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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11070/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6425/2024, depositatail 19 giugno 2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò per revocazione ex art. 395,num. 3), c.p.c. la sentenza con la quale il Tribunale di Milano avevaconfermato, in sede di appello su precedente decisione del Giudice dipace, il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e a favore diWolters [OSCURATO:SOCIETA]., recante importo di euro 3.433,69 oltreinteressi e spese.Il credito costituiva il corrispettivo dei «servizi editoriali»commissionati alla società ingiungente, consistenti nella fornituraperiodica di volumi e banche dati giuridiche.A sostegno della domanda di revocazione, il Menniti produsse unacomunicazione di messa in mora inviatagli dalla società il 19 marzo2015, contenente una diffida al pagamento dell’importo di euro 65,00,nella quale si dava atto di un estratto conto del servizio editoriale«relativo al periodo dal 1.1.2010 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con saldo zero»; eaffermò che tale comunicazione – significativa dell’insussistenza delcredito oggetto di ingiunzione – gli era stata trasmessa da una collegadi studio, a causa di un disguido di posta, soltanto dopo la conclusionedel giudizio d’appello.2.

Il Tribunale dichiarò inammissibile l’impugnazione.Osservò, in tal senso, che la missiva era stata inviata pressol’indirizzo dello studio del Menniti, tanto da essere giunta a conoscenzadi una collega, ciò che escludeva di imputare a forza maggiore o a fattodella convenuta la mancata conoscenza del documento in tempo utileper produrlo in giudizio.Richiamò, in tal senso, il consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui la revocazione ex art. 395, num. 3, c.p.c. presuppone chela mancata produzione del documento decisivo, successivamenterinvenuto, non sia dovuta a colpa di colui che promuove l’azione, cheNumero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlotempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui nonimputabile o per fatto dell’avversario; e osservò che tale onere erarimasto non assolto dal ricorrente.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionePietro Menniti, articolando tre motivi.La società intimata ha resistito con controricorso.Il 18 marzo 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civile haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; il ricorrenteha depositato istanza di decisione ed è stata così fissata adunanzacamerale per la discussione, in prossimità della quale lacontroricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell’artt. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.Nullità della sentenza.

Omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione sull’ammissione della prova per testi».Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato che egli non aveva dato prova di aver fatto il possibile perottenere tempestivamente la missiva di cui ha poi invocatol’acquisizione.Osserva, al riguardo, di aver dedotto capitoli di prova testimoniale,non ammessi dal Tribunale in quanto ritenuti irrilevanti; da ciòinferisce l’illogicità della successiva statuizione, fondata sul mancatoassolvimento dell’onus probandi, e assume che la stessa sarebbe privadi motivazione, non indicando le ragioni del rigetto della prova.2.

Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerareche la missiva e il suo contenuto non erano stati contestati dallasocietà con la prima difesa successiva alla relativa produzione.3.

Il terzo motivo, infine, deduce violazione dell’art. 395, num. 3),c.p.c.Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto a lui imputabile, anziché a forza maggiore o a colpa dellacontroparte, il tardivo rinvenimento della missiva.Osserva, sul punto, che il giudice a quo aveva omesso diconsiderare che i documenti erano stati spediti per posta ordinaria eche la collega che li aveva ricevuti non aveva con lui alcun rapporto diassociazione o collaborazione, limitandosi a condividere i locali neiquali era esercitata l’attività professionale.4.

Occorre preliminarmente rilevare che il consigliere delegato cheha formulato la proposta di definizione può far parte del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma primo, num. 4), e 52 c.p.c.; tale proposta, infatti, non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass. sez.

U., 10/4/2024, n. 9611).5.

Posta tale premessa, il ricorso è infondato.5.1.

Il primo motivo è inammissibile.Esso, infatti, è volto a sollecitare una nuova valutazione dirilevanza della prova orale dedotta; ma il relativo apprezzamento,Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026operato dal giudice di merito, non è sindacabile in questa sede se nonper manifesta illogicità.Questa Corte, al riguardo, ha affermato che la valutazione circal’efficacia probatoria e il carattere di decisività del nuovo documento,prodotto a sostegno dell’istanza di revocazione, rientra nei poteri delgiudice di merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità sesorretto da sufficiente e coerente motivazione (così Cass. 14/10/2024,n. 26709; Cass. 12/2/2013, n. 3466).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è illogica,poiché si fonda sull’affermazione del fatto che, data per acquisita lacircostanza dell’avvenuta consegna della missiva presso lo studiodell’odierno ricorrente, la revocazione poteva ritenersi ammissibilesolo in assenza di cause di imputabilità allo stesso ricorrente del ritardocon il quale ne era poi stata invocata la decisività nel giudizio.Rispetto a tale fondamentale considerazione, del tutto coerente èil giudizio di irrilevanza delle prove testimoniali dedotte formulato dalTribunale.

Queste ultime, articolate in capitoli che vengono riprodottinel ricorso, sono infatti volte unicamente a confermare che la missivaera stata consegnata alla collega del Menniti e costei la avevatrattenuta per un lungo periodo di tempo; ma si tratta, come èevidente, di circostanze che non scalfiscono le ragioni per le quali ilritardo è stato imputato al ricorrente.5.2.

Il secondo motivo è infondato.Premesso, infatti, che l’operatività del principio di noncontestazione va circoscritta ai fatti storici su cui si fondi la pretesaazionata in giudizio, rispetto alla quale l’esistenza di un’effettiva noncontestazione è rimessa al giudice del merito (da ultimo, in tal senso,Cass. 5/2/2026, n. 4109), in questa sede non è in discussione il fattoNumero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026storico rappresentato dalla tardiva conoscenza della missiva da partedel Menniti.Al vaglio del giudice del merito è stata invece sottoposta l’idoneitàdi quest’ultima circostanza a supportare il ricorso per revocazione, neitermini in cui è stato proposto; e rispetto a questo tipo di valutazione,che non si sostanzia nell’accertamento di un fatto, ma nell’applicazionedella norma al fatto accertato, il principio di non contestazione non haalcun margine di operatività.5.3.

Il terzo motivo non scalfisce la ratio decidendi della sentenzaimpugnata.Le circostanze evidenziate nel ricorso, infatti, non valgono asuperare il rilievo decisivo circa il difetto di prova della nonaddebitabilità al ricorrente del ritardo nel reperimento del documento;il fatto che la missiva fosse stata spedita per posta ordinaria nondesigna alcun atteggiamento colpevole del mittente, né valgono lemodalità di organizzazione interne al luogo di lavoro nel quale l’atto fucorrettamente inviato, in relazione alle quali il ricorrente ipotizza undiverso livello di esigibilità delle comunicazioni fra associati,collaboratori e meri occupanti dei locali.Va condiviso, in particolare, il rilievo operato nella proposta didefinizione accelerata, in base al quale il fatto che la collega di studioche ha ricevuto la notifica (recte: la consegna) del documento non loabbia inoltrato al ricorrente non incide sulla possibilità che quest’ultimoaveva di venirne a conoscenza, avendola effettivamente ricevutapresso il suo studio; e tanto basta a ritenere non integrata l’invocatacausa di forza maggiore.6.

Il ricorso va dunque respinto e il giudizio va definito inconformità alla proposta di definizione.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026Nei termini indicati nel dispositivo, inoltre, il ricorrente vacondannato al pagamento, in favore della controparte, dell’ulterioreimporto previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché alpagamento in favore della Cassa delle ammende in forza di quantodisposto dal successivo comma quarto, entrambi richiamati dall’art.380-bis c.p.c.In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partireda Cass. sez.

U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio, che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneriaccessori di legge, e al pagamento dell’importo di euro 1.000,00 aisensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché al pagamentodell’importo di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6425/2024, depositatail 19 giugno 2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò per revocazione ex art. 395,num. 3), c.p.c. la sentenza con la quale il Tribunale di Milano avevaconfermato, in sede di appello su precedente decisione del Giudice dipace, il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e a favore diWolters [OSCURATO:SOCIETA]., recante importo di euro 3.433,69 oltreinteressi e spese.Il credito costituiva il corrispettivo dei «servizi editoriali»commissionati alla società ingiungente, consistenti nella fornituraperiodica di volumi e banche dati giuridiche.A sostegno della domanda di revocazione, il Menniti produsse unacomunicazione di messa in mora inviatagli dalla società il 19 marzo2015, contenente una diffida al pagamento dell’importo di euro 65,00,nella quale si dava atto di un estratto conto del servizio editoriale«relativo al periodo dal 1.1.2010 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con saldo zero»; eaffermò che tale comunicazione – significativa dell’insussistenza delcredito oggetto di ingiunzione – gli era stata trasmessa da una collegadi studio, a causa di un disguido di posta, soltanto dopo la conclusionedel giudizio d’appello.2. Il Tribunale dichiarò inammissibile l’impugnazione.Osservò, in tal senso, che la missiva era stata inviata pressol’indirizzo dello studio del Menniti, tanto da essere giunta a conoscenzadi una collega, ciò che escludeva di imputare a forza maggiore o a fattodella convenuta la mancata conoscenza del documento in tempo utileper produrlo in giudizio.Richiamò, in tal senso, il consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui la revocazione ex art. 395, num. 3, c.p.c. presuppone chela mancata produzione del documento decisivo, successivamenterinvenuto, non sia dovuta a colpa di colui che promuove l’azione, cheNumero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlotempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui nonimputabile o per fatto dell’avversario; e osservò che tale onere erarimasto non assolto dal ricorrente.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionePietro Menniti, articolando tre motivi.La società intimata ha resistito con controricorso.Il 18 marzo 2025 il Consigliere delegato della Sezione II Civile haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; il ricorrenteha depositato istanza di decisione ed è stata così fissata adunanzacamerale per la discussione, in prossimità della quale lacontroricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell’artt. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.Nullità della sentenza. Omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione sull’ammissione della prova per testi».Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haaffermato che egli non aveva dato prova di aver fatto il possibile perottenere tempestivamente la missiva di cui ha poi invocatol’acquisizione.Osserva, al riguardo, di aver dedotto capitoli di prova testimoniale,non ammessi dal Tribunale in quanto ritenuti irrilevanti; da ciòinferisce l’illogicità della successiva statuizione, fondata sul mancatoassolvimento dell’onus probandi, e assume che la stessa sarebbe privadi motivazione, non indicando le ragioni del rigetto della prova.2. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerareche la missiva e il suo contenuto non erano stati contestati dallasocietà con la prima difesa successiva alla relativa produzione.3. Il terzo motivo, infine, deduce violazione dell’art. 395, num. 3),c.p.c.Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto a lui imputabile, anziché a forza maggiore o a colpa dellacontroparte, il tardivo rinvenimento della missiva.Osserva, sul punto, che il giudice a quo aveva omesso diconsiderare che i documenti erano stati spediti per posta ordinaria eche la collega che li aveva ricevuti non aveva con lui alcun rapporto diassociazione o collaborazione, limitandosi a condividere i locali neiquali era esercitata l’attività professionale.4. Occorre preliminarmente rilevare che il consigliere delegato cheha formulato la proposta di definizione può far parte del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma primo, num. 4), e 52 c.p.c.; tale proposta, infatti, non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass. sez. U., 10/4/2024, n. 9611).5. Posta tale premessa, il ricorso è infondato.5.1. Il primo motivo è inammissibile.Esso, infatti, è volto a sollecitare una nuova valutazione dirilevanza della prova orale dedotta; ma il relativo apprezzamento,Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026operato dal giudice di merito, non è sindacabile in questa sede se nonper manifesta illogicità.Questa Corte, al riguardo, ha affermato che la valutazione circal’efficacia probatoria e il carattere di decisività del nuovo documento,prodotto a sostegno dell’istanza di revocazione, rientra nei poteri delgiudice di merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità sesorretto da sufficiente e coerente motivazione (così Cass. 14/10/2024,n. 26709; Cass. 12/2/2013, n. 3466).Nel caso di specie, la motivazione della sentenza non è illogica,poiché si fonda sull’affermazione del fatto che, data per acquisita lacircostanza dell’avvenuta consegna della missiva presso lo studiodell’odierno ricorrente, la revocazione poteva ritenersi ammissibilesolo in assenza di cause di imputabilità allo stesso ricorrente del ritardocon il quale ne era poi stata invocata la decisività nel giudizio.Rispetto a tale fondamentale considerazione, del tutto coerente èil giudizio di irrilevanza delle prove testimoniali dedotte formulato dalTribunale. Queste ultime, articolate in capitoli che vengono riprodottinel ricorso, sono infatti volte unicamente a confermare che la missivaera stata consegnata alla collega del Menniti e costei la avevatrattenuta per un lungo periodo di tempo; ma si tratta, come èevidente, di circostanze che non scalfiscono le ragioni per le quali ilritardo è stato imputato al ricorrente.5.2. Il secondo motivo è infondato.Premesso, infatti, che l’operatività del principio di noncontestazione va circoscritta ai fatti storici su cui si fondi la pretesaazionata in giudizio, rispetto alla quale l’esistenza di un’effettiva noncontestazione è rimessa al giudice del merito (da ultimo, in tal senso,Cass. 5/2/2026, n. 4109), in questa sede non è in discussione il fattoNumero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026storico rappresentato dalla tardiva conoscenza della missiva da partedel Menniti.Al vaglio del giudice del merito è stata invece sottoposta l’idoneitàdi quest’ultima circostanza a supportare il ricorso per revocazione, neitermini in cui è stato proposto; e rispetto a questo tipo di valutazione,che non si sostanzia nell’accertamento di un fatto, ma nell’applicazionedella norma al fatto accertato, il principio di non contestazione non haalcun margine di operatività.5.3. Il terzo motivo non scalfisce la ratio decidendi della sentenzaimpugnata.Le circostanze evidenziate nel ricorso, infatti, non valgono asuperare il rilievo decisivo circa il difetto di prova della nonaddebitabilità al ricorrente del ritardo nel reperimento del documento;il fatto che la missiva fosse stata spedita per posta ordinaria nondesigna alcun atteggiamento colpevole del mittente, né valgono lemodalità di organizzazione interne al luogo di lavoro nel quale l’atto fucorrettamente inviato, in relazione alle quali il ricorrente ipotizza undiverso livello di esigibilità delle comunicazioni fra associati,collaboratori e meri occupanti dei locali.Va condiviso, in particolare, il rilievo operato nella proposta didefinizione accelerata, in base al quale il fatto che la collega di studioche ha ricevuto la notifica (recte: la consegna) del documento non loabbia inoltrato al ricorrente non incide sulla possibilità che quest’ultimoaveva di venirne a conoscenza, avendola effettivamente ricevutapresso il suo studio; e tanto basta a ritenere non integrata l’invocatacausa di forza maggiore.6. Il ricorso va dunque respinto e il giudizio va definito inconformità alla proposta di definizione.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026Nei termini indicati nel dispositivo, inoltre, il ricorrente vacondannato al pagamento, in favore della controparte, dell’ulterioreimporto previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché alpagamento in favore della Cassa delle ammende in forza di quantodisposto dal successivo comma quarto, entrambi richiamati dall’art.380-bis c.p.c.In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partireda Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese delgiudizio, che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneriaccessori di legge, e al pagamento dell’importo di euro 1.000,00 aisensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché al pagamentodell’importo di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.Numero registro generale 20647/2024Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 11070/2026Data pubblicazione 24/04/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 18 marzo 2026.Il Presidente