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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07644/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con due motivi strettamente collegati, e quindi esaminabili congiuntamente, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 533, cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 99 cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici: 1) ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base del rinvenimento della sostanza stupefacente, unitamente al materiale atto al confezionamento della dosi e al bilancino di precisione, evidenziando che, anche a voler ritenere credibile la prospettazione difensiva, secondo cui l'imputato aveva detenuto la sostanza per un'intera giornata, ciò certamente non integra una connivenza non punibile (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); 2) escluso la derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base dell'ingente quantitativo di sostanze detenute, da cui potevano trarsi un numero di dosi medie superiore a mille, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); 3) ribadito sia la sussistenza dei presupposti per la recidiva, in considerazione del precedente penale specifico, sicché il nuovo reato, in maniera certamente non logicamente implausibile, è stato ritenuto sintomatico di una spiccata pericolosità sociale, sia il giudizio di bilanciamento delle circostanze, attesa la concreta gravità della condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che, con due motivi strettamente collegati, e quindi esaminabili congiuntamente, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 533, cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 99 cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici: 1) ribadito la destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato sulla base del rinvenimento della sostanza stupefacente, unitamente al materiale atto al confezionamento della dosi e al bilancino di precisione, evidenziando che, anche a voler ritenere credibile la prospettazione difensiva, secondo cui l'imputato aveva detenuto la sostanza per un'intera giornata, ciò certamente non integra una connivenza non punibile (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); 2) escluso la derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base dell'ingente quantitativo di sostanze detenute, da cui potevano trarsi un numero di dosi medie superiore a mille, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); 3) ribadito sia la sussistenza dei presupposti per la recidiva, in considerazione del precedente penale specifico, sicché il nuovo reato, in maniera certamente non logicamente implausibile, è stato ritenuto sintomatico di una spiccata pericolosità sociale, sia il giudizio di bilanciamento delle circostanze, attesa la concreta gravità della condotta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio
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