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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09385/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coppacchioli;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6699/2022pubblicata in data 25 ottobre 2022;udita la relazione sul ricorso svolta nella camera di consiglio del 1°aprile 2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] CISTERNA, che ha chiesto il rigetto delricorso;udito, per la controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione e per delega orale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualerinuncia all’eccezione di improcedibilità relativa all’omesso depositodella sentenza e, per il resto, si riporta agli atti difensivi, insistendo inparticolare sulle questioni relative all’inammissibilità del ricorso; anchenel merito ritiene il ricorso infondato e ne chiede comunque il rigetto.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.,evocava in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che tra le ore 20.00 del16 ottobre 2011 e le ore 9.00 del giorno dopo aveva subito il furto dellapropria autovettura [OSCURATO:PERSONA] 3.6 tg. [OSCURATO:TARGA],regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave nel box di sua proprietà,assicurata anche contro il furto presso la predetta compagnia.La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, opponeva lamancanza di prova del furto.Il Tribunale adito, disposto il mutamento del rito ed escusso il testedi parte attrice, con sentenza n. 9116/2017, rigettava la domanda, nonritenendo provato l’evento.1.1.

Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello diRoma, la quale ha ritenuto che la mera allegazione della denuncia difurto, ove contestata, non era da sola idonea a provare il diritto aNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026percepire l’indennizzo, evidenziando come «la giurisprudenza dilegittimità ha affermato, con orientamento consolidato e risalente neltempo, che, in tema di diritto al pagamento dell’indennizzoassicurativo, grava sull’attore l’onere di dimostrare tutti i presuppostidella sua domanda e, in primo luogo, l’effettivo verificarsi del sinistro,trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697,primo comma, cod. civ., e che le eccezioni sollevate dall’assicuratoreconvenuto al fine di escludere l’obbligo di prestare la garanzia nonvalgono a sollevare l’assicurato dall’obbligo di fornire la prova delsinistro e di ogni altro presupposto del diritto all’indennizzo».3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.4.

Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositatoconclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dallacontroricorrente: non già per avervi questa rinunciato, poiché si trattadi questioni indisponibili dalle parti, ma in quanto nel fascicolotelematico del ricorrente per il presente giudizio si rinviene copiadell’impugnata sentenza e copia a stampa della relata di notifica in pdf(eseguita a mezzo posta elettronica certificata).2.

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia «erroneità e nullità dellapronuncia per erroneità, insufficienza e contraddittorietà dellamotivazione, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in ogni caso perviolazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., omesso ecomunque non corretto esame degli atti e documenti di causa, dai qualirisultava il raggiungimento della prova del credito vantato dalNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026ricorrente nei confronti della resistente, errata applicazione dei principistabiliti dalla costante giurisprudenza della Suprema Cortesull’assolvimento dell’onere probatorio, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per omessa e/o errata pronunciasu un fatto decisivo del giudizio e, comunque, per omessa e/o carentemotivazione».Deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnatasarebbe errata, perché la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto ilvalore probatorio della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] e ritenutoche la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla presenzadell’autovettura in Marocco non costituiva idonea prova, non avrebbepreso in considerazione la documentazione dallo stesso prodotta afondamento della domanda (certificato di proprietà con annotazionedella perdita di possesso, carta di circolazione, denuncia di furto, kitcompleto delle due chiavi, fattura d’acquisto), idonea a fornire provadell’avvenuto furto dell’autovettura.3.

Il motivo è inammissibile, per plurime e indipendenti ragioni.In primo luogo, il ricorrente propone cumulativamente plurimecensure anche di natura diversa (e, in particolare, ai sensi dei nn. 3, 4e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), senza neppure rispettare, conpeculiare riferimento a quelle di violazione di legge, il requisito dispecificità dei motivi, come costantemente elaborato da questa Corte.In secondo luogo, il ricorrente prospetta un vizio motivazionale nonpiù previsto dall’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. fin dalla sua ultima novella del 2012.In terzo luogo, non si configura una violazione degli artt. 112 o 115cod. proc. civ., né tanto meno dell’art. 2697 cod. civ., in caso di pretesaerroneità di valutazione del materiale probatorio acquisito: da un lato,il compendio istruttorio è stato in concreto complessivamente valutato(sicché non vi è alcuna omissione di pronuncia e, meno che mai, inNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026base a prove non addotte dalle parti); dall’altro lato, non è stato affattoindebitamente accollato ad una parte anziché ad altra l’onere dellaprova (ciò in cui consisterebbe la violazione dell’art. 2697 cod. civ.).In quarto luogo, neppure ha riportato il ricorrente nella parte diinteresse la sentenza di primo grado, onde consentire di verificare laquestione su cui la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi eciò in considerazione del fatto che ogni motivo di appello si deverelazionare alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata,concretandosi in una critica ad essa, cosicché nel caso di denuncia, insede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, ènecessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettataviolazione, dimostrando che ha riguardato una questioneastrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassareinutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102).Ancora, è evidente la preclusione da c.d. doppia conforme, inorigine prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, oggi sostituito dall’art.360, comma quarto, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis): nonavendo assolto il ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto postea base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse.4.

In definitiva, dall’intricata censura traspare che il ricorrentesollecita questa Corte ad un riesame del merito della controversia,invece sempre precluso al giudice di legittimità, ove la motivazionedella decisione impugnata, come nel caso in esame, risulti adeguata escevra da quei soli gravissimi vizi logici, unici a rilevare dopo larichiamata novella del 2012: giovando ricordare, comunque, che laprevalenza accordata dal giudice del merito ad una piuttosto che adaltra delle evidenze probatorie, oppure anche soltanto la completasvalutazione della valenza di alcuni degli elementi, risultano sempreinsindacabili nel giudizio di legittimità, ove - come nella specie -Numero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026sorrette da motivazione scevra dai soli vizi rilevanti ai sensi del nuovotesto dell’art. 360 cod. proc. civ.5.

D’altra parte, è pure inammissibile il dedotto “non correttoesame degli atti e documenti di causa”: infatti, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione solo ove determinil’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e,segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., sez. 1,13/06/2024, n. 16583).

Ne consegue che la denuncia in sede dilegittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delleragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio datoluogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3, 26/06/2018, n. 16812).Tale onere non risulta assolto nella specie, perché, al di là del merorichiamo ai documenti asseritamente trascurati dal giudice d’appello -elencati a pag. 16 del ricorso - manca in ricorso la indicazione dei motiviper i quali i documenti diversi dalla denuncia di furto, che è stataespressamente presa in esame dal giudice di merito, avrebbero potutocondurre ad una diversa decisione.6.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna delsoccombente alle spese del presente giudizio di legittimità.7.

Il carattere manifesto dell’inammissibilità e, al contempo, dellacongruità della motivazione della corte territoriale in relazione agliapprodi di legittimità sul riparto degli oneri probatori e sulla limitatavalenza probatoria della denuncia in sede penale inducono a reputareinsussistenti i presupposti per pronunciare un principio di diritto anchesolo nell’interesse della legge per ribadire o puntualizzare o verificarela persistente attualità di quegli approdi: i quali sono adeguatamenteNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026univoci nel senso - ricordato, tra le ultime, da Cass. Ord. 07/11/2022,n. 32637, non massimata sul punto, ove ulteriori richiami - che,nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del dirittodell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi indipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporalein cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697cod. civ., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento copertodalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui sireclama il ristoro, mentre la denuncia in sede penale di determinatifatti delittuosi non è sufficiente a far considerare provato l’effettivosvolgimento dei fatti come denunciati.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.655,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 percento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli altri accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il Presidente estensore([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coppacchioli;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6699/2022pubblicata in data 25 ottobre 2022;udita la relazione sul ricorso svolta nella camera di consiglio del 1°aprile 2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] CISTERNA, che ha chiesto il rigetto delricorso;udito, per la controricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insostituzione e per delega orale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualerinuncia all’eccezione di improcedibilità relativa all’omesso depositodella sentenza e, per il resto, si riporta agli atti difensivi, insistendo inparticolare sulle questioni relative all’inammissibilità del ricorso; anchenel merito ritiene il ricorso infondato e ne chiede comunque il rigetto.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.,evocava in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che tra le ore 20.00 del16 ottobre 2011 e le ore 9.00 del giorno dopo aveva subito il furto dellapropria autovettura [OSCURATO:PERSONA] 3.6 tg. [OSCURATO:TARGA],regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave nel box di sua proprietà,assicurata anche contro il furto presso la predetta compagnia.La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, opponeva lamancanza di prova del furto.Il Tribunale adito, disposto il mutamento del rito ed escusso il testedi parte attrice, con sentenza n. 9116/2017, rigettava la domanda, nonritenendo provato l’evento.1.1. Siffatta sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello diRoma, la quale ha ritenuto che la mera allegazione della denuncia difurto, ove contestata, non era da sola idonea a provare il diritto aNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026percepire l’indennizzo, evidenziando come «la giurisprudenza dilegittimità ha affermato, con orientamento consolidato e risalente neltempo, che, in tema di diritto al pagamento dell’indennizzoassicurativo, grava sull’attore l’onere di dimostrare tutti i presuppostidella sua domanda e, in primo luogo, l’effettivo verificarsi del sinistro,trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697,primo comma, cod. civ., e che le eccezioni sollevate dall’assicuratoreconvenuto al fine di escludere l’obbligo di prestare la garanzia nonvalgono a sollevare l’assicurato dall’obbligo di fornire la prova delsinistro e di ogni altro presupposto del diritto all’indennizzo».3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.4. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositatoconclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dallacontroricorrente: non già per avervi questa rinunciato, poiché si trattadi questioni indisponibili dalle parti, ma in quanto nel fascicolotelematico del ricorrente per il presente giudizio si rinviene copiadell’impugnata sentenza e copia a stampa della relata di notifica in pdf(eseguita a mezzo posta elettronica certificata).2. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia «erroneità e nullità dellapronuncia per erroneità, insufficienza e contraddittorietà dellamotivazione, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in ogni caso perviolazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., omesso ecomunque non corretto esame degli atti e documenti di causa, dai qualirisultava il raggiungimento della prova del credito vantato dalNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026ricorrente nei confronti della resistente, errata applicazione dei principistabiliti dalla costante giurisprudenza della Suprema Cortesull’assolvimento dell’onere probatorio, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per omessa e/o errata pronunciasu un fatto decisivo del giudizio e, comunque, per omessa e/o carentemotivazione».Deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnatasarebbe errata, perché la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto ilvalore probatorio della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] e ritenutoche la documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine alla presenzadell’autovettura in Marocco non costituiva idonea prova, non avrebbepreso in considerazione la documentazione dallo stesso prodotta afondamento della domanda (certificato di proprietà con annotazionedella perdita di possesso, carta di circolazione, denuncia di furto, kitcompleto delle due chiavi, fattura d’acquisto), idonea a fornire provadell’avvenuto furto dell’autovettura.3. Il motivo è inammissibile, per plurime e indipendenti ragioni.In primo luogo, il ricorrente propone cumulativamente plurimecensure anche di natura diversa (e, in particolare, ai sensi dei nn. 3, 4e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), senza neppure rispettare, conpeculiare riferimento a quelle di violazione di legge, il requisito dispecificità dei motivi, come costantemente elaborato da questa Corte.In secondo luogo, il ricorrente prospetta un vizio motivazionale nonpiù previsto dall’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.civ. fin dalla sua ultima novella del 2012.In terzo luogo, non si configura una violazione degli artt. 112 o 115cod. proc. civ., né tanto meno dell’art. 2697 cod. civ., in caso di pretesaerroneità di valutazione del materiale probatorio acquisito: da un lato,il compendio istruttorio è stato in concreto complessivamente valutato(sicché non vi è alcuna omissione di pronuncia e, meno che mai, inNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026base a prove non addotte dalle parti); dall’altro lato, non è stato affattoindebitamente accollato ad una parte anziché ad altra l’onere dellaprova (ciò in cui consisterebbe la violazione dell’art. 2697 cod. civ.).In quarto luogo, neppure ha riportato il ricorrente nella parte diinteresse la sentenza di primo grado, onde consentire di verificare laquestione su cui la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi eciò in considerazione del fatto che ogni motivo di appello si deverelazionare alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata,concretandosi in una critica ad essa, cosicché nel caso di denuncia, insede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, ènecessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettataviolazione, dimostrando che ha riguardato una questioneastrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassareinutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102).Ancora, è evidente la preclusione da c.d. doppia conforme, inorigine prevista dall’art. 348-ter, ultimo comma, oggi sostituito dall’art.360, comma quarto, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis): nonavendo assolto il ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto postea base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse.4. In definitiva, dall’intricata censura traspare che il ricorrentesollecita questa Corte ad un riesame del merito della controversia,invece sempre precluso al giudice di legittimità, ove la motivazionedella decisione impugnata, come nel caso in esame, risulti adeguata escevra da quei soli gravissimi vizi logici, unici a rilevare dopo larichiamata novella del 2012: giovando ricordare, comunque, che laprevalenza accordata dal giudice del merito ad una piuttosto che adaltra delle evidenze probatorie, oppure anche soltanto la completasvalutazione della valenza di alcuni degli elementi, risultano sempreinsindacabili nel giudizio di legittimità, ove - come nella specie -Numero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026sorrette da motivazione scevra dai soli vizi rilevanti ai sensi del nuovotesto dell’art. 360 cod. proc. civ.5. D’altra parte, è pure inammissibile il dedotto “non correttoesame degli atti e documenti di causa”: infatti, il mancato esame di undocumento può essere denunciato per cassazione solo ove determinil’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e,segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza enon di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie chehanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., sez. 1,13/06/2024, n. 16583). Ne consegue che la denuncia in sede dilegittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delleragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio datoluogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3, 26/06/2018, n. 16812).Tale onere non risulta assolto nella specie, perché, al di là del merorichiamo ai documenti asseritamente trascurati dal giudice d’appello -elencati a pag. 16 del ricorso - manca in ricorso la indicazione dei motiviper i quali i documenti diversi dalla denuncia di furto, che è stataespressamente presa in esame dal giudice di merito, avrebbero potutocondurre ad una diversa decisione.6. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna delsoccombente alle spese del presente giudizio di legittimità.7. Il carattere manifesto dell’inammissibilità e, al contempo, dellacongruità della motivazione della corte territoriale in relazione agliapprodi di legittimità sul riparto degli oneri probatori e sulla limitatavalenza probatoria della denuncia in sede penale inducono a reputareinsussistenti i presupposti per pronunciare un principio di diritto anchesolo nell’interesse della legge per ribadire o puntualizzare o verificarela persistente attualità di quegli approdi: i quali sono adeguatamenteNumero registro generale 2344/2023Numero sezionale 1197/2026Numero di raccolta generale 9385/2026Data pubblicazione 14/04/2026univoci nel senso - ricordato, tra le ultime, da Cass. Ord. 07/11/2022,n. 32637, non massimata sul punto, ove ulteriori richiami - che,nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del dirittodell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi indipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporalein cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697cod. civ., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento copertodalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui sireclama il ristoro, mentre la denuncia in sede penale di determinatifatti delittuosi non è sufficiente a far considerare provato l’effettivosvolgimento dei fatti come denunciati. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro7.655,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie in misura del 15 percento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli altri accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il Presidente estensore([OSCURATO:PERSONA])
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