CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 36979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26114/2021 R.G. proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in PERUGIA, [OSCURATO:PERSONA], N. 10, Ric. 2018n. 26114sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 391/2021 depositato il 29/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia eccependo l’erronea stima sia del la durata del ritardo del giudizio presupposto che della quantificazione dell'indennizzo e censurando anch e l’ omessa valutazione della complessità del procedimento fallimentare oggetto delmedesimo giudizio presupposto. 2. I beneficiari dell'indennizzo resistevano alla domanda , chiedendo dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione. 3. La Corte d'Appello di Perugia rigettava l’opposizione del Ministero. In particolare, la Corte osservava che i dipendenti della ditta individuale C iucchi Italo O fficine M eccaniche avevano Ric. 2018n. 26114sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 presentato congiuntamente un ricorso per equo indennizzo per ex lege n. 81 del 2001, al fine di ottenere il ristoro connesso alla lungaggine della procedura fallimentare che aveva coinvoltodetta azienda. 3.1 Il fallimento era stato pronunciato con sentenza depositata il 17 ottobre 1995 ed il relativo stato passivo era stato approvato con provvedimento del 13 maggio 1996. Stante la pendenza della procedura alla presentazione del ricorso era stata rilevata una durata complessiva di 24 anni e 2 mesi sicché, riconosciuta una durata ragionevoledi anni 6, erano stati ritenuti indennizzabili anni 18. 4. Secondo la parte opponente la durata ragionevole doveva essere di 7 anni e doveva tenersi conto degli accordi ottenuti nel corso della procedura oltre che della domanda ridimensionata da parte di alcuni degli originali richiedenti rispetto alla somma ammessa al passivo. 5. La Corte d'Appello confermava la decisione del giudice monocratico secondo la quale non vi erano particolari profili di complessità della procedura fallimentare tali da consentire il discostarsi dalla misura di anni sei quale tempo di dur ata ragionevole della stessa, quanto al valore della causa esso doveva intendersi quale pretesa patrimoniale azionata e, dunque , d oveva farsi riferimento al valore iniziale del credito alla data della dichiarazione di fallimento. La Corte accoglieva, invece, i rilievi riguardanti la posizione processuale dei ricorrenti che avevano variato gli importi riferiti alla domanda di ammissione. Ric. 2018n. 26114sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 6. Il M inistero della G iustizia ha proposto ricorso per Cassazione avverso il suddetto decreto s ulla base di un motivo di ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorsoe in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria con la quale ha nno insist ito nell a richiest a di declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 sul valore della causa nell'ambito di una procedura fallimentare in caso di parziale soddisfazione del credito ammesso al passivo entro il termine ragionevole. Si censura la decisione della Corte d'appello di Perugia di aver preso a riferimento del valore della causa l'intero importo del credito ammesso al passivo senza detrarre la somma ricevuta dai ricorrenti nel corso del giudizio prima che si superasse iltermine di durata ragionevole. Infatti, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o se inferiore a quello del diritto accertato dal giudice. Il valore del diritto accertato del giudice secondo la giurisprudenza di legittimità è quello riferito al credito ammesso al passivo.La corretta interpretazione della disposizione dovrebbe comportare che qualora un creditore risulti ammesso al Ric. 2018n. 26114sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 passivo per una somma e poi la quasi totalità della medesima risulti soddisfatta entro il termine della durata ragionevole deve farsi riferimento alla somma residua per individuare il valore della causa. Il M inistero ricorrente , r ichiamata la giurisprudenza di legittimità,osserva che il valore economico rimasto in bilico nella causa di specie corrispondeva solo alla residua somma non liquidata entro il termine di durata ragionevole . Infatti, i l turbamento dell'animo dei richiedenti l'indennizzo collegato al protrarsi del fallimento deveessere necessariamente parametrato tenendo in debita considerazione l'intervento del fondo di garanzia Inpsed i riparti parziali avvenuti nel corso della procedura. La Corte d'Appello di Perugia avrebbe dovuto più correttamente ridurre l'importo riconosciuto agli istanti tenendo presente la somma affettivamente rimasta insoddisfatta sulla quale si era patito il ritardo. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il fatto che i richiedenti l’indennizzo per irragionevole durata abbiano ottenuto un indennizzo superiore alla somma della quale erano creditori tenendo conto del valore del loro credito dopo i riparti parziali è questione nuova che non risulta trattatadal giudice del merito. Infatti,si legge nel decreto impugnato che il M inistero della Giustizia aveva p roposto opposizione sollevando le seguenti tre questioni: richiesta a lla Corte d' A ppello di uniformarsi al principio secondo il quale una procedura fallimentare di particolare complessità può avere una durata ragionevole di 7 anni ; la decurtazione del minimo annuo riconosciuto tenuto conto degli acconti ottenuti nel corso della procedura; la riduzione dell'indennizzo in quanto superiore al credito azionato con Ric. 2018n. 26114sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 riferimento a tre degli originari istanti i quali avevano corretto al ribasso la somma del credito ammessa al passivo. Tale ultimo motivo di opposizione, peraltro, è stato accolto dalla Corte d'Appello nel senso auspicato dal Ministero. Ne consegue che lacensura circa il fatto che la Corte d'Appello non ha tenuto conto come limite del valore della causa del credito residuo e non di quello originariamente ammesso al passivo è inammissibile perché implica accertamenti di fatto e non risulta formulata in sede di opposizione. Peraltro, il Ministero ricorrentesi limita ad indicare quanto liquidato ad ognuno dei creditori della procedura fallimentare richiedenti l’indennizzo per equa riparazione senza invece fornire alcuna indicazione di quanto erano le somme per ognuno di loro ammesse al passivo e quale era stata la somma ottenuta con i piani di riparto parziali, sicché anche sotto questo profilo la censura è inammissibile. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata,né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2, Sentenza n. 8206 del 22/04/2016, Rv. 639513 -01). Ric. 2018n. 26114sez. S2 - ud. 23 / 11 /2022 3. In conclusione il ricorso è nel complesso inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per leggecon distra