CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 7 novembre 2017 del Tribunale di Chieti, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e, unificati i reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituitosi parte civile. In particolare, la Corte di appello ha assolto il Bevilacqua dalla imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ha conseguentemente ridotto la pena principale, escluso le pene accessorie dell'interdizione legale, sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea per anni cinque e fissato in anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, confermando nel resto la sentenza impugnata. All'esito del giudizio di appello il Bevilacqua risulta condannato per avere, quale amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 18 novembre 2010, falsificato il bilancio relativo all'anno 2008 in quanto, a fronte di perdite per euro 14.000.000,00 circa, che avrebbero imposto la convocazione dell'assemblea dei soci per ricapitalizzare la società, ha appostato fittiziamente tra le immobilizzazioni della società la concessione in uso per trenta anni alla [OSCURATO:PERSONA] ltd., con sede ad [OSCURATO:PERSONA], del marchio «Amuleti 3» per il corrispettivo di euro 14.300.000,00, mentre la cessione era fittizia in quanto il marchio «Amuleti J» era di proprietà della controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] ltd. non corrispondeva alla fallita il corrispettivo pattuito ed il contratto rimaneva ineseguito. Inoltre, l'appostamento non era corretto e falsava la realtà patrimoniale della fallita in quanto, per far risultare appianate le perdite maturate nell'esercizio, violava il criterio di competenza economica rappresentando fittiziamente il credito come immediatamente esigibile, mentre il suo pagamento era stato pattuito in più rate. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla interpretazione del contratto di cessione del marchio con riferimento alla relazione del curatore fallimentare, alla deposizione del teste Saraceni e dell'imputato, assolto, [OSCURATO:PERSONA], nonché la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Sostiene che la Corte di appello avrebbe travisato i fatti, quando ha ritenuto fittizio il contratto di cessione del marchio, omettendo di considerare che la cessione del marchio non richiede forma scritta, necessaria solo per la registrazione presso l'ufficio brevetti e marchi, e che la cessione può avere ad oggetto anche un marchio di fatto ovvero un marchio non registrato. Nel caso di specie, il marchio «Amuleti» aveva costituito oggetto di cessione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale aveva anche versato un acconto di euro 3.000.000,00 sul corrispettivo; nella sua relazione il curatore aveva dato atto della cessione del marchio per il prezzo di euro 5.700.000,00. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ceduto il marchio alla [OSCURATO:PERSONA] ltd., il cui legale rappresentante si era dichiarato debitore della cedente, come affermato dal curatore fallimentare. Per la cessione era stata redatta una perizia sul valore del marchio affidata allo studio Pambianco e l'operazione era stata ritenuta corretta anche dallo studio di revisione Audirevi. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA], che quale revisore aveva certificato il bilancio, era stato assolto dall'imputazione di falsa certificazione, nonostante l'appostazione della concessione del marchio alla società cinese. Tali elementi, sostiene il ricorrente, sono stati travisati dalla Corte di appello, la quale ha finanche asserito che la trattativa sarebbe stata condotta da persona diversa dal Bevilacqua, sebbene nessun elemento di prova consentisse tale affermazione. Nemmeno si comprendono le ragioni per le quali solo il Bevilacqua, tra i vari amministratori della fallita, è stato ritenuto responsabile. Neppure la Corte di appello ha indicato i criteri di redazione del bilancio che risulterebbero violati el comunque la mera violazione delle norme codicistiche in , tema di redazione del bilancio non è sufficiente per ritenere integrato il reato di falso in bilancio. Comunque, la conclusione del contratto di cessione ed il sorgere del credito in favore della fallita portavano a ritenere corretta l'appostazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo generico quanto alla diminuzione della garanzia patrimoniale e del connesso squilibrio economico, emergendo dagli atti la cessazione dell'attività nel 2009 e la cristallizzazione del deficit al 31 dicembre 2008. Poiché l'attività della società era cessata nel 2009, subito dopo la cessione del marchio, l'appostazione in bilancio della somma di euro 14.300.000,00 non aveva determinato un aggravamento dello squilibrio economico e non aveva determinato alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori; questi avrebbero avuto la possibilità di soddisfarsi sulla somma suddetta che il curatore avrebbe potuto esigere nei confronti della società cinese acquirente. Il contratto di cessione non era fittizio, ma reale, come emergeva dalla deposizione testimoniale del curatore fallimentare e dall'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA].Al 31 dicembre 2008 il deficit della fallita era pari a euro 67.000.000,00 e la crisi era dovuta alla insolvenza della controllante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non vi era nesso causale tra l'appostamento ed il dissesto della fallita. La motivazione è illogica perché la Corte di appello, partendo da premesse errate, come la natura fittizia della cessione del marchio, afferma che si è verificata una diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori senza indicare gli elementi dai quali essa risulterebbe ed omettendo di considerare la relazione del curatore fallimentare nella quale sono indicate le condizioni economiche della fallita. Neppure nella sentenza si spiega perché è stato ritenuto che l'intento di mantenere operativa la società sarebbe stato perseguito ingannando i terzi e con appostazioni consapevolmente manipolate ed inveritiere. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo alla luce del contenuto della relazione della società di revisione Audirevi e della perizia Pambianco. La società di revisione aveva attestato che la cessione in licenza d'uso, per la lunga durata del contratto, era assimilabile ad una cessione a titolo definitivo e lo studio Pambianco aveva stimato il valore del marchio. [OSCURATO:PERSONA], che era stato assolto, aveva confidato sui medesimi elementi a conoscenza del Bevilacqua che, invece, era stato condannato. Il dolo generico non poteva essere ravvisato nella mera violazione delle norme contabili o nell'intento di far sopravvivere artificiosamente la società. La Corte di appello avrebbe dovuto utilizzare gli elementi sopra indicati per giungere a conclusioni opposte, ritenendo che l'appostazione in bilancio non avesse diminuito, ma aumentato la garanzia per i creditori. L'affermazione, da parte del Bevilacqua, che detta operazione serviva a tamponare il bilancio stava a significare solo che con essa erano state reperite nuove risorse economiche. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione, laddove si afferma che il dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto sarebbe consistito nella prosecuzione dell'attività di impresa senza riduzione del deficit, e della violazione dell'art. 2621 cod. civ. e degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942. Sostiene il ricorrente che dagli atti del processo emerge che l'appostazione non ha consentito di conseguire alcun profitto che, comunque, non può essere identificato con la prosecuzione dell'attività della società, secondo quanto affermato da questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673).2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la illogicità della motivazione laddove è stata affermata la sussistenza del nesso causale tra l'appostazione in bilancio ed il dissesto della società con assunzione di ulteriori obbligazioni, emergendo dagli atti che l'attività sociale era cessata nel 2009 e che il dissesto trovava causa nella insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non essendo provata l'assunzione di nuove obbligazioni. La società fallita produceva in esclusiva per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'insolvenza di questa si era ripercossa, già prima dell'appostazione in bilancio di cui si discute, sulla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che non aveva potuto incassare i corrispettivi ad essa spettanti, con conseguente blocco dell'attività nel 2009. L'appostazione in bilancio della somma di euro 14.300.000,00 non aveva consentito di conseguire alcun profitto ingiusto, poiché se la capogruppo avesse operato i suoi impegni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto proseguire la sua attività. La Corte territoriale non ha spiegato in cosa sarebbe consistito l'ingiusto profitto e nemmeno ha chiarito se l'imputato avesse accettato il rischio del dissesto tramite l'appostazione contabile. In ogni caso, essendo il dissesto anteriore a detta appostazione, il nesso causale non era concepibile; né successivamente a questa erano stati contratti ulteriori debiti, come risultava anche dalla relazione del curatore fallimentare. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della illogicità della motivazione per non avere la Corte di appello applicato i principi di cui alla risoluzione n. 5/E del 10 gennaio 2002 dell'Agenzia delle entrate, relativa ad una fattispecie del tutto simile a quella in discussione ed in relazione alla quale si è affermato che l'intero corrispettivo del contratto avente ad oggetto il marchio deve essere imputato all'esercizio in cui la cessione è avvenuta. 2.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed era a questa assoggettata. La motivazione adottata dalla Corte di appello sul punto non è condivisibile perché trascura detta circostanza valorizzandone altre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, sono inammissibili. Questa Suprema Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto, essa può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). Non sussiste il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha fornito in ordine ai motivi di appello volti a contrastare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato adeguata motivazione che risulta esente da contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto fittizia la cessione e ha considerato non attendibili le dichiarazioni del legale rappresentante della società cinese. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Peraltro, esplicitamente il ricorrente si duole del travisamento del «fatto» o, genericamente, delle prove che, secondo una diversa loro interpretazione suggerita dal ricorrente, avrebbero dovuto imporre l'assoluzione. In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione ) il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911). Quanto, poi, al lamentato travisamento delle prove dichiarative, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali deve ritenersi che il Bevilacqua fosse perfettamente consapevole della natura fittizia dell'operazione di cessione del marchio. Egli neppure aveva preso parte alle trattative che erano state condotte da [OSCURATO:PERSONA], stando a quanto riferito dal legale rappresentante della società cinese. Secondo quanto ricostruito dalla Corte di appello, il Bevilacqua, come da lui dichiarato, essendo emersa alla fine dell'esercizio 2008 una perdita di circa euro 14.000.000,00, tale ctkci'n consentire la prosecuzione dell'attività senza avere preventivamente ricapitalizzato la società, aveva segnalato tale circostanza al Buraniil quale aveva reperito quale acquirente del marchio la società cinese. Essendo egli consapevole della natura fittizia della cessione, il Bevilacqua ben sapeva che attraverso la appostazione contabile di cui si discute egli stava rappresentando nel bilancio un'operazione insussistente e fornendo una rappresentazione delle condizioni in cui la società versava diverse da quelle reali. Alle pagine 13 e 14 della motivazione della sentenza di secondo grado si illustrano le ragioni che hanno indotto a ritenere la cessione fittizia e finalizzata a 7 Ì/0 «coprire» solo sotto un profilo contabile le perdite che in realtà rimanevano inalterate. Attraverso tale dato contabile si è fatta apparire la situazione patrimoniale più prospera di quella reale )al fine di consentire ai soci di mantenere la società operativa senza dover sostenere l'onere economico della sua ricapitalizzazione ed in tale obiettivo è stato ravvisato il dolo specifico del conseguimento di un ingiusto profitto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione„secondo la quale integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione della attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 42272 del 13/06/2014, Alfano, Rv. 260394). 2. Analoghe ragioni valgono a rendere inammissibile il quinto motivo di ricorso. Con esso il ricorrente sostiene che le prove acquisite - ed in particolare la relazione del curatore fallimentare - avrebbero dovuto condurre la Corte di appello ad escludere il nesso causale tra la fittizia appostazione contabile, cosicché anche in relazione a tale presupposto il ricorrente richiede a questa Corte di cassazione, onde pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto, una rivalutazione del materiale istruttorio che non è consentita in questa sede di legittimità. 3. Assolutamente inammissibile è poi il sesto motivo. La circolare non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo (vedi Sez. 3, ordinanza n. 25170 del 13/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252771). Ne consegue che in sede di ricorso per cassazione non è possibile dolersi del mancato adeguamento da parte del giudice del merito ai principi affermati nella circolare amministrativa. L'osservanza di una circolare ministeriale non può essere controllata in sede di giudizio di legittimità, non trattandosi di manifestazioni dell'attività normativa cui si riferisce l'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione opera il riferimento alle altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353). 4. Pure il settimo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto di dare prevalenza al precedente penale dell'imputato ed alla gravità della condotta dì reato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis