Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 30862/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che per la revoca dell'indulto fosse sufficiente una condanna alla pena di anni due di reclusione e non una pena superiore a detto limite; Rilevato, quindi, che quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso si pone in contrasto con quanto stabilito da questa Corte in materia e, in particolare, che la condanna a pena detentiva a due anni di reclusione per delitto non colposo comporta la revoca dell'indulto elargito a norma del d.P.R. n. 394 del 1990, in quanto l'art. 4 di tale decreto si riferisce alla pena "non inferiore" a quel tetto e non alla pena "superiore" ad esso (Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 05/04/1996, Rv. 204817 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che per la revoca dell'indulto fosse sufficiente una condanna alla pena di anni due di reclusione e non una pena superiore a detto limite; Rilevato, quindi, che quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso si pone in contrasto con quanto stabilito da questa Corte in materia e, in particolare, che la condanna a pena detentiva a due anni di reclusione per delitto non colposo comporta la revoca dell'indulto elargito a norma del d.P.R. n. 394 del 1990, in quanto l'art. 4 di tale decreto si riferisce alla pena "non inferiore" a quel tetto e non alla pena "superiore" ad esso (Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 05/04/1996, Rv. 204817 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023