Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:929
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0234
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 24 novembre 2022 (
1
)
Causa C‑234/21
[OSCURATO:PERSONA] des Amateurs d’Armes ASBL
,
NG,
WL
contro
[OSCURATO:PERSONA] des ministres
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Armi da fuoco proibite – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Regime transitorio per determinate armi da fuoco semiautomatiche – Impossibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] di prevedere un regime transitorio per le armi a salve – Articolo 1, paragrafo 1, punto 1 – Nozione di arma da fuoco – Obbligo di autorizzazione per la detenzione di armi a salve – Validità – Uguaglianza davanti alla legge – Diritto di proprietà»
1.
Nell’ambito di un ricorso contro la riforma della legge sulle armi (
2
), la [OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) si interroga sulla validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE (
3
), introdotto dalla direttiva (UE) 2017/853 (
4
), che tale riforma ha recepito nell’ordinamento giuridico belga.
2.
In base a detta riforma legislativa, nel 2019 sono stati vietati in Belgio alcuni tipi di armi semiautomatiche, la cui acquisizione e detenzione erano fino ad allora autorizzate. Queste stesse armi, invece, se erano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, continuavano ad essere autorizzate, in via transitoria e a determinate condizioni, in virtù della possibilità offerta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal nuovo articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477.
3.
Il regime transitorio previsto da tale articolo non si applica tuttavia ai detentori di armi semiautomatiche che siano state trasformate in armi per sparare colpi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche o trasformate in armi da saluto o acustiche.
4.
[OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale) chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477. Ritiene che detto articolo potrebbe violare i diritti di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione e di proprietà, previsti rispettivamente dagli articoli 20, 21 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché il principio della tutela del legittimo affidamento.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione. Direttiva 91/477
5.
L’articolo 1 reca le seguenti definizioni:
«1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
“arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da tale definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell’allegato I.
Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:
a)
ha l’aspetto di un’arma da fuoco, e
b)
come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
2)
“componente essenziale”, la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.
(...)
4)
“armi d’allarme o da segnalazione”, i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile.
5)
“armi da saluto e acustiche”, armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi.
6)
“armi da fuoco disattivate”, armi da fuoco che sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell’arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.
(...)».
6.
L’articolo 3 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva (...)».
7.
L’articolo 6 dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati.
2. Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico.
(…)
6. [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:
(...)».
8.
L’articolo 7, paragrafo 4 bis, così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva (...).
(...)».
9.
L’allegato I, parte II, così recita:
«II. Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie:
1.
Categoria A – Armi da fuoco proibite
1.
Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.
2.
Le armi da fuoco automatiche.
3.
Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
4.
Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
5.
Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
6.
Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.
7.
Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
a)
le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
i)
un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii)
un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
b)
le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
i)
un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii)
un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito,
8.
Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
9.
Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
(...)».
B.
Diritto belga. Legge sulle armi (
5
)
10.
L’articolo 3, paragrafo 1, così dispone:
«Sono considerate armi vietate:
(…)
19°
le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche;
20°
le armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi».
11.
L’articolo 3, paragrafo 4, enuncia quanto segue:
«Le armi da fuoco che sono state trasformate in armi per sparare colpi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche, o trasformate in armi da saluto e acustiche, e le armi da fuoco non trasformate a tal fine destinate per sparare esclusivamente i colpi o le sostanze sopramenzionate, rimangono nella categoria in cui sono state classificate in base ai paragrafi 1 e 3».
12.
Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2:
«Coloro i quali hanno legalmente acquisito e registrato prima del 13 giugno 2017 un’arma di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 19 e 20, mediante autorizzazione o mediante registrazione sulla base di una licenza di caccia, di un certificato di custodia privata o di una licenza per tiro sportivo, o mediante iscrizione nel registro di una persona autorizzata, possono continuare a detenere tale arma, purché siano soddisfatte le altre condizioni legali relative alla detenzione di armi. Tale arma può essere ceduta solo a tiratori sportivi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, comma 4, e ad armaioli, collezionisti o musei autorizzati a tal fine. L’arma da fuoco può anche essere disattivata conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, punto 3, o può essere oggetto di rinuncia».
II.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
13.
Il 22 novembre 2019, l’associazione [OSCURATO:PERSONA] des Amateurs d’Armes ASBL e due privati hanno presentato un ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale) contro vari articoli della legge del 5 maggio 2019 (
6
), che modifica la legge sulle armi, con la quale è stata recepita nel diritto belga la direttiva 2017/853.
14.
Secondo il giudice del rinvio, in Belgio le armi semiautomatiche trasformate per sparare colpi a salve erano in libera vendita. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 153, paragrafo 5, e dell’articolo 163 della legge del 5 maggio 2019 (
7
), gli acquirenti di tali armi sono diventati proprietari di un’arma vietata o di un’arma che, se priva dell’autorizzazione richiesta, non poteva essere regolarizzata, poiché l’autorizzazione, in linea di principio, doveva essere ottenuta prima del suo acquisto.
15.
Per contro, i detentori di armi da fuoco semiautomatiche originarie (non trasformate) che le avessero acquistate legalmente e registrate prima del 13 giugno 2017, beneficiano di un regime transitorio che consente loro di detenerle (
8
).
16.
[OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale) spiega come la direttiva 2017/853, per ragioni di tutela della pubblica sicurezza, abbia modificato la direttiva 91/477 e inserito le armi semiautomatiche nell’elenco delle armi da fuoco proibite (categoria A, punti da 6 a 8). Per ragioni analoghe, le armi trasformate per sparare colpi a salve sono state aggiunte allo stesso elenco nella categoria A, punto 9 (
9
).
17.
Detta modifica:
–
ha autorizzato gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare un regime transitorio esclusivamente a favore dei detentori di armi semiautomatiche classificate nella categoria A, punti da 6 a 8, purché siano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017;
–
non ha consentito agli [OSCURATO:PERSONA] membri di istituire un siffatto regime transitorio per coloro che avevano acquisito le stesse armi, ma che erano state trasformate per sparare colpi a salve.
18.
Di conseguenza, se le armi, sia semiautomatiche (categoria A, punti da 6 a 8) sia trasformate per sparare colpi a salve (categoria A, punto 9), sono state acquisite
dopo
il 13 giugno 2017, i loro detentori sono trattati allo stesso modo sfavorevole, in quanto non beneficiano di alcun regime transitorio (
10
).
19.
Per contro, vi è una disparità di trattamento tra i detentori di armi semiautomatiche di categoria A, punti da 6 a 8, rispetto ai detentori di armi di categoria A, punto 9, nell’ipotesi in cui entrambi le abbiano acquisite
prima
del 13 giugno 2017. I primi possono beneficiare del regime transitorio, a differenza dei secondi che non hanno questa possibilità.
20.
Secondo il giudice del rinvio, la sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio non consente di stabilire se detta disparità di trattamento sia conforme ai principi di uguaglianza, di non discriminazione, di tutela del legittimo affidamento e al diritto di proprietà sui beni (
11
).
21.
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale) ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE, letto in combinato disposto con la parte II, categoria A, punti da 6 a 9, dell’allegato I della stessa direttiva, violi gli articoli 17, paragrafo 1, 20 e 21 della Carta (…) e il principio della tutela del legittimo affidamento nella parte in cui non autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco della categoria A9 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, mentre li autorizza ad adottare un regime transitorio per le armi da fuoco delle categorie da A6 a A8 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
22.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la Corte di giustizia il 12 aprile 2021.
23.
Hanno presentato osservazioni scritte l’associazione ricorrente, NG e WL, il governo belga, il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Le tre istituzioni, oltre al governo belga, sono comparse all’udienza che ha avuto luogo il 19 settembre 2022.
IV.
Valutazione
A.
Osservazioni preliminari
1.
Delimitazione della controversia
24.
La direttiva 91/477 distingueva, nella sua versione originaria, diverse categorie di armi da fuoco: A («armi da fuoco proibite»); B («armi da fuoco soggette ad autorizzazione»); C («armi da fuoco soggette a dichiarazione»); e D («altre armi da fuoco») (
12
).
25.
La direttiva 2017/853 ha riformato la classificazione, vietando alcune armi semiautomatiche che fino ad allora erano state incluse piuttosto genericamente nella categoria B, punti 1 e 4 (a seconda che si trattasse di armi corte o lunghe), come armi soggette ad autorizzazione.
26.
In seguito a questa riforma, dunque, un certo numero di armi da fuoco semiautomatiche che rientravano precedentemente nella categoria B (soggette ad autorizzazione) sono state inserite nella categoria A (armi proibite).
27.
In particolare, nell’allegato I, parte II, la categoria A comprende adesso, tra le altre, tre sottocategorie (
13
):
–
armi da fuoco automatiche trasformate in armi semiautomatiche (punto 6);
–
armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale, corte e lunghe, con capacità di sparare e di caricare munizioni superiori a un certo numero (punto 7);
–
armi da fuoco lunghe semiautomatiche con un calcio retrattile (punto 8).
28.
Inoltre, è stata aggiunta una sottocategoria nella categoria A (punto 9), che comprende «qualsiasi arma da fuoco [inclusa nella categoria A] che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve (…)».
29.
Il legislatore dell’Unione ha tenuto conto del fatto che il trasferimento di queste armi dalla categoria B alla categoria A implicava che un numero elevato di proprietari di armi semiautomatiche legalmente acquisite sarebbe stato privato della titolarità del relativo diritto (il divieto di acquisizione e di detenzione implicava la loro confisca) (
14
).
30.
Per tale motivo ha previsto, in un nuovo articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni concesse per le armi da fuoco semiautomatiche rientranti nella categoria A, punti 6, 7 o 8, corrispondenti alle armi da fuoco che rientravano nella categoria B e che erano state legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017 (data di entrata in vigore della direttiva 2017/853).
31.
Tuttavia, questo regime transitorio non menziona le armi della categoria A, punto 9, vale a dire, quelle che erano state trasformate per sparare colpi a salve. Il silenzio della normativa su queste ultime (
15
), unitamente all’esplicita menzione delle armi della categoria A, punti da 6 a 8, conduce all’interpretazione letterale della norma: solo i detentori di dette armi (quelle non trasformate), e non i detentori delle altre armi (quelle trasformate), avrebbero potuto beneficiare del regime transitorio.
32.
Dubito che sia possibile un’esegesi dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, che estenda il suo campo di applicazione, oltre alle armi da fuoco semiautomatiche non trasformate rientranti nella categoria A, punti da 6 a 8, a queste stesse armi che siano state trasformate per sparare colpi a salve, che rientrano nella categoria A, punto 9, della direttiva 91/477, a seguito della riforma della direttiva 2017/853 (
16
).
33.
Questa esegesi sarebbe in contrasto con il testo dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 che, ripeto, non menziona le armi da fuoco della categoria A, punto 9, che derivano dall’adattamento (per sparare colpi a salve) di quelle della categoria A, punti da 6 a 8.
34.
Riconosco che sarebbe più agevole per la Corte di giustizia procedere ad un’
interpretazione conforme
dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 (
17
) che eviterebbe le conseguenze connesse ad una sua eventuale dichiarazione di invalidità. Sarebbe sufficiente, secondo questa tesi, ritenere che il regime transitorio si estenda anche alle armi da fuoco semiautomatiche della categoria A, punto 9, sebbene la disposizione non le includa letteralmente.
35.
Tuttavia, ritengo che non sia possibile sostituirsi alla volontà del legislatore, o piegarla, quando lo stesso ha optato per un regime transitorio che expressis verbis si riferisce solo ad alcune categorie di armi e non ad altre. Tanto più che, come è stato dichiarato in udienza, detta misura è stata adottata consapevolmente e intenzionalmente.
36.
Come ha ricordato la Corte di giustizia, «l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni efficacia pratica la formulazione chiara e precisa di tale disposizione. Pertanto, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale interpretazione» (
18
).
37.
In tali circostanze, i dubbi sulla validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 (modificata) si fondano sul fatto che i proprietari di armi semiautomatiche a salve sono stati inglobati nella categoria A (
19
), cosicché essi non hanno più la possibilità di detenerle. Solo la Corte di giustizia è in grado di statuire se tale disposizione violi i diritti evidenziati dal giudice del rinvio, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento.
2.
Ricevibilità della questione pregiudiziale
38.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto ipotetica. A suo avviso:
–
l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 impone condizioni rigorose al regime transitorio: la detenzione delle armi da fuoco in questione deve essere stata oggetto di un’autorizzazione preventiva e di una registrazione prima del 13 giugno 2017;
–
poiché in Belgio le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi a salve non erano soggette alla legge sulle armi (erano in libera vendita) fino al recepimento della direttiva 2017/853, non necessitavano di un’autorizzazione preventiva né di registrazione;
–
in tali circostanze, anche supponendo che l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 avesse incluso nel regime transitorio le armi della categoria A, punto 9, il Belgio non avrebbe potuto attuare la possibilità offerta da tale disposizione.
39.
Non condivido l’obiezione della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a mio avviso, la lettura operata da tale istituzione non è l’unica ammessa dalle disposizioni relative all’autorizzazione (preventiva) e alla registrazione delle armi in questione. Una siffatta lettura dipenderebbe peraltro, come riconosce la stessa [OSCURATO:PERSONA], dalla valutazione del giudice a quo, il cui rinvio beneficia della presunzione di rilevanza.
40.
In ogni caso, i dubbi sollevati non sono di natura ipotetica e la loro soluzione richiede l’interpretazione della direttiva 91/477:
–
da un lato, non si può escludere che, anche in assenza di autorizzazione preventiva e di registrazione di questa tipologia di armi in Belgio, occorra valutare fino a che punto l’una e l’altra fossero indispensabili per la configurazione del regime transitorio;
–
dall’altro, nell’esaminare la validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, un aspetto che la Corte di giustizia dovrà chiarire è se, ai sensi di questa direttiva nella sua versione precedente alla riforma del 2017, le armi a salve che in seguito sarebbero rientrate nella categoria A, punti da 6 a 8, erano soggette sia all’autorizzazione sia alla registrazione, indipendentemente dal regime nazionale applicabile.
B.
Validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta
41.
Nell’analizzare il regime transitorio istituito dall’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, il giudice del rinvio invoca la possibile violazione dei diritti fondamentali di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione (articoli 20 e 21 della Carta).
42.
La discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta si riferisce a circostanze personali (
20
) di natura
soggettiva
, che siano alla base di una disparità di trattamento ingiustificata e pregiudizievole per chi la subisce.
43.
La decisione di rinvio non specifica perché, nella presente causa, ci sarebbe stata una discriminazione di tale natura. Al contrario, dalla sua argomentazione emerge che l’eventuale disparità di trattamento riguarda un elemento
oggettivo
, vale a dire, la detenzione di determinate armi (categoria A, punti da 6 a 8) o di altre (categoria A, punto 9), rispetto a un fattore temporale, ossia la loro data di acquisizione.
44.
Mi soffermerò di conseguenza sull’articolo 20 della Carta, ai sensi del quale il diritto all’uguaglianza «esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata» (
21
).
45.
Per determinare se vi sia stata una violazione di tale diritto, è necessario valutare, in primo luogo, se i detentori di armi che rientrano nella categoria A, punti da 6 a 8 della direttiva 91/477 (modificata), si trovassero in una situazione analoga a quella dei detentori di armi che rientrano nella categoria A, punto 9.
46.
A tal fine, occorre verificare se, ai sensi della direttiva 91/477, prima della sua modifica da parte della direttiva 2017/853, l’acquisizione e la detenzione di armi semiautomatiche fossero soggette ai requisiti di autorizzazione e registrazione.
1.
Le armi a salve prima della direttiva 2017/853
47.
Le osservazioni degli intervenienti divergono sul regime delle armi semiautomatiche a salve precedente alla direttiva 2017/853:
–
il governo belga (
22
) e il Consiglio (
23
) sostengono che il loro commercio era libero e che non necessitavano pertanto né di autorizzazione né di registrazione;
–
la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] sostengono che esse rientrano nella nozione di arma da fuoco e sono pertanto soggette alla disciplina applicabile alle armi di questa natura (
24
).
48.
Quest’ultimo punto di vista è, a mio avviso, più coerente, in quanto è conforme alla nozione di «arma da fuoco» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 91/477, sia prima che dopo la relativa modifica da parte della direttiva 2017/853. Tale nozione comprende «qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata [
facilmente
] al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente (...)» (
25
).
49.
Tra le osservazioni degli intervenienti su questo punto, trovo più convincenti quelle del [OSCURATO:PERSONA], alle cui argomentazioni aderisco. Detta istituzione sostiene che l’aggiunta del punto 9 nella categoria A consiste in un chiarimento di una norma già in vigore, piuttosto che nell’introduzione di una modifica sostanziale (
26
).
50.
Essa aggiunge che le armi della categoria A, punto 9, sono state inizialmente concepite per lanciare pallini, pallottole o proiettili e, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 91/477 prima della modifica del 2017, avrebbero potuto essere escluse dalla nozione di arma da fuoco solo in presenza di una delle circostanze elencate nell’allegato I, parte III, lettere a), b) e c) (
27
), nessuna delle quali ricorreva.
51.
A tal proposito, l’istituzione in parola sostiene che:
–
per quanto riguarda la lettera a), le armi rientranti nella categoria A, punto 9, hanno subito una trasformazione meno radicale di quella che porta alla loro disattivazione, il che ne consente l’uso, anche se solo per sparare cartucce a salve. La distinzione è chiara, poiché le armi disattivate della categoria A rientrano, lungi dall’essere armi da fuoco proibite, nella categoria C, punto 6, in quanto soggette a dichiarazione;
–
per quanto riguarda le lettere b) e c), le armi ivi elencate (ad eccezione delle riproduzioni di armi antiche) (
28
) rimangono invariate nella riforma del 2017, da cui si evince che non si tratta delle armi della categoria A, punto 9.
52.
Pertanto, la trasformazione di un’arma da fuoco in un’arma a salve non snaturava la sua condizione originaria (come arma da fuoco soggetta al regime armonizzato della direttiva 91/477) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, di detta direttiva prima della sua modifica da parte della direttiva 2017/853.
53.
Come ho già detto, condivido sostanzialmente queste argomentazioni, che possono essere ulteriormente rafforzate.
54.
Le armi semiautomatiche trasformate in armi a salve sono dotate di meccanismi originariamente progettati per supportare lo sparo di proiettili veri. In tal senso, esse rientrano inequivocabilmente nella nozione di cui al secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 91/477, prima della sua modifica da parte della direttiva 2017/853 (
29
).
55.
Infatti, questo tipo di «oggetto» può essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente. Se, inoltre, «h[a] l’aspetto di un’arma da fuoco» e «come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, pu[ò] essere così trasformato», che capacità superiore ha a tal fine rispetto a quella dell’arma originaria trasformata?
56.
Lo stesso risultato si raggiunge dal punto di vista del contrasto con le armi disattivate. In un altro rinvio pregiudiziale (
30
), si è posta la questione se queste ultime rientrassero nella nozione di arma da fuoco. Ero propenso a rispondere in modo affermativo dopo aver esposto che:
–
qualsiasi arma comprende determinati «componenti essenziali». La disattivazione è finalizzata a garantire che «tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco siano state rese definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare» (
31
);
–
detti componenti essenziali costituivano di per sé un’arma da fuoco come definita all’articolo 1, paragrafo 1 ter, della direttiva 91/477 prima della sua modifica da parte della direttiva 2017/853 (
32
).
57.
Se ciò è vero per le armi disattivate, deve valere a maggior ragione per quelle che hanno subito trasformazioni che consentono di sparare munizioni a salve. Nelle armi semiautomatiche trasformate per questo tipo di sparo, i componenti essenziali rimangono intatti e funzionanti, ad eccezione della canna (
33
). La modifica introdotta dalla direttiva 2017/853, che ha ampliato il catalogo dei componenti essenziali (da allora elencati nell’articolo 1, paragrafo 2), conferma questa affermazione (
34
).
58.
In definitiva, le armi semiautomatiche esistenti al momento dell’entrata in vigore della riforma della direttiva 91/477 che corrispondevano alla categoria B e, dopo la riforma, alla categoria A, punti da 6 a 8, necessitavano di autorizzazione e registrazione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno adattate per sparare colpi a salve.
59.
Che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nello stabilire le loro normative interne, abbiano rispettato o meno questo criterio è un altro discorso. Dalle informazioni fornite risulta che in alcuni [OSCURATO:PERSONA] (sei, tra cui il Belgio) ciò non è avvenuto (
35
). Detta circostanza, di fatto, non inficia tuttavia quanto detto sopra.
2.
Disparità di trattamento e uguaglianza davanti alla legge
60.
Nonostante si trovino in una situazione analoga (per quanto riguarda il loro regime giuridico), i detentori di armi semiautomatiche rientranti nella categoria A, punti da 6 a 8, sono dunque trattati in modo differente: se possedevano armi non trasformate, esse sono soggette al regime transitorio di cui all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, dopo la riforma della direttiva 2017/853; se queste stesse armi sono state modificate per sparare colpi a salve, non possono beneficiare del regime transitorio.
61.
Una differenza di trattamento di situazioni analoghe «è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione, e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi» (
36
).
62.
Poiché, nella presente causa, il dubbio sulla validità si estende a un atto legislativo dell’Unione, «spetta al legislatore dell’Unione stabilire l’esistenza di criteri oggettivi dedotti a titolo di giustificazione e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tali criteri» (
37
).
63.
Le osservazioni scritte delle istituzioni intervenienti divergono quanto alla comparabilità della situazione dei detentori di armi della categoria A, punti da 6 a 8, con quella dei detentori di armi della categoria A, punto 9:
–
il [OSCURATO:PERSONA], pur sostenendo la necessità di un’autorizzazione per le armi a salve prima della riforma della direttiva 2017/853, sostiene che i loro detentori non si trovavano in una situazione analoga a quella dei detentori di armi della categoria A, punti da 6 a 8 (
38
);
–
per il Consiglio, poiché le armi a salve non richiedevano l’autorizzazione e la registrazione, i loro detentori non si trovavano in una situazione analoga a quella dei detentori di armi della categoria A, punti da 6 a 8. Esso ammette tuttavia che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 91/477, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano adottare un regime più rigoroso e richiedere un’autorizzazione;
–
la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla impedirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di applicare un trattamento analogo alle armi della categoria A, punti da 6 a 8, e a queste stesse armi quando, essendo state modificate per sparare a salve, rientrano nella categoria A, punto 9. La direttiva non creerebbe di per sé un obbligo suscettibile di violare il diritto alla parità di trattamento.
64.
Di fronte alla diversità delle opinioni tra le istituzioni, in udienza si è discusso della questione se l’estensione del regime transitorio dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, alle armi a salve avrebbe compromesso l’obiettivo di tutela della pubblica sicurezza perseguito da quest’ultima direttiva.
65.
Con sfumature diverse, le istituzioni hanno convenuto che il regime transitorio è stato concepito sulla base della varietà di modelli vigenti fino a quel momento negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Per le armi a salve è stato utilizzato un criterio diverso da quello di cui all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477: invece di concentrarsi sull’autorizzazione per categorie di armi (come fa tale articolo), si è preferito affrontare le possibilità di deroga dell’articolo 6, che consente un esame ad casum delle circostanze relative al detentore dell’arma a salve trasformata.
66.
Detta spiegazione presenta, a mio avviso, almeno tre punti deboli, dal punto di vista del diritto all’uguaglianza dei detentori di armi semiautomatiche, trasformate o meno, che le hanno acquisite legalmente, in entrambi i casi, prima del 13 giugno 2017.
67.
In primo luogo, la disparità legislativa a livello nazionale non giustifica l’adozione di soluzioni che ignorano il concreto ambito di applicazione (unico) della direttiva 91/477, prima della sua modifica da parte della direttiva 2017/853.
68.
In secondo luogo, nulla avrebbe impedito di riconoscere, con le dovute cautele, un regime transitorio ai detentori di armi semiautomatiche trasformate in armi per sparare a salve, a condizione che (negli [OSCURATO:PERSONA] membri che non le sottoponevano ad autorizzazione) i detentori le avessero debitamente registrate. Questa soluzione, di cui parlerò più avanti, avrebbe evitato che negli [OSCURATO:PERSONA] membri (la maggioranza) che invece prevedevano il regime di autorizzazione preventiva, i detentori di queste armi fossero improvvisamente privati della loro detenzione.
69.
In terzo luogo, il ricorso al regime di cui all’articolo 6 della direttiva 91/477 non pone rimedio alla disparità. È vero che detta direttiva, come modificata dalla direttiva 2017/853, dopo aver previsto il divieto delle armi della categoria A, ha disciplinato (articolo 6, paragrafi da 2 a 7) un sistema di deroghe. Ai sensi di quest’ultimo:
–
la regola generale (paragrafo 1) è vietare «l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A», dovendo provvedere gli [OSCURATO:PERSONA] membri che quelli «detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati»;
–
in virtù delle deroghe, in determinati casi, l’autorizzazione può essere concessa per le armi da fuoco, le componenti essenziali e le munizioni rientranti nella categoria A (
39
). Viene dunque garantito un margine per ridurre l’impatto del divieto nei confronti di alcuni detentori di tali armi, al fine di garantire la proporzionalità di detto divieto.
70.
Ciò premesso, non tutte le armi semiautomatiche trasformate per sparare a salve sono coperte dalle deroghe dell’articolo 6 della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853. In particolare:
–
l’intenzione di utilizzarle per la difesa personale non è sufficiente a derogare, anche solo temporaneamente, al divieto della loro detenzione;
–
né possono beneficiare della deroga i tiratori sportivi che vogliono detenere le armi della categoria A, punto 9, poiché l’articolo 6, paragrafo 6, limita la deroga a quelle della categoria A, punti 6 e 7.
71.
Pertanto, sebbene l’articolo 6 attenui in qualche modo l’anomalia, non la risolve del tutto, il che conferma che la discussione si colloca nell’ambito dello stesso regime transitorio di cui all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477.
72.
A mio avviso, per risolvere la questione, è determinante il confronto tra le armi. Sebbene alcune (quelle rientranti nella categoria A, punti 6, 7 o 8) siano perfettamente funzionanti e in grado di sparare pallottole o proiettili, altre (quelle della categoria A, punto 9) esplodono ed espellono solo gas. Le prime comportano un pericolo attuale, le seconde rappresentano un rischio potenziale in caso di ripristino.
73.
Dal punto di vista della sicurezza, sarebbe pertanto oggettivamente ragionevole e proporzionato che le armi della categoria A, punto 9, fossero trattate in modo meno rigoroso rispetto alle armi della categoria A, punti da 6 a 8. Invece, la soluzione normativa è esattamente opposta.
74.
Esiste indubbiamente il rischio che le armi semiautomatiche a salve siano trasformate al fine di espellere pallottole o proiettili mediante l’azione di un combustibile propellente. Pertanto, la loro classificazione nella categoria A (vale a dire, il loro divieto) è ragionevole. L’obiettivo di tutelare la pubblica sicurezza è stato, secondo il considerando 20 della direttiva 2017/853, lo scopo determinante per l’introduzione della categoria A, punto 9.
75.
Orbene, le armi semiautomatiche della categoria A, punti 6, 7 o 8, presentano, come ho appena indicato, quantomeno lo stesso rischio: senza che sia necessario trasformarle, sono di per sé idonee a sparare pallottole o proiettili (in un numero limitato). Era dunque altrettanto ragionevole classificarle nella categoria A delle armi proibite.
76.
Ciò che è meno logico, dal punto di vista dell’obiettivo della pubblica sicurezza, è, ripeto, che, per le armi di per sé più pericolose (quelle semiautomatiche che non sono state trasformate), la detenzione sia autorizzata temporaneamente e allo stesso tempo non si autorizzi questo stesso regime transitorio per quelle, in teoria, meno pericolose a causa della loro trasformazione in armi a salve.
77.
Nelle loro osservazioni scritte, le istituzioni intervenienti sostengono che la mancanza di registrazione preventiva delle armi a salve ostacolerebbe il controllo di quelle esistenti. Non credo, tuttavia, che questa motivazione sia soddisfacente:
–
in primo luogo, perché la direttiva 91/477 prevede, fin dalla sua promulgazione, la registrazione delle armi non dichiarate. L’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della stessa impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere «la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva». Lo stesso meccanismo avrebbe potuto essere esteso anche alle armi delle altre categorie, in particolare a quelle della categoria A, punto 9;
–
in secondo luogo, perché questa motivazione non è valida per gli [OSCURATO:PERSONA] membri (la maggioranza) che hanno regimi di autorizzazione e registrazione per questo tipo di armi;
–
in terzo luogo, perché non viene fornita alcuna giustificazione sugli ostacoli che deriverebbero dall’introduzione di un periodo transitorio per la dichiarazione e la registrazione, come alternativa meno onerosa rispetto all’assenza di qualsiasi regime transitorio (
40
).
78.
In definitiva, ritengo che l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 sia contrario al principio della parità di trattamento dinanzi alla legge in quanto, senza una ragionevole giustificazione, tratta in modo diverso situazioni analoghe.
79.
Se la Corte di giustizia concorda con la mia valutazione, non sarà necessario esaminare la compatibilità di tale disposizione con l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta o con il principio della tutela del legittimo affidamento. In caso contrario, li analizzerò sinteticamente.
C.
Validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta
80.
La premessa è che agli acquirenti di armi della categoria A, punti da 6 a 8, trasformate in armi a salve prima del 13 giugno 2017, è vietato detenerle, anche temporaneamente. Il dubbio è se tale ingerenza nel diritto di proprietà sia ragionevolmente giustificata o, al contrario, sproporzionata (
41
).
81.
Questo stesso problema è stato sollevato nella causa sfociata nella sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio. In tale causa, la Corte di giustizia, dopo aver ribadito la propria giurisprudenza sull’articolo 17, paragrafo 1, della Carta (
42
), ha ritenuto che il divieto delle armi da fuoco semiautomatiche di cui all’allegato I, parte II, categoria A, punti da 6 a 8, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, non costituisse un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei loro detentori.
82.
Orbene, i motivi che hanno determinato tale pronuncia sono stati sostanzialmente:
–
che all’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, è stato introdotto un regime transitorio, in virtù del quale detta direttiva «non impone l’espropriazione dei detentori di armi siffatte che siano state acquisite prima della sua entrata in vigore» (
43
);
–
che il divieto «(…) da un lato, si limita, in linea di principio, a prevenire l’acquisto della proprietà di un bene e, dall’altro, è accompagnato da tutte le eccezioni e deroghe di cui all’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 91/477 (…)» (
44
).
83.
Orbene, il primo di tali motivi non ricorre rispetto alle armi semiautomatiche della categoria A, punti da 6 a 8, trasformate in armi per sparare a salve, che sono classificate nella categoria A, punto 9. L’assenza, per quelle armi, di un regime transitorio ha come conseguenza il fatto che quelle legalmente acquisite
prima
del 13 giugno 2017 siano considerate vietate e debbano essere confiscate.
84.
Per quanto riguarda il secondo motivo, ho già sostenuto che l’articolo 6 della direttiva 91/477, come modificato dalla direttiva 2017/853, non colma le lacune, in quanto lascia senza possibilità di regolarizzazione importanti categorie di armi da fuoco a salve legittimamente detenute, che non sono contemplate in esso. In questi casi, i detentori di armi a salve precedentemente e legalmente acquisite prima del 13 giugno 2017 subiscono un’espropriazione immediata, senza un regime transitorio, che non è accompagnato da una disposizione risarcitoria.
85.
Ovviamente, il legislatore dell’Unione può escludere la possibilità di mantenere la proprietà di armi da fuoco precedentemente e regolarmente acquisite sulla base dell’«uso dei beni nell’interesse generale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta» (
45
).
86.
Orbene, se decide in tal senso per le armi precedentemente e regolarmente acquisite rispetto alle quali, senza la possibilità di beneficiare delle deroghe generali, le uniche possibilità sono l’abbandono o la disattivazione definitiva, la garanzia del diritto di proprietà non è rispettata.
87.
Questa garanzia potrebbe essere salvaguardata solo mediante un indennizzo al detentore espropriato, disposizione che non è prevista dalla direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853.
88.
Parte delle istituzioni intervenienti propone di traferire la responsabilità sugli [OSCURATO:PERSONA] membri, sostenendo che spetta a loro garantire il corretto recepimento delle direttive e che, trasponendo nel loro diritto interno la direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, potevano prevedere un sistema di indennizzi (
46
).
89.
Tale tesi potrebbe essere valida se la norma dell’Unione conferisse un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma non quando, come nel caso di specie, il combinato disposto degli articoli 6 e 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 non consente che talune categorie di armi semiautomatiche trasformate in armi per sparare a salve, acquisite a suo tempo legalmente, possano continuare ad essere oggetto di una detenzione lecita.
D.
Principio della tutela del legittimo affidamento
90.
«In conformità di una costante giurisprudenza della Corte, il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Infatti, il diritto di cui sopra spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti» (
47
).
91.
Al pari delle tre istituzioni intervenienti nel presente procedimento ([OSCURATO:PERSONA], Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]), ritengo che nella decisione di rinvio non sia stata individuata alcuna assicurazione che sarebbe stata fornita dal legislatore o da altre autorità dell’Unione ai detentori di armi rientranti nella categoria A, punto 9, della direttiva 91/477, che abbia potuto fondare l’aspettativa di poter detenere dette armi, acquisite prima del 13 giugno 2017, mediante un regime transitorio.
92.
Al contrario, gli studi che hanno preceduto la riforma della direttiva 2017/853 hanno evidenziato le differenze tra le normative degli [OSCURATO:PERSONA] membri sull’applicazione della direttiva 91/477 e hanno suggerito di definire criteri uniformi per le armi d’allarme o da esposizione, al fine di prevenire la loro trasformazione in vere armi da fuoco (
48
).
93.
Se, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 91/477, era lecito attendersi un generale inasprimento delle condizioni per la detenzione delle armi da fuoco, il contesto immediato della riforma indicava specificamente tale tendenza.
V.
Conclusione
94.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di rispondere alla [OSCURATO:PERSONA] constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) nei seguenti termini:
«L’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, viola gli articoli 17 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto:
non autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a estendere il regime transitorio ivi previsto per le armi da fuoco semiautomatiche rientranti nella categoria A, punti da 6 a 8 dell’allegato I, parte II, a tali stesse armi da fuoco che, essendo state trasformate in armi per sparare colpi a salve, rientrano nella categoria A, punto 9, dell’allegato I, parte II, della stessa direttiva, né a prevedere un regime analogo per queste ultime;
non prevede un indennizzo in caso di privazione della proprietà e dell’uso di armi legalmente acquisite, qualora i detentori di quest’ultime non possano beneficiare della possibilità eccezionale di autorizzazione prevista dall’articolo 6 della direttiva 91/477».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social (legge recante varie disposizioni in materia penale e di culto e che modifica la legge del 28 maggio 2002 sull’eutanasia e il codice penale sociale) (
Moniteur belge
del 24 maggio 2019, pag. 50023; in prosieguo: la «legge del 5 maggio 2019»). Essa ha modificato la Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes [legge dell’8 giugno 2006 che disciplina le attività economiche e private con le armi (
Moniteur belge
del 9 giugno 2006, pag. 29840; in prosieguo: la «legge sulle armi»)].
(
3
) Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (
GU 1991, L 256, pag. 51
). Abrogata dalla direttiva (UE) 2021/555 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (
GU 2021, L 115, pag. 1
).
(
4
) Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (
GU 2017, L 137, pag. 22
).
(
5
) Trascrivo gli articoli come modificati dalla legge del 5 maggio 2019.
(
6
) Per ciò che rileva nella presente causa, l’impugnazione era diretta contro l’articolo 153, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 163, che modificavano rispettivamente l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 45, paragrafo 2, della legge sulle armi.
(
7
) L’entrata in vigore è avvenuta il 3 giugno 2019.
(
8
) La direttiva 2017/853 prevede lo stesso regime per le armi a salve nelle categorie B e C dell’allegato I, parte II (soggette rispettivamente ad autorizzazione e dichiarazione), per cui ogni arma sarà soggetta al regime (divieto, autorizzazione o dichiarazione) che le era applicabile prima della sua trasformazione in arma a salve. Poiché i dubbi del giudice del rinvio si riferiscono solo alle armi proibite, mi concentrerò sulla categoria A, punto 9, tralasciando le categorie B, punto 8, e C, punto 5.
(
9
) Sebbene il punto 9 faccia riferimento a «qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria [A], che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica», nella presente controversia l’attenzione è rivolta esclusivamente verso quelle trasformate per sparare colpi a salve (punto B.14 della decisione di rinvio). Ai fini del presente caso, pertanto, se non diversamente specificato, il riferimento alla categoria A, punto 9, sarà circoscritto alle armi a salve.
(
10
) [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) afferma che il divieto assoluto di dette armi
a partire dal 13 giugno 2017
era prevedibile sin dalla pubblicazione della direttiva 2017/853. Essa si basa sulla sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (
C‑482/17
,
EU:C:2019:1035
; in prosieguo: la «sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio») per sostenere che tale divieto era compatibile con il diritto di proprietà e con il principio della tutela del legittimo affidamento.
(
11
) Secondo la [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), la sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ha analizzato esclusivamente la mancanza di un regime transitorio per le armi di categoria A, punti 6, 7 o 8, acquisite
dopo
il 13 giugno 2017 (punto B.18.3 della decisione di rinvio). Ciò che si discute in questa sede è la stessa mancanza di un regime transitorio per le armi della categoria A, punto 9, acquisite
prima
di tale data.
(
12
) La riforma operata dalla direttiva 2008/51/CE [del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (
GU 2008, L 179, pag. 5
)] ha mantenuto questa struttura limitandosi a modificare il contenuto della categoria B.
(
13
) Le categorie A, punti da 1 a 5, non sono state modificate. Gli altri tipi di armi semiautomatiche sono stati inseriti nella categoria B.
(
14
) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/477.
(
15
) Secondo il governo belga, che ha sostenuto tale tesi a seguito dell’esame dell’iter legislativo, si è trattato di una dimenticanza. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] in udienza hanno, al contrario, dichiarato che l’esclusione era stata intenzionale, alla luce degli inconvenienti che qualsiasi altra soluzione avrebbe potuto comportare.
(
16
) A tale interpretazione sembra fare riferimento la [OSCURATO:PERSONA] quando, nelle sue osservazioni scritte (punti 73 e seguenti), sostiene che non è l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 a creare la disparità di trattamento tra i detentori di armi di diverse categorie, bensì la legge belga che si attiene a quella norma, quando invece avrebbe potuto rifiutare la conferma, il rinnovo o la proroga delle autorizzazioni concesse alle armi semiautomatiche della categoria A, punti 6, 7 o 8.
(
17
) Detta possibilità è stata sollevata dalla Corte di giustizia durante l’udienza. Alcuni degli intervenienti non l’hanno considerata con sfavore, mentre altri l’hanno considerata contra legem.
(
18
) Sentenza del 20 settembre 2022, VD e SR (
C‑339/20 e C‑397/20
,
EU:C:2022:703
), punto
71
, con citazione della sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND (
C‑181/20
,
EU:C:2022:51
), punto
39
.
(
19
) Mi riferisco, come chiarirò più avanti, alle armi semiautomatiche a salve finora soggette ad autorizzazione (categoria B) ai sensi della direttiva 91/477, anche se in alcuni [OSCURATO:PERSONA] fossero state di fatto in libera vendita.
(
20
) «(…) sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale». Nel paragrafo 2 viene aggiunta la nazionalità, con alcune eccezioni.
(
21
) Sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible (
C‑101/12
,
EU:C:2013:661
), punto
76
.
(
22
) Punti 26, 33 e 37 delle loro osservazioni scritte. All’udienza, il governo belga ha chiarito la propria posizione, sostenendo che la registrazione di cui al paragrafo 33 non riguardava le armi a salve.
(
23
) Punti 12 e 13 delle sue osservazioni scritte.
(
24
) [OSCURATO:PERSONA], dopo aver contestato la ricevibilità del rinvio pregiudiziale sulla base della mancanza di autorizzazione e registrazione in Belgio, riconosce successivamente che le armi a salve erano «armi da fuoco», soggette pertanto al regime della direttiva 91/477 prima della sua modifica (punto 30 delle sue osservazioni scritte).
(
25
) Il corsivo è mio. L’avverbio «fácilmente», presente nella versione spagnola, non appare nelle altre versioni linguistiche consultate (in tedesco: «eine Kugel oder ein anderes Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die für diesen Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden kann»; in inglese: «may be converted to expel a shot, bullet or projectile»; in francese: «qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin»; in italiano: «o può essere trasformata al fine di espellere un colpo»; in portoghese: «que possa ser modificada para disparar balas ou projéteis»; o in rumeno: «sau poate fi transformată să expulzeze o alice, un glonț sau un proiectil»). A parte la sua assenza nelle altre versioni linguistiche, dal punto di vista della sicurezza non ritengo che la difficoltà o la facilità di una trasformazione sia un elemento idoneo a qualificare se un’arma è un’arma da fuoco o meno. La semplice possibilità di trasformazione è di per sé un rischio.
(
26
) Osservazioni del [OSCURATO:PERSONA], punto 23. Nella nota 7, esso sottolinea che lo stesso schema è seguito nelle aggiunte del punto 8 della categoria B e del punto 5 della categoria C, per le armi a salve che derivano dalla trasformazione di armi che sono rispettivamente autorizzate e soggette a dichiarazione.
(
27
) Vale a dire che si trattasse: a) di armi rese definitivamente inservibili; b) di armi concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure destinate a impieghi industriali e tecnici, purché potessero essere utilizzate unicamente per tali scopi specifici; o c) di armi antiche o loro riproduzioni.
(
28
) In quanto armi da fuoco, rientreranno nella categoria corrispondente della parte II dell’allegato I, poiché siffatte «riproduzioni (...) possono essere prodotte ricorrendo a tecniche moderne che ne migliorano la durabilità e la precisione, il che implica quindi che siffatte armi possono presentare una pericolosità superiore a quella delle autentiche armi antiche» (sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 129).
(
29
) La modifica apportata dalla direttiva 2017/853 non è stata sostanziale al riguardo.
(
30
) Causa A (Circolazione delle armi da fuoco disattivate), sulla quale ho presentato le mie conclusioni il 7 luglio 2022 (
C‑296/21
,
EU:C:2022:538
).
(
31
) Allegato I, parte III, lettera a), della direttiva 91/477, prima della sua modifica da parte della direttiva 2017/853.
(
32
) La riforma della direttiva 2008/51 ha trasposto all’articolo 1, paragrafo 1 ter, della direttiva 91/477 quanto era già inizialmente previsto nell’allegato I, parte II, lettera b).
(
33
) Le operazioni di trasformazione di un’arma da fuoco vera in una a salve si concentrano sulla canna dell’arma. Mediante una serie di perni che attraversano l’anima della canna, si impedisce fisicamente l’uscita del proiettile, lasciando spazio all’espulsione dei gas derivanti dalla combustione della polvere da sparo presente nella cartuccia a salve. Uno dei perni deve essere posizionato attraverso la camera, in corrispondenza della parte anteriore dell’incavo per le pallottole, al fine di evitare che possa esservi introdotta una vera cartuccia ed evitare così incidenti.
(
34
) A differenza della ricomposizione di un’arma da fuoco sulla base della combinazione di componenti essenziali che provengono da altre armi da fuoco, il ripristino di un’arma da fuoco attraverso la rimozione delle modifiche della canna apportate per sparare colpi a salve garantisce l’integrità del supporto strutturale dei componenti essenziali dell’arma da fuoco originaria, senza che occorrano modifiche o adattamenti.
(
35
) Un gran numero di [OSCURATO:PERSONA] membri vi si è conformato. Le risposte del [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] a un quesito della Corte di giustizia concordano sul fatto che solo in sei [OSCURATO:PERSONA] membri l’acquisizione e la detenzione di armi a salve non erano soggette ad autorizzazione. In udienza è risultato evidente che la molteplicità di soluzioni legislative nazionali (qualificata come cacofonia e caos legislativo) è stata un fattore determinante nella soluzione adottata per chiarire e disciplinare più dettagliatamente quanto già derivava dalla direttiva 91/477 prima della riforma del 2017.
(
36
) Sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible (
C‑101/12
,
EU:C:2013:661
), punto
77
.
(
37
) Ibid., punto 78.
(
38
) Pur facendo leva sulla diversità dei regimi giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri (paragrafi 49 e 52 delle sue osservazioni scritte), in risposta a un quesito della Corte di giustizia, ha affermato che detta diversità «non può avere l’effetto di modificare l’ambito di applicazione della direttiva 91/477».
(
39
) V. sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 122. Dette autorizzazioni eccezionali, corredate da cautele connesse alla sicurezza e all’ordine pubblico ai fini dell’identificazione, della registrazione, del deposito, della custodia e del controllo delle armi, sono concesse per: i) «(…) [la] sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d’istruzione, culturali, di ricerca e storici»; ii) «collezionisti»; iii) «armaioli e intermediari»; iv) «musei»; e v) «tiratori sportivi».
(
40
) Le istituzioni intervenienti, durante l’udienza, non hanno fornito alcuna motivazione soddisfacente in merito a questo punto, oltre a ribadire che la soluzione si trova nell’articolo 6 della direttiva 91/477.
(
41
) Secondo il giudice del rinvio, si potrebbe trattare di un’espropriazione de facto che, in assenza di un risarcimento integrale e prestabilito, violerebbe l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.
(
42
) Ha dichiarato che, «non vieta, in modo assoluto, privazioni di proprietà», ma «prevede, tuttavia, che queste ultime possano aver luogo soltanto per motivi di pubblica utilità, nei casi e nei modi previsti da una legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita di tale proprietà».
(
43
) Sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 135.
(
44
) Ibid., punto 136.
(
45
) Ibid., punto 137.
(
46
) Nel corso dell’udienza, in particolare, detta posizione è stata sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.
(
47
) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
), punto
97
.
(
48
) V. sentenza Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punti 87 e 89, nonché la Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio e al [OSCURATO:PERSONA] europeo del 18 novembre 2015, «Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi» [COM(2015) 751 final].