CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26946/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22202-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8792/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l'avviso di accertamento per rettifica della rendita catastale dichiarata per l'anno 2017 in ordine all'impianto eolico sito su quel territorio, lamentando che l'Ufficio aveva calcolato il valore catastale dell'immobile tenendo conto anche della torre, costituente parte integrante dell'aerogenratore, in violazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello dell'Ufficio osservando che la torre non contiene parti meccaniche deputate alla produzione di energia elettrica, avendo solo funzione di sostegno dell'intera e complessa struttura in questione, cosicché la torre stessa deve definirsi costruzione e non impianto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. Ric. 2020 n. 22202 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- nonché 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere l'appello dell'Agenzia non sufficientemente specifico. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 e art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente incluso nella stima anche la torre dell'aerogeneratore nonostante la sopra citata legge lo escluda espressamente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 221. Il lresidente M uro Mocci '[OSCURATO:PERSONA] 0991, - 5 OT T