle risultanze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv.236893-01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo è inammissibile poiché la doglianza, al di làdella formale deduzione del vizio motivazionale e della violazione di legge, miraad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e una differentevalutazione del materiale probatorio in ordine alla configurabilità del delittocontestato; a fronte della motivazione completa e priva di manifeste illogicitàresa dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita, infatti, a contrapporre unalettura alternativa delle emergenze processuali, inammissibile in sede dilegittimità, dovendosi ribadire che il giudizio di cassazione non costituisce unterzo giudizio di merito, essendo demandato alla Corte il solo controllo sullacorrettezza giuridica e sulla tenuta logica della decisione impugnata (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, cit.);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale si deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamenteinfondato, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto delle ragionigiustificative del discostamento della pena dal minimo edittale mediante ilrichiamo alla negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedentiper reati contro il patrimonio, all'assenza di elementi favorevolmente valutabili ealla particolare gravità della condotta, connotata dall'impiego di violenza fisicanei confronti della persona offesa, in coerente applicazione dei criteri di cui agliartt. 132 e 133 cod. pen.; ne consegue che la censura si risolve nella richiesta diuna nuova valutazione della congruità della pena, inammissibile in sede dilegittimità, essendo principio consolidato che la determinazione del trattamentosanzionatorio sfugge al sindacato della Corte di cassazione quando risulti sorrettada motivazione non manifestamente illogica né frutto di mero arbitrio (Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01), evenienza che nelcaso di specie non ricorre;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]