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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44540/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato i: [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 01/02/2023 dei GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita ia relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in aumento sulla pena disposta dalla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna del 14 gennaio 2022.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla incidenza di tale fattore sull'entità dell'au- mento per la continuazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituente il frutto della scelta delle parti.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 5 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato i: [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 01/02/2023 dei GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita ia relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in aumento sulla pena disposta dalla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bologna del 14 gennaio 2022. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla incidenza di tale fattore sull'entità dell'au- mento per la continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituente il frutto della scelta delle parti. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 44540/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris