CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7 cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Errata motivazione della sentenza; violazione degli artt. 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 2. Inesatta valutazione della prova in conseguenza della inesatta percezione del fatto (travisamento della prova); errata motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che deve reputarsi ormai consolidato l'orientamento di questa Corte in base al quale «L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione delralcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini» (così Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 - 01; conforme a N. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01; N. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01; N. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01; N. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01; N. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che l'asserito travisamento della prova è volto unicamente a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate per contro dai giudici di merito. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione dell'entità del pericolo per la collettività, desunto dalle modalità della condotta, che il fatto non fosse connotato da speciale tenuità (il ricorrente emanava odore di alcol ed era in condizioni soporose, il veicolo era in sosta ostacolando la circolazione, il fatto si è verificato in orario notturno). Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Considerato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione non soffre dei vizi lamentati dalla difesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460: «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio»). Ritenuto, quanto alla determinazione in concreto della pena, che tale profilo è sottratto al sindacato di legittimità, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso di specie, la doglianza con cui si critica la decisione della Corte di merito di non essere addivenuta ad un più benevolo trattamento sanzionatorio è del tutto destituita di fondamento, avendo i giudici irrogato una pena determinata nel minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende