CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 47167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato nei confronti della sentenza con cui il Tribunale di Lagonegro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di evasione (art. 385 cod. pen.) e sottrazione o distruzione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, mediante il suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione. Nonostante la tempestiva notifica della richiesta di celebrare il processo in presenza, l'udienza ha seguito il rito cartolare disposto dalla legislazione emergenziale in materia di Covid. Il rigetto dell'istanza di celebrazione dell'udienza in presenza ha quindi prodotto la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 420 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e omessa motivazione con riferimento alle deduzioni relative al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.). I giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'imputato fosse agli arresti domiciliari, mentre era in regime di detenzione domiciliare. Non avrebbero, dunque, sviluppato le conseguenze di tale premessa - già dedotte in appello - con riguardo alla contestata ipotesi di "evasione". 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e omessa motivazione con riferimento alle deduzioni relative al delitto di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art. 334 cod. pen.). In particolare, i giudici non avrebbero risposto alle deduzioni in appello riguardanti: la circostanza che la vettura fosse o meno circolante al momento del suo rinvenimento; il differimento temporale dell'accertamento da parte dei Carabinieri (realizzato nelle date del 2 e del 4 agosto 2012); l'avvenuta prescrizione del reato. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per non aver i giudici argomentato in relazione a tutti i parametri dell'art. 133 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in rapporto al difetto del dolo del delitto di evasione, posto che l'imputato non voleva evadere, ma aveva effettuato un piccolo ritardo, per essersi fermato a mangiare, dopo essere uscito dal SERT dove era autorizzato a recarsi per la somministrazione del metadone. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, in relazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi limitati i giudici a fare riferimento ai numerosi procedenti penali dell'imputato. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., su cui la sentenza avrebbe dato una risposta solo apparente.3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 4. Il ricorrente presenta nota conclusiva che, tuttavia, essendo stata prodotta intempestivamente (in data 18 novembre 2022 e quindi oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza), non può essere valutata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. L'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con I. 8 dicembre 2020, n. 176, e recante "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19" (la cui disciplina è stata successivamente prorogata da altri provvedimenti legislativi), ha disposto, al comma 1, che, «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». Il successivo comma 4 aggiunge che la richiesta di discussione orale deve essere «formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2». 3. In tema di giudizio d'appello, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). 4. Nel caso oggetto del presente giudizio, il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato presso la cancelleria della Corte d'appello in data 6 aprile 2021, aveva chiesto di partecipare in presenza all'udienza fissata per il successivo 22 aprile. La richiesta, essendo stata presentata nei termini, era quindi tempestiva e doveva essere accolta. In effetti, dal verbale dell'udienza in discorso risulta che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] era presente. Non così, tuttavia, per quanto riguarda la successiva udienza, all'esito della quale è stata pronunciata sentenza con cui si conferma la responsabilità dell'imputato per i reati contestati. Nella motivazione della pronuncia si legge, infatti, che «all'udienza del 3 febbraio 2022, regolarmente citato l'imputato, in assenza di alcuna richiesta di trattazione orale, solamente il p.g. rassegnava come in atti [...] le proprie conclusioni scritte». Il mancato accoglimento della richiesta di trattazione orale, dunque, ledendo il diritto al contraddittorio e, più in generale, alla difesa dell'imputato nei termini in precedenza ricordati, vizia il provvedimento impugnato. 5. La sentenza va, dunque, annullata e gli atti sono rimessi per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. I restanti motivi del ricorso risultano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata