CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],WAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Firenze per nuovo esame in relazione alla pronuncia di difetto di giurisdizione per il capo 4b). udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) il quale dopo aver illustrato ampiamente i motivi a sostegno del ricorso, conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VARESE sia in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MONZA. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riportandosi alla memoria di replica già inviata che deposita in udienza e sottolineando i punti salienti del ricorso, conclude chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. di Firenze o in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero di Firenze " ricorre avverso la sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udien:za preliminare di Firenze, unicamente in relazione alla parte in cui questi ha declinato la propria giurisdizione nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo 4b), rispetto al quale l'Autorità giudiziaria straniera (olandese) interessata aveva già rinunciato alla giurisdizione a favore dell'Autorità italiana, mediante un accordo sancito nell'ambito dello svolgimento della squadra investigativa comune. 2. Il ricorrente affidandosi in premessa al principio (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. Guerini e altri, Rv. 272219 - 01), per il quale la ricorribilità per Cassazione è ammessa in via eccezionale quando, come nel caso di specie, la sentenza non può essere oggetto di conflitto, e cioè nell'ipotesi in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'autorità giudiziaria straniera - ha dedotto, a sostegno del ricorso, la violazione dell'art. 20 cod. proc. pen. e degli artt. 3 e 4 della legge 16, marzo 2006, n. 146 e dell'art. 7, comnna 1, n. 5, cod. pen. per aver la pronuncia impugnata dichiarato il difetto di giurisdizione di un reato transnazionale costituente un reato fine di un'associazione per delinquere transnazionale, rispetto al quale ill Giudice ha riconosciuto la propria competenza in quanto produttiva di effetti e operante, almeno in parte, in Italia. 3. In data 22/08/23, sono pervenute note scritte, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma del difensore, avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, per nuovo esame in relazione alla pronuncia di difetto di giurisdizione per il capo 4b). 5. In data 14/09/23, è pervenuta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale a firma dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.2. Occorre preliminarmente spendere alcune considerazioni sulla ricorribilità in cassazione della sentenza con cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'orientamento di questa Corte secondo cui la sentenza che decide sulla giurisdizione è - ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - inoppugnabile, potendo soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28, comma 1, cod. proc. pen., di guisa che, contro la medesima, le parti non possono esperire alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto (Sez. 1, n. 6518 del 06/12/1996, dep. 1997, P.M. in proc. Espcsito, Rv. 206608. Nello stesso senso Sez. 1, n. 33891 del 26/06/2009„ Toscano, Rv. 244832, secondo cui è "inoppugnabile, anche se affetta da nullità assoluta, la sentenza che decide sulla giurisdizione, nei cui confronti le parti possono solo, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito all medesimo soggetto"). Tanto premesso, si rileva che, se pur l'art. 608 cod. proc. peri., nell'individuare i provvedimenti ricorribili, fa riferimento alle "sentenza di condanna o di proscioglimento" con implicita esclusione delle c.d. "sentenze processuali", deve ritenersi, in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost., impugnabile anche la sentenza processuale ove la pronuncia sulle giurisdizione non possa dare luogo a conflitto, in quanto tale sentenza rimarrebbe priva di qualsiasi controllo di legittimità. Deve, pertanto, ritenersi che sia ammesso eccezionalmente il ricorso per cassazione nel caso in cui la pronuncia sulla competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto (in questo senso si sono espresse Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. Guerini e altri, Rv. 272219; Sez. 2, n. 20223 del 15/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2:44889. Sul punto si erano già espresse le Sez. U, n. 20 del 00/00/1957, Schulties, Rv. 097845, laddove hanno affermato che "le sentenze retentive e cleclinatorie della competenza e della giurisdizione non sono impugnabili se la Corte di Cassazione possa essere investita dalla relativa questione a seguito di denunzia di un conflitto, proprio o improprio. Ne deriva che è ammesso eccezionalmente il ricorso per Cassazione soltanto quando la pronuncia sulla competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore di una autorità straniera, essendo del tutto impossibile un conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 51 cod. pen."). 2.1. Ed è quanto accaduto nella presente fattispecie, in cui il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione, rispetto al capo di imputazione 4b), contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osservando che «Sebbene tale vicenda fotografi plasticamente la capacità economica e distributiva dell'associazione dei fratelli Marku, non può non rilevarsi come il fatto di reato contestato si appalesi del tutto generico e non descrittivo di un singolo evento storico, autonomo e distinto rispetto all'operatività dell'associazione di cui al capo B». In particolare, il Giudice ha ritenuto unicamente provata la detenzione della sostanza stupefacente - ma per il solo [OSCURATO:PERSONA] -, atteso il riscontro costituito da una fotografia da questi inviata al sodale Lala, raffigurante numerosi panetti di verosimile sostanza stupefacente, collocati su un divano, reputando tale detenzione «non meglio finalizzata» e non «caratterizzata dal carattere transnazionale di cui all'art. L. 146/2006 né dalla aggravante di cui all'art. 44» della medesima legge. Ha poi affermato che tale detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, senza alcun riscontro in ordine alla sua destinazione nel territorio italiano, «non pare avere spiegato effetti sostanziali nel nostro Paese, così difettando il criterio di collegamento necessario per ritenere una nostra giurisdizione e dunque per ritenere rilevante la successiva rinuncia alla giurisdizione svolta dall'Olanda a favore dell'[OSCURATO:PERSONA]». Ha inl"ine richiamato la pronuncia della Prima sezione di questa Corte (n. 19762 del 17/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279210-02) per escludere la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, n. 5, cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146, allorché si proceda per un reato transnazionale, commesso dallo straniero integralmente all'estero, non correlato da condotte da commettersi sul territorio italiano, in quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui all'art. 15, par. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non sarebbe di immediata applicazione nell'ordinamento dello Stato parte. 2.2. Ciò detto, il Pubblico ministero ricorrente lamenta come sia del tutto apodittica l'affermazione dell'assenza di carattere transnazionale delle condotte e della relativa aggravante e sostiene che il Giudice abbia equivocato sull'applicabilità della Convenzione ONU di Palermo, ribadendo che la giurisprudenza è pacifica nel rimarcare la sussistenza della giurisdizione italiana ove il reato commesso all'estero sia connesso o correlato ad un reato transnazionale che abbia prodotto effetti in Italia. 3. Si tratta di prospettazione errata. Jil ricorrente, invero, parte dalla premessa che si tratti di reato transnazionale (all'uopo richiamando la Convenzione ONU di Palermo del 2000), i cui effetti sostiene essersi riverberati in Italia, ma trascura di considerare che, perché possa parlarsi di transnazionalità, occorre il previo accertamento del reato commesso all'estero. Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stato alcun accertamento, attesa la rinuncia alla giurisdizione effettuata dal giudice olandese; non si ha contezza del luogo di commissione del reato; né si hanno elementi per affermare la destinazione in Italia della sostanza stupefacente di cui al capo 4b). Alla medesima stregua, non è dato sapere se l'associazione capeggiata dagli odierni imputati avesse come unico mercato di importazione il nostro Paese. In sostanza, nel caso di specie, a venire in rilievo è unicamente l'art. 6 cod. pen., laddove al comma 2, stabilisce che "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione". Discendendone che, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta (tale potendo essere, ad esempio, anche soltanto l'incarico ad un corriere di portarbà2in a ia , intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282061). 4. Fatte queste debite premesse, la violazione di legge, che consente il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., è costituita dall'avere il Giudice individuato, come criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, il carattere transnazionale della detenzione, pur avendolo escluso nel caso di specie (pp. 37 e 38), senza affatto prendere in considerazione, come invece avrebbe dovuto, l'anzidetto art. 6 cod. pen. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 4B dell'imputazione, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze, ufficio del Giudice per le indagini preliminari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 4B dell'imputazione e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze uf