CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 12378/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 495 e 338 cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata dall'imputato il giorno 11 dicembre 2033 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 13 dicembre 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01); considerato che sia il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, segnatamente in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - sia il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - reiterano il medesimo ordine di allegazioni già disattese dalla Corte territoriale (che, sulla scorta delle testimonianze degli operanti, riportate in parte qua, ha ritenuto provato che costoro si fossero nell'occorso qualificati allorché hanno chiesto all'imputato di qualificarsi) in maniera irrituale, senza denunciare con la necessaria puntualità il travisamento della prova (che non può essere prospettato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti, quali segnatamente taluni passi delle deposizioni: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso