Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32895/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza 9 febbraio 2026, ha dichiaratoinammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 976/2018, depositata il 6giugno 2018.A fondamento della decisione la Corte ha dedotto la circostanza che ilPietrasanta non aveva documentato quando era venuto a conoscenza dellasentenza impugnata, rilevando che si trattava di elemento determinante al fine divalutare la tempestività dell’istanza.2.

Avverso tale ordinanza, Pietrasanta ha proposto ricorso per cassazione,articolando otto motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la Corte avrebbe omesso di esaminare l’istanza di rescissione nel merito,arrestandosi ad una valutazione meramente cartolare e formalistica.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla illegittima dichiarazione di assenza dell’imputato effettuata sia nelgiudizio di primo che in quello di secondo grado, nonché alla «natura apparentedella difesa».

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe mancato dirilevare la radicale nullità del decreto con cui il giudice aveva disposto che siprocedesse in assenza del ricorrente, nonostante che le notifiche fossero stateeffettuate presso un domicilio dichiarato in modo solo “formale”.2.3.

Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione di un atto decisivo, ed inparticolare la discordanza tra la sentenza emessa all’esito del giudizio, il verbaledi udienza e la trascrizione della fonoregistrazione del 6 giugno 2018 in ordineall’identità del difensore effettivamente presente in udienza.2.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge per avere la Corteterritoriale assunto una nozione meramente formalistica della effettiva conoscenzadella sentenza cui si riferisce l’art. 629-bis cod. proc. pen., senza verificare se ilricorrente avesse avuto una conoscenza sostanziale della decisione di condanna.L’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto tardiva l’istanza di rescissionevalorizzando la conoscenza di un atto dell’esecuzione, e cioè la notifica dell’ordinedi esecuzione della sentenza di condanna, avvenuta il 6 novembre 2018, il qualetuttavia non è tale da consentire una conoscenza effettiva di tale sentenza.2.5.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 6 CEDU, 24 e 111 Cost.,per mancanza di un rimedio effettivo avverso una condanna pronunciata inassenza dell’interessato.2.6.

Il sesto motivo denuncia violazione di legge per mancato esercizio daparte della Corte territoriale dei poteri necessari per l’acquisizione e la verifica diesercizio del diritto di difesa.2.7.

Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’ordinanza della Corte di appello di Potenza, la quale pur operando unacorretta riqualificazione dell’istanza avanzata dal ricorrente, come istanza ex art.629-bis cod. proc. pen., ha tuttavia «omesso di valorizzare adeguatamente glielementi di fatto e i presupposti istruttori che avrebbero dovuto orientare ilsuccessivo giudizio dinanzi alla Corte di Lecce».2.8.

L’ottavo motivo denuncia violazione di legge.

La difesa deduce latempestività del ricorso proposto, ritenendo applicabile il termine lungo previstodall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorrente stato giudicatoin assenza.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Preliminarmente occorre rilevare che l’oggetto del giudizio di cui all’art.629-bis cod. proc. pen. attivato dal ricorrente con la propria istanza è circoscrittoalla rescissione del giudicato, di tal che l’esame delle doglianze proposte è limitatoalla verifica dell’esistenza dei presupposti del medesimo, con esclusione di ognialtra diversa questione prospettata con il ricorso.3.

L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta direscissione è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudiceche ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmentedall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giornidall’avvenuta conoscenza della sentenza.Il rispetto del termine di trenta giorni per la presentazione della istanza – laquale ha natura di impugnazione straordinaria – è dunque espressamente previstodal legislatore a pena di inammissibilità, sicché, presupposto indefettibile perchéil condannato possa accedere a tale rimedio restitutorio è che la istanza vengaproposta tempestivamente.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale termine decorre dalmomento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto dellasentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emessoe della condanna inflitta, queste essendo le uniche informazioni necessarie nonsolo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di undefinitivo processo a suo carico, ma anche per potere utilmente individuare laCorte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell’impugnazionestraordinaria e indicarne il preciso oggetto.Si è in proposito ritenuto del tutto ininfluente, ai fini dell’esperimento dellaprocedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., che l’interessato abbia conoscenzadell’intero apparato motivazionale della sentenza irrevocabile concernentel’affermazione del giudizio di responsabilità e degli atti processuali su cui esso sifonda, ciò per l'evidente ragione che i presupposti dell’istituto della rescissione delgiudicato non attengono al merito del giudizio (diversamente dallo strumento dellarevisione), ma sono ancorati al solo profilo della mancata conoscenza dellapendenza del processo prima della pronuncia della sentenza di condanna e,dunque, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, della sua effettivacelebrazione e conseguente definitività.

Tale conclusione vale anche a seguito dellanovellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione dellalocuzione «sentenza» a quella «procedimento» in precedenza utilizzata, dispostadall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 14510 del08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 - 01).3.2.

Questa Corte regolatrice ha inoltre stabilito che, in tema di richiesta direscissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso glielementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momentodell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024,Raileanu, Rv. 286252 – 01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468 -01), non potendo valere la mera allegazione di una data non verificabile in alcunmodo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo.

A ritenere diversamente,infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la sceltadel momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla basedella propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art.629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi perl'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, pertravolgere il giudicato.Pertanto, correttamente nel caso in esame la Corte territoriale aveva rilevatoche il mancato assolvimento di tale onere da parte del ricorrente, il quale nonaveva documentato in che data avesse ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzionedella sentenza di condanna, impediva di verificarne la tempestività, rendendol’istanza inammissibile.Si deve peraltro rilevare che la decisione di inammissibilità risulta correttaanche alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla difesa in allegato alricorso per cassazione, dalla quale risulta che l’ordine di esecuzione con cui ilricorrente afferma di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna gli èstato notificato dalla Questura di Brindisi a mani proprie e alla presenza dei duedifensori di fiducia nominati dal medesimo in data 6 novembre 2018 (allegato 7 alricorso).Ne consegue che, avendo egli avuto conoscenza della sentenza di condannain quella data, l’istanza di rescissione, avanzata solo il 17 novembre 2025, deveritenersi tardiva e perciò inammissibile.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza 9 febbraio 2026, ha dichiaratoinammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata da [OSCURATO:PERSONA] riferimento alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 976/2018, depositata il 6giugno 2018.A fondamento della decisione la Corte ha dedotto la circostanza che ilPietrasanta non aveva documentato quando era venuto a conoscenza dellasentenza impugnata, rilevando che si trattava di elemento determinante al fine divalutare la tempestività dell’istanza.2. Avverso tale ordinanza, Pietrasanta ha proposto ricorso per cassazione,articolando otto motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto la Corte avrebbe omesso di esaminare l’istanza di rescissione nel merito,arrestandosi ad una valutazione meramente cartolare e formalistica.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla illegittima dichiarazione di assenza dell’imputato effettuata sia nelgiudizio di primo che in quello di secondo grado, nonché alla «natura apparentedella difesa». Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe mancato dirilevare la radicale nullità del decreto con cui il giudice aveva disposto che siprocedesse in assenza del ricorrente, nonostante che le notifiche fossero stateeffettuate presso un domicilio dichiarato in modo solo “formale”.2.3. Il terzo motivo denuncia l’omessa valutazione di un atto decisivo, ed inparticolare la discordanza tra la sentenza emessa all’esito del giudizio, il verbaledi udienza e la trascrizione della fonoregistrazione del 6 giugno 2018 in ordineall’identità del difensore effettivamente presente in udienza.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge per avere la Corteterritoriale assunto una nozione meramente formalistica della effettiva conoscenzadella sentenza cui si riferisce l’art. 629-bis cod. proc. pen., senza verificare se ilricorrente avesse avuto una conoscenza sostanziale della decisione di condanna.L’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto tardiva l’istanza di rescissionevalorizzando la conoscenza di un atto dell’esecuzione, e cioè la notifica dell’ordinedi esecuzione della sentenza di condanna, avvenuta il 6 novembre 2018, il qualetuttavia non è tale da consentire una conoscenza effettiva di tale sentenza.2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 6 CEDU, 24 e 111 Cost.,per mancanza di un rimedio effettivo avverso una condanna pronunciata inassenza dell’interessato.2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge per mancato esercizio daparte della Corte territoriale dei poteri necessari per l’acquisizione e la verifica diesercizio del diritto di difesa.2.7. Il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’ordinanza della Corte di appello di Potenza, la quale pur operando unacorretta riqualificazione dell’istanza avanzata dal ricorrente, come istanza ex art.629-bis cod. proc. pen., ha tuttavia «omesso di valorizzare adeguatamente glielementi di fatto e i presupposti istruttori che avrebbero dovuto orientare ilsuccessivo giudizio dinanzi alla Corte di Lecce».2.8. L’ottavo motivo denuncia violazione di legge. La difesa deduce latempestività del ricorso proposto, ritenendo applicabile il termine lungo previstodall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorrente stato giudicatoin assenza.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Preliminarmente occorre rilevare che l’oggetto del giudizio di cui all’art.629-bis cod. proc. pen. attivato dal ricorrente con la propria istanza è circoscrittoalla rescissione del giudicato, di tal che l’esame delle doglianze proposte è limitatoalla verifica dell’esistenza dei presupposti del medesimo, con esclusione di ognialtra diversa questione prospettata con il ricorso.3. L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta direscissione è presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudiceche ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmentedall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giornidall’avvenuta conoscenza della sentenza.Il rispetto del termine di trenta giorni per la presentazione della istanza – laquale ha natura di impugnazione straordinaria – è dunque espressamente previstodal legislatore a pena di inammissibilità, sicché, presupposto indefettibile perchéil condannato possa accedere a tale rimedio restitutorio è che la istanza vengaproposta tempestivamente.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale termine decorre dalmomento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto dellasentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emessoe della condanna inflitta, queste essendo le uniche informazioni necessarie nonsolo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di undefinitivo processo a suo carico, ma anche per potere utilmente individuare laCorte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell’impugnazionestraordinaria e indicarne il preciso oggetto.Si è in proposito ritenuto del tutto ininfluente, ai fini dell’esperimento dellaprocedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., che l’interessato abbia conoscenzadell’intero apparato motivazionale della sentenza irrevocabile concernentel’affermazione del giudizio di responsabilità e degli atti processuali su cui esso sifonda, ciò per l'evidente ragione che i presupposti dell’istituto della rescissione delgiudicato non attengono al merito del giudizio (diversamente dallo strumento dellarevisione), ma sono ancorati al solo profilo della mancata conoscenza dellapendenza del processo prima della pronuncia della sentenza di condanna e,dunque, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, della sua effettivacelebrazione e conseguente definitività. Tale conclusione vale anche a seguito dellanovellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione dellalocuzione «sentenza» a quella «procedimento» in precedenza utilizzata, dispostadall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 2, n. 14510 del08/01/2025, Esposito, Rv. 287945 - 01).3.2. Questa Corte regolatrice ha inoltre stabilito che, in tema di richiesta direscissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso glielementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momentodell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024,Raileanu, Rv. 286252 – 01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468 -01), non potendo valere la mera allegazione di una data non verificabile in alcunmodo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo. A ritenere diversamente,infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la sceltadel momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla basedella propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art.629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi perl'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, pertravolgere il giudicato.Pertanto, correttamente nel caso in esame la Corte territoriale aveva rilevatoche il mancato assolvimento di tale onere da parte del ricorrente, il quale nonaveva documentato in che data avesse ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzionedella sentenza di condanna, impediva di verificarne la tempestività, rendendol’istanza inammissibile.Si deve peraltro rilevare che la decisione di inammissibilità risulta correttaanche alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla difesa in allegato alricorso per cassazione, dalla quale risulta che l’ordine di esecuzione con cui ilricorrente afferma di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna gli èstato notificato dalla Questura di Brindisi a mani proprie e alla presenza dei duedifensori di fiducia nominati dal medesimo in data 6 novembre 2018 (allegato 7 alricorso).Ne consegue che, avendo egli avuto conoscenza della sentenza di condannain quella data, l’istanza di rescissione, avanzata solo il 17 novembre 2025, deveritenersi tardiva e perciò inammissibile.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 32895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris