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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 25312/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dall'art.590-bis cod.pen. e 186, comma 7, C.d.s.

L'unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e, specificamente, attinenti alla corretta identificazione dell'imputato quale autore delle condotte ascritte.

Difatti, nel confermare l'apparato argomentativo del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha - con motivazione consequenziale e logica - ritenuto che non potesse sussistere dubbio sull'identificazione dell'imputato alla luce dell'accertata e ripetuta utilizzazione, da parte di questi, della vettura coinvolta nel sinistro (intestata alla moglie del Milanovic) e dalla sussistenza di lesioni, dopo il fatto, pienamente compatibili con l'apertura dell'airbag, il tutto alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali che hanno riferito come alla guida del mezzo vi fosse un uomo.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La P '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dall'art.590-bis cod.pen. e 186, comma 7, C.d.s. L'unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e, specificamente, attinenti alla corretta identificazione dell'imputato quale autore delle condotte ascritte. Difatti, nel confermare l'apparato argomentativo del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha - con motivazione consequenziale e logica - ritenuto che non potesse sussistere dubbio sull'identificazione dell'imputato alla luce dell'accertata e ripetuta utilizzazione, da parte di questi, della vettura coinvolta nel sinistro (intestata alla moglie del Milanovic) e dalla sussistenza di lesioni, dopo il fatto, pienamente compatibili con l'apertura dell'airbag, il tutto alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali che hanno riferito come alla guida del mezzo vi fosse un uomo. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La P '