CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05765/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Deposi tLia in Can‘,.eIleria ()gg'• 12 FEB. 2029 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7 D.L. n.4/2019, per aver, nelle domande presentate in data 24/02/2020 e in data 17/09/2021, entrambe dirette a richiedere il reddito di cittadinanza, omesso di comunicare di essere stato condannato con sentenza n. 3589/2013, emessa dalla Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile nel 2016, per i delitti previsti dall'art. 7, comma terzo, D.L. n.4 /2019, ostativi alla concessione del beneficio economico. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna per i reati di cui agli artt. 628, 497 bis, 497 ter e 416 cod. pen., oltre che dei reati di cui agli artt. 2,4 e 7, L.895/1967. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato, in ordine alla omessa dichiarazione di aver conseguito condanne definitive ostative alla concessione del beneficio del reddito di cittadinanza. Rappresenta in particolare il ricorrente che gli obblighi dichiarativi posti in capo al dichiarante al momento della presentazione delle domande ( nel 2020 e nel 2021) non comprendevano i reati per i quali ha riportato condanne con sentenze irrevocabili, in quanto alla data di presentazione delle domande l'art. 7, comma 3, D.L. n.4/2019 non prevedeva, nell'elencazione dei reati ostativi, alcun cenno al reato di rapina, che è stato invece introdotto nel suddetto elenco con l'art.1, comma 74, lettera f, della L. n. 234 del 30/12/2021, entrata in vigore il 01/01/2022, quindi in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Si precisa che l'art. 7 comma 3 D.L. n.4/2019 prevedeva che alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo o per quelli espressamente elencati, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La fattispecie di reato prevista dall'art. 7, comma 3, D.L. n.4/2019 ha tuttavia subito diverse modifiche proprio in ordine alla tassativa elencazione delle fattispecie di reato ostative alla concessione del beneficio economico. La prima è stata apportata con la legge di conversione n. 26 del 28/03/2019, che al comma 3, ha inserito le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416- ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo». Successivamente, la legge n.234 del 30.12.2021 di bilancio, all'art. 1 comma 74 ha modificato il comma 3 dell'art. 7 D.L. n.4/2019, stabilendo che le parole: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo » debbano essere sostituite dalle seguenti: « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ». Pertanto, l'obbligo di dichiarazione di condanna per il reato di rapina è stato inserito dal legislatore come ostativo alla concessione del reddito di cittadinanza solo con legge n.234 del 30.12.2021 di bilancio, entrata in vigore il 01/01/2022, che ha ulteriormente implementando i reati ostativi. Essendo i fatti contestati risalenti al 24/02/2020 e al 17/09/2021, al momento della presentazione delle domande, l'aver conseguito una condanna per reato di rapina non costituiva elemento ostativo al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza. 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così deciso all'udienza del 17/12/